CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23943/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1742/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XI n. 13, presso lo studio legale Strippoli rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3417/2020 depositato il 14/12/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 3, legge n. 89 del 2001, ha proposto innanzi alla Corte d’appello di Napoli domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, avvenuto il 05/05/1986, nel quale [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente e coniuge di [OSCURATO:PERSONA], aveva subito lesioni personali che ne avevano cagionato il decesso. Il processo presupposto si è così articolato: giudizio di primo grado (dal 14/05/1992 al 02/10/1998), giudizio di appello (dal 05/11/1999 al 16/10/2002), giudizio di cassazione (dal 24/03/2003 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), giudizio di rinvio (dal 12/11/2007 al 13/01/2012), giudizio di revocazione (dal 30/01/2013 al 03/10/2018); 2. il magistrato designato, con decreto del 17/07/2020, ha rigettato la domanda della ricorrente in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente in proprio, per il solo giudizio di revocazione; ha ingiunto al Ministero della giustizia di pagare alla ricorrente, in proprio, euro 1.333,00, a titolo di equa riparazione, nonché euro 257,00, per spese del procedimento monitorio (di cui euro 27,00, per esborsi, euro 225,00, per compenso, oltre alle spese generali e agli accessori di legge), con distrazione, ex art. 93, cod. proc. civ., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 3. la Corte d’appello, quale giudice dell’opposizione, in riforma del decreto impugnato, ha ingiunto al Ministero della giustizia di pagare alla ricorrente il complessivo importo di euro 12.500,00, a titolo di equa riparazione, di cui euro 4.200,00, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ed euro 8.300,00, in proprio, oltre accessori; infine, ha dichiarato irripetibili, exart. 92, secondo comma, cod. proc. civ., le spese processuali della doppia fase del giudizio, a causa del dissenso dello stesso giudice di merito rispetto all’orientamento di legittimità sul tema della decorrenza del termine di sei mesi (ex art. 4, legge n. 89 del 2001) per la proposizione della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto (così articolato: primo grado, appello, cassazione, giudizio di rinvio, giudizio di revocazione ordinaria); 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli; il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Nullità del decreto e del procedimento; violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla dichiarata irrepetibilità delle spese della doppia fase del giudizio di merito - delle norme ex artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»], la ricorrente lamenta che la Corte di Napoli ha dichiarato irripetibili le spese della doppia fase del giudizio, per la mancanza di una giurisprudenza univoca, benché non vi sia stata alcuna oscillazione giurisprudenziale sulla questione dell’incidenza del giudizio di revocazione ordinaria (della sentenza di merito) rispetto al termine di proposizione della domanda di riparazione; 1.1. la ricorrente assume che il decreto collegiale, disattendendo la soluzione del giudice monocratico - che invece aveva rilevato l’autonomia del giudizio di cognizione dal successivo giudizio di revocazione, traendo da tale premessa la tardività e l’inammissibilità , per intervenuta decadenza,del ricorso ex art. 3 , legge n. 89 del 2001 - ha rilevato che il giudizio di revocazione ordinaria impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine di sei mesi per la proposizione della domanda di riparazione, occorre attendere la definizione anche della revocazione, salvo poi motivare, nei seguenti termini, la decisione di dichiarare irripetibili e, quindi, di compensare integralmente tra le parti le spese di lite della doppia fase del giudizio di merito: «[l]e competenze della duplice fase di giudizio vanno dichiarate irripetibili, alla luce del disposto dell’art. 92, co. 2, c.p.c., nella versione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, tenuto conto del diverso orientamento espresso dal Giudice di legittimità sulla suindicata tematica oggetto di decisione, ipotesi questa riconducibile alla categoria del mutamento di giurisprudenza contemplata dalla menzionata disposizione»; 1.2. si tratta, ad avviso della ricorrente, di una non corretta applicazione della norma in tema di compensazione, frutto di un’erronea ricognizione del quadro giurisprudenziale relativo all’incidenza della revocazione ordinaria delle sentenze di merito sul termine di proponibilità della domanda di equo indennizzo. Sotto altro profilo la parte sostiene che il mero dissenso del giudice di merito rispetto all’orientamento del giudice di