CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o Bellacosa, in Roma, [OSCURATO:PERSONA],4 -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Capponi, –controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza della Corte di Appello di Roman. 5939/2017 del 20.9.2017,non notificata. Oggetto: contributi consortili Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 .3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata in data 25-6-2003 il [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio davanti al Tribunale ordinario di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]., quale produttrice di rifiuti di imballaggio, come tale per legge (cd. decreto Ronchi, d.lgs. n. 22/1997) partecipante al [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento in suo favore delle somme di € 775.527,80 ed € 15.325,92, a titolo di contributo ambientale aisensi dell'art. 14 dello statuto [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 7, 8 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], per l'ultimo trimestre 1998 e per gli anni 1999, 2000, 2001; nonché della somma di € 2.363.583 a titolo di sanzione per il mancato pagamento ai sensi dell'art. 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]; ed alla presentazione delle dichiarazioni relative al contributo ambientale dal mese di gennaio 2002 in poi e ad eseguire in favore di essa attrice i relativi pagamenti, con gli interessi dalle singole scadenze al tasso indicato nel regolamento. Interveniva nel giudizio il ConsorzioNazionale per laRaccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica - [OSCURATO:PERSONA], chiedendo , sulla base del medesimo d.l gs . n. 22/1997, che prevedeva la partecipazione delle impre se produttrici di imballaggi in plastica anche al proprio consorzio, accogliersile domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] al fine di acquisire la propria quota del contributo versato da [OSCURATO:SOCIETA]; dichiarare [OSCURATO:SOCIETA] obbligata ad aderire al [OSCURATO:PERSONA] e a versarle i contributi consortili previsti dall'art. 6 dello statuto [OSCURATO:PERSONA] non versati sin dall'ottobre 1998. IlTribunale dichiarava che [OSCURATO:SOCIETA] è consorziata al [OSCURATO:PERSONA] a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è obbligata a corrisponderle il contributo annuo di cui all' art. 6, comma 3 , lett. b), dello statuto [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] le somme dovute per contributi ambientalioltre interessi convenzionali; dichiarava che [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata dal 2002 a presentare al [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni relative ai contributo ambientale e a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] quanto a tale titolo dovuto; rigettava l'ulteriore domanda di [OSCURATO:PERSONA] (sanzione per omesso pagamento); [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello , e si sono separatamente costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe proponendo appello incidentale. La Corte di Appello delimitava la questione alle problematiche inerenti alla entrata in vigore dell’art. 10 d.l. n. 355/2003 che definiva che la decorrenza degli obblighi di versamento dei contributi e delle sanzioni previste in caso di inadempimento era differita al 31 marzo 2004. In tale contesto richiamava una sentenza di questa Corte(Cass., n.23176/2014) che aveva precisato che: -l’art. 48 d.lgs. n. 22/1997 aveva istituito i consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in propilene stabilendo l’obbligatorietà di partecipazione; -l’art. 51 prevedeva le sanzioni per l’inadempimento all’obbligo di versamento dei contributi. -Con successiva normativa della l. n. 93/2001 si definiva che l’obbligo di partecipazione era fissato al 31.10.2001 e si individuavano anche le sanzioni per l’inadempimento non previste precedentemente. - con il d.l. n. 355/2003 nel quadro normativo già definito su decorrenzae sanzioni si individuava un differimento al 31.3.2004 sia per gli obblighi di contribuzione che per le sanzioni. Il principio enunciato veniva così massimato: « In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di polietilene, cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione». CONAIha presentato ricorso per cassazione con un motiv o ed anche memorie.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato con tro ricorso con ricorso incidentale con tremotivi ed anche memorie . [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1. Violazione e/ o falsa applicazione dell’art . 1 0 d.l . n. 355/2003, nonché degli artt.38, comma 3, lett. b, 40 e 41 d.lgs n. 2271997 in relazione all’art. 360, comma 1, 3 c.p.c.La Corte di merito avrebbe male interpretato i principi di questa Corte e avrebbe individuato erroneamente la normativa applicabile che sarebbe, invece, quella del d.lgs. 22/1997 poi sostituito dal d.lgs. n. 152/2006 attuativa della Direttiva CEE91/689/CEE. Do po una dettagliata analisi della disciplina vigente in materia di smaltimento dei rifiuti (cd. decreto Ronchi) secondo le indicazioni della normativa europea ( con l’individuazione del concetto di rifiuto e del criterio di individuazione dei produttori di imballaggio, dei criteri di responsabilità condivisa), forse ultronea, la ricorrente individua nella normativa indicata l’inesistenza della partecipazione obbligatoria ai Consorzi e la previsione di modalità organizzative dello smaltimento dei rifiuti in polietilenein forma collettiva diversa o con sistema autosufficiente (art. 221 d.lgs. n. 152/2006). In ogni caso, sia i produttori che gli utilizzatori hanno l’obbligo di aderire al [OSCURATO:PERSONA] che,per espletare la sua funzione,stabilisce il cd. contributo ambientale. I produttori sono tenuti a prelevare il contributo dall’utilizzatore, indicando specificamente nella fattura di cessione. Le somme sono incamerate dal [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto dei Consorzi di filiera. Lo stesso decreto cd. Ronchi istituiva il consorzio [OSCURATO:PERSONA] per