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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28830/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che la censura dedotta nel primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole che il Giudice di merito abbia ritenuto i porti di coltello e di mazza da baseball privi di giustificati motivi, invece, dedotti nell'immediatezza, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che afferma essere priva di riscontro l'immediata deduzione dei motivi.

Rilevato che le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione (circa l'erroneo e illogico rigetto della richiesta di audizione del teste a discolpa [OSCURATO:PERSONA] e circa l'inosservanza dell'art. 131- bis cod. pen.) sono riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, detta sentenza rileva che: - la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite l'audizione del teste a discolpa, già respinta in primo grado per genericità, non è sostenuta dall'indicazione delle circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame; - il comportamento dell'imputato, che ha tentato di eludere il controllo su strada, dapprima accelerando al segnale della pattuglia e poi arrestando la marcia solo in un secondo momento, e che comunque risulta avere detenuto due armi, non può considerarsi di particolare tenuità.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che la censura dedotta nel primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole che il Giudice di merito abbia ritenuto i porti di coltello e di mazza da baseball privi di giustificati motivi, invece, dedotti nell'immediatezza, è del tutto generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che afferma essere priva di riscontro l'immediata deduzione dei motivi. Rilevato che le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione (circa l'erroneo e illogico rigetto della richiesta di audizione del teste a discolpa [OSCURATO:PERSONA] e circa l'inosservanza dell'art. 131- bis cod. pen.) sono riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, detta sentenza rileva che: - la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite l'audizione del teste a discolpa, già respinta in primo grado per genericità, non è sostenuta dall'indicazione delle circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame; - il comportamento dell'imputato, che ha tentato di eludere il controllo su strada, dapprima accelerando al segnale della pattuglia e poi arrestando la marcia solo in un secondo momento, e che comunque risulta avere detenuto due armi, non può considerarsi di particolare tenuità. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 28830/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris