Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 12508/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso il decreto del 21/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione in data 22/10/2020, che aveva parzialmente annullato il decreto con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., escludendo la categoria della pericolosità qualificata di cui all'art. 4, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, confermando l'attualità della misura per l'ipotesi di pericolosità generica e rinviando per la rideterminazione della durata, ha fissato rispettivamente in anni due mesi sei per Buzzi e in anni due e mesi otto per Carminati la durata della misura di prevenzione personale.

2. Ha presentato ricorso Buzzi tramite il suo difensore.

Deduce apparenza di motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione.

La Corte aveva fissato la durata con pura clausola di stile in misura pari alla metà del massimo.

Avrebbe dovuto formularsi una specifica motivazione, in quanto la durata non era stata fissata nel minimo e in quanto il criterio applicabile a tal fine avrebbe dovuto rinvenirsi nel livello di pericolosità, intesa quale probabilità di commissione di nuovi fatti previsti come reato.

La Corte si era basata sui precedenti ma senza verificare come il passato potesse riflettersi sul futuro in termini di probabilità di commissione di nuovi reati.

In particolare, avrebbe dovuto esaminarsi il percorso seguito da Buzzi che aveva dato un contributo dichiarativo nel processo a suo carico per l'accertamento dei fatti, anche come segnale di rescissione con il passato e revisione critica con il vissuto criminale, essendo dunque necessario valutare l'atteggiamento assunto attualmente dal ricorrente rispetto ai fatti per cui ha riportato condanna.

3. Ha presentato ricorso Carminati tramite il suo difensore.

Deduce apparenza di motivazione in ordine alla durata della misura, anche sotto il profilo del difetto di coerenza, completezza e logicità, tale da rendere la motivazione inidonea a rappresentare le ragioni della decisione.

L'analisi della Corte si era risolta in un acritico elenco dei reati commessi in un lontano passato e in un inconferente riferimento alle allarmanti condotte criminose, sintomatiche di pericolosità sociale, emerse nel processo Mondo di Mezzo, in realtà risalenti agli anni 2012-2014.

Inoltre, la Corte aveva omesso di confrontarsi con il lungo periodo di detenzione sofferto da Carminati e non aveva preso in esame il suo recente comportamento.

Richiama il ricorrente il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, anche in regime penitenziario ex art 41 -bis legge 354 del 1975 e invoca l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla valutazione dello stato restrittivo anche di tipo custodiale.

Inoltre, segnala di aver dato prova di fattivo reinserimento sociale, tanto da aver tenuto un buon comportamento e da aver trovato un lavoro.Per contro il decreto impugnato non rivelava la ratio decidendi alla base della determinazione della durata e le ragioni per cui gli indicati indici non erano stati reputati idonei ai fini di un contenimento della stessa.

4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Buzzi è inammissibile.

2. La doglianza si incentra sulla mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla durata della misura, a fronte del percorso di vita seguito dal ricorrente: si tratta di deduzione che non si confronta in realtà con l'effettivo contenuto della motivazione e risulta dunque aspecifica, essendo volta piuttosto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito.

3. Va, al riguardo, osservato che la Corte ha dato conto del tenore della sentenza rescindente, con la quale era stata esclusa la pericolosità qualificata, ma era stata, nel contempo, suffragata la valutazione in merito alla configurabilità della pericolosità generica e alla sua attualità: in tale prospettiva la Corte, chiamata a rideterminare la concreta durata della misura di prevenzione personale, ha ampiamente valorizzato le vicende di cui il ricorrente era stato protagonista e per le quali aveva riportato condanne, osservando come le condotte venute in rilievo nel procedimento «mondo di mezzo» si saldassero con le precedenti attitudini criminali, nel quadro di una personalità impermeabile agli effetti risocializzanti dei pregressi trascorsi in espiazione di pena.

La Corte ha dunque non illogicamente escluso che potesse darsi decisivo rilievo solo al successivo percorso di vita del ricorrente e al periodo di custodia cautelare sofferto nell'ambito del più recente procedimento, dovendosi valutare il quadro personologico nel suo complesso, alla base del giudizio di attuale pericolosità, suffragato dalla sentenza rescindente, in attesa di prove concrete di un processo di consolidata risocializzazione: è stata peraltro sottolineata, alla luce di quanto rilevato dalla Corte di cassazione, la necessità di distinguere il momento genetico da quello esecutivo, dovendosi far salva, da un lato, l'eventualità della sospensione della misura in conseguenza dello stato detentivo derivante dall'esecuzione della pena inflitta e, dall'altro, la facoltà del soggetto di chiedere la revoca della misura in ragione del venir meno dei suoi presupposti.Alla luce di tale analisi la Corte è dunque pervenuta alla rideterminazione della durata della misura di prevenzione, riducendola consistentemente rispetto a quella stabilita nel presupposto della concomitante sussistenza della pericolosità qualificata, ma al tempo stesso dando conto degli elementi che davano consistenza alla pericolosità generica e rendevano dunque necessaria, alla luce di un non arbitrario apprezzamento discrezionale, la fissazione di una durata corrispondente alla metà del massimo consentito.