razionalizzare la raccolta e il trattamento dei rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, con obbligo di partecipazione , prevedendo esplicitamente l’esclusione degli imballaggi, per evitare sovrapposizione con le competenze [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriverebbe che l’art. 10 d.l. n. 355/2003 sarebbe applicabile solo ai consorzi obbligatori di riciclaggio di prodotti in polietilene con l’esclusione dei consorzi di riciclaggio degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.1.1 La censura è infondata.La motivazione della Corte è supportata da criteri logici adeguati e ricostruttivi della complessa normativa prevista dal cd . Codice dell’Ambiente, introdotto con il d.lgs. n. 152/2006, che non consente di differenzia re - all’interno della categoria dei rifiuti in polietilene- i meri imballaggi ; differenziazione che consentirebbe di escludere tale fattispecie dall’applicazione dell’art. 10 d.l. n. 355/2003.La Corte evoca la sentenza di questa Corte (Cass., n. 24176/20 14) che delinea il quadro normativo di riferimento. L'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 22 del 1997 istituì il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni inpolietilene, esclusi gli imballaggi; il successivo comma 2 stabilì che a tale consorzio partecipassero - con una formula che è da intendere in termini di obbligatorietà – una serie di soggetti comunque interessati alla produzione, al commercio ed al riciclaggio di detto materiale. Il prosieguodell'art. 48, dopo aver individuato (al comma 3) le finalità del consorzio, fissò anche la regola secondo la quale i mezzifinanziari per il funzionamento dell'ente di nuova istituzione erano costituiti, tra l'altro, anche dai contributi dei soggetti partecipanti (comma 5, lettera b). Il successivo art. 51 d.lgs. n. 22 del 1997 previde una serie di sanzioni, anche penali, per lo svolgimentodell'attività di gestione di rifiuti non autorizzata; senza stabilir e sanzioni a carico dei partecipanti che non avesseroottemperato all'obbligo di versamento dei menzionaticontributi. Tali sanzioni vennero inserite dall'art. 10, comma 4, dl.n. 93/ 2001, con un termine di decorrenza di novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Approssimandosi la data di scadenza di quel termine, il legislatore intervenne di nuovo, con l'art. 1, comma 2, d.l. n. 286/2001, differìil previsto termine al 31 ottobre 2001. Il successivo passaggio fu costituito dall'art. 10 d.l. n. 355/2003, che prevedeva un ulteriore differimento al31 marzo 2004, facendo salvi gli effetti deiprovvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.«La successiva entrata in vigore del testo unico sull'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) ha apportato alcomplesso delle disposizioni fin qui richiamate alcuneulteriori modifiche, a loro volta modificate ancora dalla l egislazione successiva, secondo un disegno non sempre coerente.Ed infatti, mentre il testo originario dell'art. 234 d.lgs. n. 152/2006 ha disposto la creazione di più consorzi per la gestione e raccolta dei rifiuti in polietilene in tal modo evidentemente cancellando il disegno del legislatore del 1997, che prevedeva il consorzio unico nazionale - il testo attualmente vigente di questa norma, frutto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008, è ritornato ad istituire il consorzio unico nazionale per ilriciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, recuperando in un certo senso il testo dell'art. 48 del d.lgs. n. 22 del1997». Tale modifica è ritenuta dalla Corte di merito come fondante l’assunto che la differenziazione tra imballaggi e rifiutiin polietilene non sia possibile con conseguente applicabilità dell’art. 10 d.l. n. 355/2003 ad entrambe le categorie. La portata generale del differimentoè stata confermata successivamente anche da Cass., n. 18390/2015. Merita ulteriore chiarimento l’interpretazione fornita dal ricorrente sull’interpretazione della sentenza del 2014 di questa Corte che, a suo dire, avrebbe escluso la debenza dei contributi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo antecedente al 2004 , esonerando da tale conclusione il [OSCURATO:PERSONA]. La citata sentenza non contiene alcuna statuizione esplicita in tal senso,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed è pronunziata sulla sola domanda di [OSCURATO:PERSONA],rispetto alla quale, in sede di rigetto , definisce il principio di diritto, questa volta a carattere generale,applicato correttamente dalla Corte di merito. 2.Per quanto esposto, il ricorso principale va rigettato in conformità al seguente principio di diritto: «In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di polietilene, cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, cheha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione, si applica anche agli obblighi afferenti al consorzio [OSCURATO:PERSONA]». 3.Laricorrente incidentale, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale,deduce: 3.1. Primo motivo . Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 e 38 d.l gs. n.22 del 5 febbrai o 1997 n.22; violazione dei principi di parità di trattamento, di tutela ambientale, di iniziativa economica e di legalità, di cui agli artt. 3, 9, 41 e 97 Cost. e violazione degli artt. 1, 2 e 3 l.7 agosto 1990 n.241, in relazione a quanto previsto dall'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. 3.2.Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione a quanto previsto dall'art.360,comma 1, n.5 c.p.c. 3.3.Terzo motivo. Violazione e f alsa applicazione del combinato disposto degli artt.38, 41 e 43 del d.lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 n.22, in relazionea quanto previsto dall'art.360, comma 1, n.3 e n.5 c.p.c. 4.Il ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale, in ossequio al principio di diritto sopra riportato al § 2. 5. In considerazione della novità e complessità delle questioni affrontate, la Corte stima equo procedere all'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art