CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27575/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diReggio Emiliaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 27 marzo 2027 il magistrato di sorveglianza di ReggioEmilia ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 25 febbraio 2026 con cui lo stesso magistrato ha respintol’istanza di liberazione anticipata per il periodo 17 febbraio 2025 – 17 febbraio2026.Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo in quantodepositato all’indirizzo del Tribunale di sorveglianza, anziché a quello delmagistrato.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto il reclamo è statotrasmesso il giorno stesso dalla cancelleria del Tribunale a quella del magistrato,cui è pervenuto nei termini.Con il secondo motivo propone questione di costituzionalità del sistemaprocessuale nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità l’erroneaindividuazione dell’indirizzo di posta cui trasmettere il reclamo.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. La norma processuale dell’art. 87-bis, comma 7, d. lgs n. 150 del 2022deve essere letta alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nellapronuncia n. 77 del 2026, con cui ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui inmotivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis citato.Nella motivazione la Corte, infatti, ha ritenuto il sistema processuale dettatodal d. lgs. n. 150 del 2022 conforme a Costituzione “sempre che il combinatodisposto delle disposizioni censurate venga interpretato nel senso chel’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia statoinoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso siastato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elencodel DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento,laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito perl’impugnazione medesima”.Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui, dalla lettura degli atti,cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’impugnazione, che ildifensore del ricorrente aveva errato ad inviare ad indirizzo di posta elettronicacertificata dell’ufficio giudiziario diverso da quello competente, è stato poiinoltrato in via telematica lo stesso giorno dalla cancelleria dell’ufficio ricevente aquella che sarebbe stata competente a riceverlo.La diligenza della cancelleria dell’ufficio giudiziario, pertanto, nel sistemaprocessuale vigente, successivo alla decisione n. 77 del 2026 citata, ha laconseguenza di impedire la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione chesarebbe stata conseguenza dell’errore commesso dal difensore.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata.L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, non residuando ulterioridi sorveglianza di Bologna perché decida il reclamo. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di sorveglianza di Bologna per il giudizio.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]