A fronte di ciò il motivo di ricorso si risolve in un'assertiva contestazione, che non confuta specificamente i rilievi della Corte, incentrati proprio sulla pericolosità del ricorrente.

4. Analoghi rilievi devono formularsi anche con riguardo al ricorso presentato nell'interesse di Carminati, che risulta parimenti inammissibile.

5. Va, al riguardo, osservato come la valutazione della Corte abbia seguito il medesimo iter logico, muovendo dal riscontro dei plurimi precedenti e dalla loro connotazione sul piano personologico e dal rilievo della manifestata insensibilità del ricorrente ai percorsi di risocializzazione correlati ai periodi trascorsi in espiazione della pena: di qui il conseguente giudizio circa la non primaria rilevanza del periodo di custodia cautelare sofferto nell'ambito del più recente procedimento e del successivo reperimento di un lavoro, a fronte di un quadro connotato da una consolidata attitudine criminale, tale da necessitare di una radicale rivisitazione della pregressa esperienza di vita.

D'altro canto, con analisi estesa anche a Carminati la Corte, alla luce dei principi esposti nella sentenza rescindente, ha sottolineato che il confermato giudizio di attualità della pericolosità avrebbe dovuto essere rivalutato nel caso di sospensione dovuta alla sottoposizione del ricorrente ad un congruo periodo di detenzione in esecuzione della pena, di per sé espressivo di un mirato trattamento, o avrebbe potuto essere in prosieguo di tempo contrastato da un'istanza di revoca.

La deduzione difensiva, volta a valorizzare il periodo di custodia cautelare sofferto in regime penitenziario disciplinato dall'art. 41 -bis legge 354 del 1975, da un lato mira indebitamente a contestare l'attualità della pericolosità, profilo che esula dall'ambito del giudizio di rinvio, e dall'altro non tiene conto del canone di giudizio concretamente utilizzato dalla Corte territoriale, risultando dunque aspecifica.

Anche in questo caso, infatti, la Corte è pervenuta non arbitrariamente, e comunque senza che possa parlarsi di motivazione apparente, alla determinazione della durata della misura sulla base dell'apprezzamento di pertinenti profili valutativi, correlati alla consistenza della pericolosità del ricorrente, peraltro operando una significativa riduzione in conseguenza dell'esclusione della pericolosità qualificata e assestandosi su valori medi rispetto al minimo e al massimo previsti.

