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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 giugno 2021 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico, fatto commesso il 24 settembre 2019, condannandolo alla pena di € 6.000 di ammenda, con la confisca del coltello.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la nullità del sequestro del coltello, cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'esito di perquisizione compiuta senza i presupposti di legge.

Comunque, inutilizzabili erano le dichiarazioni rese, nel contesto della perquisizione, dall'imputato e trascritte nel verbale di sequestro.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per un fatto - il porto del coltello fuori dall'abitazione nella tasca dei pantaloni senza giustificato motivo - diverso da quello descritto nell'imputazione porto del coltello all'interno della propria autovettura -.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, per contraddittorietà, del giudizio di colpevolezza, risultando, da una parte, che l'imputato non avesse reso l'esame e, dall'altra, che lo avesse reso.

Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio che aveva ritenuto non applicabile l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. Quanto alla correlazione tra accusa e sentenza, la difesa, con il secondo motivo, ha evidenziato che la condanna era stata pronunciata in relazione ad una diversa modalità del fatto - l'aver detenuto il coltello sulla propria persona invece che all'interno della propria autovettura -, rimanendo 2 5t\ invariata sia la condotta - il porto del coltello fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo - che le circostanze di tempo e di luogo della stessa - in Canicattì il 24 settembre 2019 -.

Il motivo è manifestamente infondato.

La condanna è stata pronunciata in relazione al fatto oggetto della contestazione, dato che la diversità tra accertamento e accusa riguarda solo una particolare modalità della condotta che non incide sull'identità del fatto accertato rispetto a quello contestato.

Si deve aggiungere che la sentenza impugnata, sul punto, ha rilevato che il tenore dell'imputazione era risultato erroneo per lapslis calami, e che l'imputato, sottopostosi all'esame dopo l'assunzione dei testi introdotti dal pubblico ministero, aveva avuto modo di difendersi rispetto al fatto e alle specifiche modalità di esso, come risultanti dall'istruttoria.

2. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del decreto di sequestro e la inutilizzabilità del verbale di sequestro quanto alle dichiarazioni dell'imputato in esso richiamate.

Quanto alla denuncia di nullità del sequestro in quanto conseguente a perquisizione personale illegittima, perché effettuata al di fuori dei casi consentiti, il motivo è reiterativo e manifestamente infondato, avendo il tribunale già rilevato la legittimità della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria in presenza di indizi di reato desumibili dall'indicazione ricevuta dal figlio dell'imputato.

Quanto alla denuncia di inutilizzabilità delle ,dichiarazioni rese dall'imputato nel contesto della perquisizione, il motivo è generico.

La giurisprudenza ha chiarito che " Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Sez. 2, n. 7986 del 18/1.1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).

A fronte della sentenza impugnata, che ha dato atto della spiegazione data dall'imputato a dibattimento e ha ritenuto l'assenza di giustificato motivo in ragione della inattendibilità di quanto riferito a dibattimento, il motivo non ha spiegato quale rilevanza ai fini della decisione abbiano avuto le dichiarazioni rese dall'imputato nel contesto della perquisizione, e di cui si chiede la declaratoria di inutilizzabilità.

3. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto l'accertamento dell'assenza di giustificato motivo sarebbe fondato su un dato - il silenzio dell'imputato - che nella sentenza è affermato e, nel contempo, smentito.

Il motivo è generico.

Invero, il giudizio sull'assenza di giustificato motivo non è stato fondato su un dato processualmente inesistente - il rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame -, di cui la sentenza dà atto per un errore che risulta essere meramente materiale, dato che la stessa motivazione, in più parti, ha dato atto che l'imputato aveva reso l'esame a dibattimento.

La difesa, dunque, valorizza un errore materiale che non incide sulla motivazione, che ha giustificato il giudizio sul punto partendo dalla prospettazione fornita dall'imputato nel corso dell'esame a dibattimento.

4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto.

Il motivo è generico e ha contenuto di merito.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che il contesto del fatto, che aveva indotto i familiari a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, aveva determinato allarme sociale, il motivo vi contrappone una affermazione di speciale tenuità del fatto, che viene fondata unicamente sulla ricorrenza dei presupposti legali dell'istituto.

In relazione al giudizio sul fatto, che è il fondamento dell'esimente ed è riservato alla discrezionalità giudiziale vincolata unicamente all'onere motivazionale, il motivo nulla ha dedotto.