legittimità, espresso in una pronuncia, nella specie risalente a circa due anni e mezzo prima della proposizione del processo, non p uò concretizzare l’ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, giustificatrice della disposta compensazione delle spese di lite. Sicché sarebbe ingiustificata la scelta operata dalla Corte d’appello di derogare al principio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, in base al la versione applicabile ratione temporis dell’art. 92, cod. proc. civ., legittimano la compensazione del le spese : soccombenza reciproca; novità della questione trattata; mutamento della giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.,“nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. n. 77 del 19/ 0 4/ 20 18), ragioni che la stessa Consulta, seppure a titolo esemplificativo, ha indicato nelle fattispecie “concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia”, quali il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, “una norma di interpretazione autentica”, “uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva”, “una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale”, “una decisione di una Corte europea”, “una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea”, “altre analoghe sopravvenienze”. Nella specie, per il giudice di merito la compensazione troverebbe la sua giustificazione nell’avere disatteso un presunto orientamento contrario del giudice di legittimità, ma tale conclusione è erronea, sia perché il mutamento deve provenire da parte del giudice cui è attribuita la funzione nomofilattica, essendo poi necessario che il mutamento avvenga nel corso del processo. Nella fattispecie non si è verificato alcun overruling della Cassazione; è accaduto che il giudice di merito ha inteso non aderire al principio affermato da Cass.11/01/2017, n. 552, che risaliva a circa due anni e mezzo prima del deposito del ricorso (29/6/2020). Inoltre, il precedente dal quale si è dichiarato di dissentire (Cass. n. 552/2017), non deve ritenersi espressivo di un orientamento contrario a quello fatto proprio dalla Corte d’appello; 2. con il secondo motivo, proposto in subordine rispetto al primo motivo, [«Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. e 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»], si censura la violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte d’appello, nel pronunciare un decreto più favorevole alla parte privata, già vittoriosa in fase monitoria, in mancanza di specifica opposizione incidentale del Ministero (parte soccombente) e/o di specifica domanda in tal senso, non poteva compensare, tra le parti, le spese di lite del procedimento monitorio; 3. il primo motivo è fondato e il secondo assorbito; 3.1. nel giudizio di equa riparazione promosso da [OSCURATO:PERSONA] (fratello della ricorrente), questa Corte (Cass. 09/11/2021, n. 32739) ha già avuto modo di chiarire che non vi era un c ontrario orientamento di legittimità , quanto all ’ incidenza sul termine di proposizione della domanda di equo indennizzo, nel caso in cui ad essere interessata dalla revocazione ordinaria sia la sentenza di merito, e ciò diversamente da quanto invece accade per la revocazione, anche ai sensi del n. 4, dell’art. 395, cod. proc. civ., della pronuncia del giudice di legittimità; 3.2. trattandosi, nella specie, dell’ipotesi di una revocazione ordinaria, proposta nel rispetto del termine di cui all’art. 327, cod. proc. civ., avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, correttamente il decreto impugnato ha escluso che la domanda fosse incorsa nella decadenza per la sua presentazione oltre il termine semestrale, ma ha errato, invec e , nel ritenere che tale soluzione determinasse il superamento di un contrario orientamento del giudice di legittimità. Risulta, pertanto, erroneamente rilevata una delle ipotesi nelle quali la legge, in seguito a lla riforma, riconosce la possibilità di compensare le spese, pur a fronte di un esito vittorioso della lite, ciò che determina la cassazione del decreto impugnato; 3.3. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritoex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., ponendo le spese del giudizio di opposizione e quelle del giudizio di legittimità a carico del Ministero, come liquidate in dispositivo, con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario. E ciò in applicazione del principi di diritto ( in termini, Cass. nn. 11665/2023, 11794/2023, la quale menziona Cass. n. 9728/2020) secondo cui l’opposizione ex art. 5 - ter , legge n. 89 del 2001, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria (come è accaduto, sia pure in parte, nella fattispecie in esame) e, dunque, abbia carattere pretensivo, in caso di suo accoglimento, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre accessori, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per c