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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 06710/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 12 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha disatteso l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare con altra misura meno afflittiva proposta dal difensore dell'imputato.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Barbaro ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e all'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc pen., e la violazione di legge in ordine alla diversa qualificazione del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso in quello di favoreggiamento.

3. In data 11 gennaio 2023 il difensore ha presentato motivi nuovi e, in data 18 gennaio 2023, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal suo assistito, ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza dell'Il gennaio 2023, ha disposto la sostituzione della misura cautelare richiesta dal Barbaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. In data 11 gennaio 2023 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del Barbaro e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso.

3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto„ cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).4.

Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccornbenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plutimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2321, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 12 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha disatteso l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare con altra misura meno afflittiva proposta dal difensore dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Barbaro ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e all'applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc pen., e la violazione di legge in ordine alla diversa qualificazione del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso in quello di favoreggiamento. 3. In data 11 gennaio 2023 il difensore ha presentato motivi nuovi e, in data 18 gennaio 2023, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal suo assistito, ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza dell'Il gennaio 2023, ha disposto la sostituzione della misura cautelare richiesta dal Barbaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In data 11 gennaio 2023 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del Barbaro e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto„ cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccornbenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plutimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2321, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di in
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