CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza del Tribunale di Pescara, in data 27/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, 582, comma 2, e 635 cod. pen. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato nonché sottolineando la mancanza di elementi favorevoli di valutazione (v. pag. 4 della sentenza impugnata), hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi agli elementi - considerati preponderanti — di cui all'art. 133, comma 1, numero 1) e comma 2, numero 2 cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell