CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Padovani-controricorrente-nonché controProcura [OSCURATO:PERSONA] d'Appello in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano n.871/2024 depositato il05/02/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 8682/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 22717/2026Data pubblicazione 06/07/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia dellaparte controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 05/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Maria Acierno