CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10483/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4234/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39027/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 26 giugno 2024 che ha disposto la proroga della sottoposizione a visto della corrispondenza di cui all’art. 18-ter, comma 1, lett. b Ord. pen. per ulteriori tre mesi che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che il ricorso è pertanto inammissibile; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10483/2026 Roma, lì, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]