5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 giugno 2021 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico, fatto commesso il 24 settembre 2019, condannandolo alla pena di € 6.000 di ammenda, con la confisca del coltello. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del sequestro del coltello, cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'esito di perquisizione compiuta senza i presupposti di legge. Comunque, inutilizzabili erano le dichiarazioni rese, nel contesto della perquisizione, dall'imputato e trascritte nel verbale di sequestro. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per un fatto - il porto del coltello fuori dall'abitazione nella tasca dei pantaloni senza giustificato motivo - diverso da quello descritto nell'imputazione porto del coltello all'interno della propria autovettura -. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, per contraddittorietà, del giudizio di colpevolezza, risultando, da una parte, che l'imputato non avesse reso l'esame e, dall'altra, che lo avesse reso. Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio che aveva ritenuto non applicabile l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Quanto alla correlazione tra accusa e sentenza, la difesa, con il secondo motivo, ha evidenziato che la condanna era stata pronunciata in relazione ad una diversa modalità del fatto - l'aver detenuto il coltello sulla propria persona invece che all'interno della propria autovettura -, rimanendo 2 5t\ invariata sia la condotta - il porto del coltello fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo - che le circostanze di tempo e di luogo della stessa - in Canicattì il 24 settembre 2019 -. Il motivo è manifestamente infondato. La condanna è stata pronunciata in relazione al fatto oggetto della contestazione, dato che la diversità tra accertamento e accusa riguarda solo una particolare modalità della condotta che non incide sull'identità del fatto accertato rispetto a quello contestato. Si deve aggiungere che la sentenza impugnata, sul punto, ha rilevato che il tenore dell'imputazione era risultato erroneo per lapslis calami, e che l'imputato, sottopostosi all'esame dopo l'assunzione dei testi introdotti dal pubblico ministero, aveva avuto modo di difendersi rispetto al fatto e alle specifiche modalità di esso, come risultanti dall'istruttoria. 2. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del decreto di sequestro e la inutilizzabilità del verbale di sequestro quanto alle dichiarazioni dell'imputato in esso richiamate. Quanto alla denuncia di nullità del sequestro in quanto conseguente a perquisizione personale illegittima, perché effettuata al di fuori dei casi consentiti, il motivo è reiterativo e manifestamente infondato, avendo il tribunale già rilevato la legittimità della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria in presenza di indizi di reato desumibili dall'indicazione ricevuta dal figlio dell'imputato. Quanto alla denuncia di inutilizzabilità delle ,dichiarazioni rese dall'imputato nel contesto della perquisizione, il motivo è generico. La giurisprudenza ha chiarito che " Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Sez. 2, n. 7986 del 18/1.1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). A fronte della sentenza impugnata, che ha dato atto della spiegazione data dall'imputato a dibattimento e ha ritenuto l'assenza di giustificato motivo in ragione della inattendibilità di quanto riferito a dibattimento, il motivo non ha spiegato quale rilevanza ai fini della decisione abbiano avuto le dichiarazioni rese dall'imputato nel contesto della perquisizione, e di cui si chiede la declaratoria di inutilizzabilità. 3. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto l'accertamento dell'assenza di giustificato motivo sarebbe fondato su un dato - il silenzio dell'imputato - che nella sentenza è affermato e, nel contempo, smentito. Il motivo è generico. Invero, il giudizio sull'assenza di giustificato motivo non è stato fondato su un dato processualmente inesistente - il rifiuto dell'imputato di sottoporsi all'esame -, di cui la sentenza dà atto per un errore che risulta essere meramente materiale, dato che la stessa motivazione, in più parti, ha dato atto che l'imputato aveva reso l'esame a dibattimento. La difesa, dunque, valorizza un errore materiale che non incide sulla motivazione, che ha giustificato il giudizio sul punto partendo dalla prospettazione fornita dall'imputato nel corso dell'esame a dibattimento. 4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto. Il motivo è generico e ha contenuto di merito. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che il contesto del fatto, che aveva indotto i familiari a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, aveva determinato allarme sociale, il motivo vi contrappone una affermazione di speciale tenuità del fatto, che viene fondata unicamente sulla ricorrenza dei presupposti legali dell'istituto. In relazione al giudizio sul fatto, che è il fondamento dell'esimente ed è riservato alla discrezionalità giudiziale vincolata unicamente all'onere motivazionale, il motivo nulla ha dedotto. 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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