6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso il decreto del 21/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione in data 22/10/2020, che aveva parzialmente annullato il decreto con cui era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., escludendo la categoria della pericolosità qualificata di cui all'art. 4, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, confermando l'attualità della misura per l'ipotesi di pericolosità generica e rinviando per la rideterminazione della durata, ha fissato rispettivamente in anni due mesi sei per Buzzi e in anni due e mesi otto per Carminati la durata della misura di prevenzione personale. 2. Ha presentato ricorso Buzzi tramite il suo difensore. Deduce apparenza di motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione. La Corte aveva fissato la durata con pura clausola di stile in misura pari alla metà del massimo. Avrebbe dovuto formularsi una specifica motivazione, in quanto la durata non era stata fissata nel minimo e in quanto il criterio applicabile a tal fine avrebbe dovuto rinvenirsi nel livello di pericolosità, intesa quale probabilità di commissione di nuovi fatti previsti come reato. La Corte si era basata sui precedenti ma senza verificare come il passato potesse riflettersi sul futuro in termini di probabilità di commissione di nuovi reati. In particolare, avrebbe dovuto esaminarsi il percorso seguito da Buzzi che aveva dato un contributo dichiarativo nel processo a suo carico per l'accertamento dei fatti, anche come segnale di rescissione con il passato e revisione critica con il vissuto criminale, essendo dunque necessario valutare l'atteggiamento assunto attualmente dal ricorrente rispetto ai fatti per cui ha riportato condanna. 3. Ha presentato ricorso Carminati tramite il suo difensore. Deduce apparenza di motivazione in ordine alla durata della misura, anche sotto il profilo del difetto di coerenza, completezza e logicità, tale da rendere la motivazione inidonea a rappresentare le ragioni della decisione. L'analisi della Corte si era risolta in un acritico elenco dei reati commessi in un lontano passato e in un inconferente riferimento alle allarmanti condotte criminose, sintomatiche di pericolosità sociale, emerse nel processo Mondo di Mezzo, in realtà risalenti agli anni 2012-2014. Inoltre, la Corte aveva omesso di confrontarsi con il lungo periodo di detenzione sofferto da Carminati e non aveva preso in esame il suo recente comportamento. Richiama il ricorrente il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, anche in regime penitenziario ex art 41 -bis legge 354 del 1975 e invoca l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla valutazione dello stato restrittivo anche di tipo custodiale. Inoltre, segnala di aver dato prova di fattivo reinserimento sociale, tanto da aver tenuto un buon comportamento e da aver trovato un lavoro.Per contro il decreto impugnato non rivelava la ratio decidendi alla base della determinazione della durata e le ragioni per cui gli indicati indici non erano stati reputati idonei ai fini di un contenimento della stessa. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di Buzzi è inammissibile. 2. La doglianza si incentra sulla mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla durata della misura, a fronte del percorso di vita seguito dal ricorrente: si tratta di deduzione che non si confronta in realtà con l'effettivo contenuto della motivazione e risulta dunque aspecifica, essendo volta piuttosto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito. 3. Va, al riguardo, osservato che la Corte ha dato conto del tenore della sentenza rescindente, con la quale era stata esclusa la pericolosità qualificata, ma era stata, nel contempo, suffragata la valutazione in merito alla configurabilità della pericolosità generica e alla sua attualità: in tale prospettiva la Corte, chiamata a rideterminare la concreta durata della misura di prevenzione personale, ha ampiamente valorizzato le vicende di cui il ricorrente era stato protagonista e per le quali aveva riportato condanne, osservando come le condotte venute in rilievo nel procedimento «mondo di mezzo» si saldassero con le precedenti attitudini criminali, nel quadro di una personalità impermeabile agli effetti risocializzanti dei pregressi trascorsi in espiazione di pena. La Corte ha dunque non illogicamente escluso che potesse darsi decisivo rilievo solo al successivo percorso di vita del ricorrente e al periodo di custodia cautelare sofferto nell'ambito del più recente procedimento, dovendosi valutare il quadro personologico nel suo complesso, alla base del giudizio di attuale pericolosità, suffragato dalla sentenza rescindente, in attesa di prove concrete di un processo di consolidata risocializzazione: è stata peraltro sottolineata, alla luce di quanto rilevato dalla Corte di cassazione, la necessità di distinguere il momento genetico da quello esecutivo, dovendosi far salva, da un lato, l'eventualità della sospensione della misura in conseguenza dello stato detentivo derivante dall'esecuzione della pena inflitta e, dall'altro, la facoltà del soggetto di chiedere la revoca della misura in ragione del venir meno dei suoi presupposti.Alla luce di tale analisi la Corte è dunque pervenuta alla rideterminazione della durata della misura di prevenzione, riducendola consistentemente rispetto a quella stabilita nel presupposto della concomitante sussistenza della pericolosità qualificata, ma al tempo stesso dando conto degli elementi che davano consistenza alla pericolosità generica e rendevano dunque necessaria, alla luce di un non arbitrario apprezzamento discrezionale, la fissazione di una durata corrispondente alla metà del massimo consentito. A fronte di ciò il motivo di ricorso si risolve in un'assertiva contestazione, che non confuta specificamente i rilievi della Corte, incentrati proprio sulla pericolosità del ricorrente. 4. Analoghi rilievi devono formularsi anche con riguardo al ricorso presentato nell'interesse di Carminati, che risulta parimenti inammissibile. 5. Va, al riguardo, osservato come la valutazione della Corte abbia seguito il medesimo iter logico, muovendo dal riscontro dei plurimi precedenti e dalla loro connotazione sul piano personologico e dal rilievo della manifestata insensibilità del ricorrente ai percorsi di risocializzazione correlati ai periodi trascorsi in espiazione della pena: di qui il conseguente giudizio circa la non primaria rilevanza del periodo di custodia cautelare sofferto nell'ambito del più recente procedimento e del successivo reperimento di un lavoro, a fronte di un quadro connotato da una consolidata attitudine criminale, tale da necessitare di una radicale rivisitazione della pregressa esperienza di vita. D'altro canto, con analisi estesa anche a Carminati la Corte, alla luce dei principi esposti nella sentenza rescindente, ha sottolineato che il confermato giudizio di attualità della pericolosità avrebbe dovuto essere rivalutato nel caso di sospensione dovuta alla sottoposizione del ricorrente ad un congruo periodo di detenzione in esecuzione della pena, di per sé espressivo di un mirato trattamento, o avrebbe potuto essere in prosieguo di tempo contrastato da un'istanza di revoca. La deduzione difensiva, volta a valorizzare il periodo di custodia cautelare sofferto in regime penitenziario disciplinato dall'art. 41 -bis legge 354 del 1975, da un lato mira indebitamente a contestare l'attualità della pericolosità, profilo che esula dall'ambito del giudizio di rinvio, e dall'altro non tiene conto del canone di giudizio concretamente utilizzato dalla Corte territoriale, risultando dunque aspecifica. Anche in questo caso, infatti, la Corte è pervenuta non arbitrariamente, e comunque senza che possa parlarsi di motivazione apparente, alla determinazione della durata della misura sulla base dell'apprezzamento di pertinenti profili valutativi, correlati alla consistenza della pericolosità del ricorrente, peraltro operando una significativa riduzione in conseguenza dell'esclusione della pericolosità qualificata e assestandosi su valori medi rispetto al minimo e al massimo previsti. 6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris