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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 21451/2023

Testo disponibile della fonte

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seguer,te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 1 ARAPsiTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso a sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis ,s4-6; in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso 2dendc [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa in data 1 0/9/2021, ha confermato la pronuncia resa dai Tribunale di Reggio FEnlilia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

2. Nelle due sentenze conformi giudici hanno accertato che il ricorrente ha falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere percepito alcun reddito, diversamente da quanto verificato dall'Agenzia delle Entrate relativamente al periodo di imposta dell'anno 2012.

L'imputate.- ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo ui difensore, formulando il seguente motivo di impugnazione.

I) Inosservanza ed erronea applicazione degli ar t. 131-bis e 133 cod. pen.; mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della met vazione.

I giudici, lamenta la difesa, in violazione dei principi stabiliti in sede di legittimità, hanno rigettato la richiesta di applicazione dell'ad, 131-bis cod. peri, con argomentazioni del tutto generiche, mancando di considerare, in relazione al caso concreto, le modalità deha condona, il grado di colpevolezza, l'esiguità del danno o del pericolo.

3. E P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per Vinarnmissibiltà del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per infondatezza del motivo proposto.

I giudic CL morire hanno tatto corretta applicEizione dei principi stabiiiti in sede di legittimita in relazione all'istituto di cui all'art. 131-b/s cod. pen.

Deve anche puntualizzarsi che, in caso di doppia conforme, la decisione di primo grado e quella di appello si saldano per formare un unico complesso argementative, a c è ne:essaro fare riferimenrc per \, ,alurai-e e corrette-zza e la compietezza della motivazione (e>< multis Sez. .3, n. -44418 dei 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, così massimata: "Ai fini dei controllo di legittimità sul vizio di motivazione., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare UP UnIC:3 ccmpiessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dePa prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

Il Tribunale ha ritenuto di individuare una causa ostativa al riconoscimento del beneficio nell'abitualità della condotta, por endo in evidenza i numerosi precedenti annoverati dall'imputato per reati contro il patrimonio.

Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, sollecitando una rivalutazione della questione da parte della Corte di appello sotto il diverso profilo della esiguità del danno, del grado di colpevolezza e delle modalità del fatto.

La Corte di merito ha offerto congrua risposta sul punto, argomentando in modo conferente [si veda pag. 4 della motivazione: "Ritenuto integrato il reato, non si ritiene di poterlo inquadrare nella previsione di particolare tenuita' di cui al' art. 131 bis cp: non risponde ai vero infatti che il delitto commesso dal Lucci non abbia determinato alcun concreto pericolo ne' alcun danno in quanto la verifica della falsità, con i conseguenti provvedimenti riparatori, ha evidentemente necessitato dell'impiego di risorse della Pubblic:a Amministrazione attraverso il lavoro dei competenti Uffici; il beneficio cui il falso era diretto e' costituito da emolumenti direttamente fomiti dallo Stato, riservati alle persone indigenti per provvedere alla loro difesa ed ammontanti anche a somme importanti e mai modeste, comunque in primo grado ordinariamente superiori ai 2.000 euro oltre ad accessori di legge; ed ha prodotto uno sviamento dell' attivita' del Giudice che ha emesso provvedimento ammissivo il 4/4/2014 (cfr. ordinanza in calce all'istanza amnnissiva) poi revocata"].

In ogni caso rimane ferma la preclusione rappresentata dall'abitualità della condotta, SU Cui si era puntualmente soFermato il Tribunale.

La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (Sez.

U, n.13682 dei 25/02/20i 6, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449).

Pertanto, ove difetti anche uno soltanto dei due requisiti non potrà riconoscersi la causa di non punibilità invocata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q,M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], cosi deciso i 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguer,te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a 1 ARAPsiTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso a sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minis ,s4-6; in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso 2dendc [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza emessa in data 1 0/9/2021, ha confermato la pronuncia resa dai Tribunale di Reggio FEnlilia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. 2. Nelle due sentenze conformi giudici hanno accertato che il ricorrente ha falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere percepito alcun reddito, diversamente da quanto verificato dall'Agenzia delle Entrate relativamente al periodo di imposta dell'anno 2012. L'imputate.- ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo ui difensore, formulando il seguente motivo di impugnazione. I) Inosservanza ed erronea applicazione degli ar t. 131-bis e 133 cod. pen.; mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della met vazione. I giudici, lamenta la difesa, in violazione dei principi stabiliti in sede di legittimità, hanno rigettato la richiesta di applicazione dell'ad, 131-bis cod. peri, con argomentazioni del tutto generiche, mancando di considerare, in relazione al caso concreto, le modalità deha condona, il grado di colpevolezza, l'esiguità del danno o del pericolo. 3. E P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per Vinarnmissibiltà del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per infondatezza del motivo proposto. I giudic CL morire hanno tatto corretta applicEizione dei principi stabiiiti in sede di legittimita in relazione all'istituto di cui all'art. 131-b/s cod. pen. Deve anche puntualizzarsi che, in caso di doppia conforme, la decisione di primo grado e quella di appello si saldano per formare un unico complesso argementative, a c è ne:essaro fare riferimenrc per \, ,alurai-e e corrette-zza e la compietezza della motivazione (e>< multis Sez. .3, n. -44418 dei 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, così massimata: "Ai fini dei controllo di legittimità sul vizio di motivazione., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare UP UnIC:3 ccmpiessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dePa prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Il Tribunale ha ritenuto di individuare una causa ostativa al riconoscimento del beneficio nell'abitualità della condotta, por endo in evidenza i numerosi precedenti annoverati dall'imputato per reati contro il patrimonio. Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione, sollecitando una rivalutazione della questione da parte della Corte di appello sotto il diverso profilo della esiguità del danno, del grado di colpevolezza e delle modalità del fatto. La Corte di merito ha offerto congrua risposta sul punto, argomentando in modo conferente [si veda pag. 4 della motivazione: "Ritenuto integrato il reato, non si ritiene di poterlo inquadrare nella previsione di particolare tenuita' di cui al' art. 131 bis cp: non risponde ai vero infatti che il delitto commesso dal Lucci non abbia determinato alcun concreto pericolo ne' alcun danno in quanto la verifica della falsità, con i conseguenti provvedimenti riparatori, ha evidentemente necessitato dell'impiego di risorse della Pubblic:a Amministrazione attraverso il lavoro dei competenti Uffici; il beneficio cui il falso era diretto e' costituito da emolumenti direttamente fomiti dallo Stato, riservati alle persone indigenti per provvedere alla loro difesa ed ammontanti anche a somme importanti e mai modeste, comunque in primo grado ordinariamente superiori ai 2.000 euro oltre ad accessori di legge; ed ha prodotto uno sviamento dell' attivita' del Giudice che ha emesso provvedimento ammissivo il 4/4/2014 (cfr. ordinanza in calce all'istanza amnnissiva) poi revocata"]. In ogni caso rimane ferma la preclusione rappresentata dall'abitualità della condotta, SU Cui si era puntualmente soFermato il Tribunale. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (Sez. U, n.13682 dei 25/02/20i 6, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449). Pertanto, ove difetti anche uno soltanto dei due requisiti non potrà riconoscersi la causa di non punibilità invocata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q,M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], cosi deciso i 6 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21451/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris