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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 16352/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17057-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], F_ANTIGROSSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], FANTIG-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 26 B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 28229/2017 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ,k725) [OSCURATO:PERSONA] Nel 2001 i germani Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 1990), convennero davanti al Tribunale di Piacenza il cognato [OSCURATO:PERSONA] (marito della sorella [OSCURATO:PERSONA]) per fare accertare la avvenuta intestazione fiduciaria del 99,5% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore del Zanardi (intestazione posta in essere nel 1984 attraverso una serie di atti di cessione di quote, dapprima dal de cuius alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poi da quest'ultima al notaio Cavalchini e infine, con scrittura del 1.9.1984, dal Cavalchini al notaio Zanardi).

Spiegarono quindi domanda di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. chiedendo che lo Zanardi fosse condannato a ritrasferire le quote al fiduciante [OSCURATO:PERSONA] e, per esso, agli eredi e in subordine agirono in revindica reclamando la proprietà e la restituzione delle quote.

Instaurato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi ([OSCURATO:PERSONA] e Amedeo), il Tribunale ha rigettato la domanda e la decisione è stata confermata, in sede di gravame, dalla Corte d'appello di Bologna, la quale ha riconosciuto che non era stata data la prova del negozio fiduciario.

Proposto ricorso per cassazione da parte degli originari attori, lo stesso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione.

Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione, sulla base di tre motivi.

Resistono con contro ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per revocazione non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 380-bis, richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.

Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -2- I motivi di ricorso per revocazione, nel loro insieme, denunciano che la decisione finale di legittimità, con la quale è stata confermata la valutazione dei giudici di merito in ordine alla mancata prova del negozio fiduciario, è frutto di una pluralità di errori di fatto.

Il primo e fondamentale errore commesso dalla Corte di legittimità, oggetto di denuncia con il primo motivo, deriverebbe da una lettura della sentenza impugnata, al quale sarebbe stato riconosciuto un contenuto diverso da quello effettivo.

In particolare, la denuncia dell'errore si appunta sul rilievo, proposto dalla decisione di legittimità, secondo cui, nella sentenza d'appello, non si rinveniva il riconoscimento che il negozio fiduciario richiede il requisito della forma scritta.

Al contrario i giudici d'appello erano partiti proprio dalla chiara opzione teorica che tale requisito fotinale fosse invece necessario.

In conseguenza di tale errore, essi avevano operato una pregiudiziale svalutazione degli elementi apportati dai ricorrenti ai fini della prova indiziaria dalla fiducia.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391 -bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 27094/2011; n. 9527/2019; 14840/2020; n. 16430/2021).

Nel giudizio definito con la decisione impugnata con l'istanza di revocazione, i ricorrenti, relativamente alla prova del negozio fiduciario, rimproverarono innanzitutto alla Corte d'Appello, di avere erroneamente ritenuto che la fiducia dovesse essere provata Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -3- necessariamente per iscritto; censurarono inoltre la contraddizione in cui era incorsa la Corte d'Appello laddove, posta tale errata premessa, aveva ritenuto l'inadeguatezza degli elementi indiziari addotti ai fini della prova del negozio fiduciario.

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati sulla base delle seguenti considerazioni: « Innanzitutto, da nessun passaggio della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito abbia affermato che la forma scritta sia un requisito essenziale del negozio fiduciario.

I giudici di merito si sono invece limitati a rilevare che nel caso di specie "l'esistenza e il contenuto di un pactum fiduciae non si trae da alcuna dichiarazione scritta", concetto diverso e, a ben vedere, gli stessi ricorrenti formulano la censura in maniera neppure convinta, come dimostra chiaramente la locuzione "sembra" utilizzata a pag. 27 del ricorso: logica conseguenza è l'inesistenza del dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione (quinto motivo).

La Corte d'Appello ha rilevato inoltre che agli elementi dedotti dagli attori facevano da contrasto i "comportamenti pacifici degli stessi nel corso di dieci anni in cui mai fu sollecitato lo Zanardi a riconoscere la natura fiduciaria di intestazione" e poi, con un passaggio argomentativo tutt'altro che marginale, ha evidenziato che "lo stesso riconoscimento da parte del de cuius [OSCURATO:PERSONA] della sua estraneità alla società suddetta per avere nel 1984 venduto la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], investendone l'intero ricavo a titolo di finanziamento, nelle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] srl si pone in contrasto con quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe" (pag. 17).

Si tratta, come è evidente, di una complessa ratio decidendi: da una parte, mancanza di prova scritta del pactum fiduciae e dall'altra mancanza della prova indiziaria, anzi esistenza di chiari elementi di segno contrario, sotto il profilo indiziario, rispetto alla tesi degli attori.

Orbene, la seconda parte della ratio, quella Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -4- fondata sull'espresso riconoscimento della effettività del trasferimento di quote da parte del de cuius (cioè da parte di chi più di ogni altro era a conoscenza dello scopo reale delle sue operazioni finanziarie) - e quindi come già detto, tutt'altro che marginale ai fini che qui interessano - non risulta affatto censurata dai ricorrenti e così il giudizio della Corte d'Appello sulla mancata dimostrazione delpactumfiduciae resiste al vaglio di legittimità [...]».

A tale ricostruzione i ricorrenti obiettano che la Corte d'Appello si era espressa in questi termini: «La prova del negozio fiduciario si trarrebbe, secondo la motivazione del Tribunale, in una concatenazione di eventi successivi che dovrebbe far ritenere provata la natura fiduciaria dell'intestazione sia delle quote al notaio Cavalchini sia, successivamente, allo Zanardi.

Ritiene la Corte come tale prova appaia assolutamente carente in ordine ad entrambe le intestazioni eseguite in favore dei predetti dal momento che la esistenza e il contenuto delpacturn fiduciae non si trae da alcuna prova scritta, ma soltanto indiziariamente dal fatto che tali intestazioni sarebbero state determinate dall'intendimento di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre la società da lui quasi interamente posseduta da eventuali aggressione di creditori della stessa».

Orbene, tale essendo il senso della censura proposta con l'istanza di revocazione, emerge con evidenza che il preteso errore di fatto, che sarebbe incorso nella identificazione del reale significato della sentenza impugnata, aveva costituito un punto controverso oggetto della decisione, in quanto persino investito dai motivi di ricorso; in ragione di ciò il supposto errore non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 27622/2018; n. 14929/2918).

3. Il secondo motivo denuncia "l'errore percettivo sulla sequenza temporale del trasferimenti fiduciari delle partecipazioni". [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -5- valutazione corretta dei fatti, nella loro sequenza temporale a partire dal primo utilizzo di una società fiduciaria, attestavano la volontà del disponente «di non separarsi realmente ed effettivamente dal bene, ma di farlo pervenire ai propri eredi, in sicurezza rispetto ad eventuali terzi creditori».

Il motivo è palesemente inammissibile.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 20635/2018; n. 17179/2020).

In particolare, l'errore che giustifica l'istanza di revocazione deve risultare dalla sentenza impugnata "con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive" (Cass. n. 16439/2021; n. 3190/2006).

In palese contrasto con la nozione di errore revocatorio, i ricorrenti si dolgono perché i giudici di merito non avevano condiviso la ricostruzione da essi proposta, nonostante la univocità degli elementi da loro addotti.

Ciò posto essi imputano il medesimo errore alla Corte di legittimità, che avrebbe infine avallato la impropria valutazione dei fatti ad opera del giudici di merito.

Lo stesso dicasi del terzo motivo, con il quale è impropriamente presentato sotto il profilo dell'errore revocatorio il non avere la Corte di Cassazione colto l'errore compiuto dal giudice di merito nella verifica del significato della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in risposta a Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -6- un istituto di credito che gli chiedeva di portare in garanzia della propria posizione debitoria la tenuta di Monteromolo.

In altre parole, sia con il secondo motivo, sia con il terzo motivo, ciò che costituisce oggetto di denuncia, già sul piano dell'articolazione delle censure, è l'errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel non ritenere fondate le censure a suo tempo mosse contro la sentenza d'appello: il che, appunto, non integra per definizione errore revocatorio, che deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa (Cass. n. 27570/2018), sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. n. 16439/2021).

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Sussistono i presupposti della condanna ex art. 385, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto integra la "colpa grave" - quale stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda - la proposizione di un ricorso per revocazione di una sentenza della corte di cassazione, prospettandosi come vizio revocatorio un preteso error in indicando commesso dalla Corte stessa in presenza di una consolidata e costante giurisprudenza che esclude l'errore di giudizio dai vizi revocatori di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 2040/2018; n. 1592/1994; S.U., n. 3948/1989).

Per quel che concerne il quantum della condanna da irrogare, appare ragionevole assumere come parametro di riferimento l'importo liquidato per le spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio, onde si stima equo condannare il ricorrente al pagamento in favore della controparte della ulteriore somma di € 5.000,00.

Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -7- Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; nonché al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di € 5.000,00; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17057-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], F_ANTIGROSSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], FANTIG-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 26 B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 28229/2017 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ,k725) [OSCURATO:PERSONA] Nel 2001 i germani Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 1990), convennero davanti al Tribunale di Piacenza il cognato [OSCURATO:PERSONA] (marito della sorella [OSCURATO:PERSONA]) per fare accertare la avvenuta intestazione fiduciaria del 99,5% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore del Zanardi (intestazione posta in essere nel 1984 attraverso una serie di atti di cessione di quote, dapprima dal de cuius alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poi da quest'ultima al notaio Cavalchini e infine, con scrittura del 1.9.1984, dal Cavalchini al notaio Zanardi). Spiegarono quindi domanda di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. chiedendo che lo Zanardi fosse condannato a ritrasferire le quote al fiduciante [OSCURATO:PERSONA] e, per esso, agli eredi e in subordine agirono in revindica reclamando la proprietà e la restituzione delle quote. Instaurato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi ([OSCURATO:PERSONA] e Amedeo), il Tribunale ha rigettato la domanda e la decisione è stata confermata, in sede di gravame, dalla Corte d'appello di Bologna, la quale ha riconosciuto che non era stata data la prova del negozio fiduciario. Proposto ricorso per cassazione da parte degli originari attori, lo stesso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione, sulla base di tre motivi. Resistono con contro ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per revocazione non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 380-bis, richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -2- I motivi di ricorso per revocazione, nel loro insieme, denunciano che la decisione finale di legittimità, con la quale è stata confermata la valutazione dei giudici di merito in ordine alla mancata prova del negozio fiduciario, è frutto di una pluralità di errori di fatto. Il primo e fondamentale errore commesso dalla Corte di legittimità, oggetto di denuncia con il primo motivo, deriverebbe da una lettura della sentenza impugnata, al quale sarebbe stato riconosciuto un contenuto diverso da quello effettivo. In particolare, la denuncia dell'errore si appunta sul rilievo, proposto dalla decisione di legittimità, secondo cui, nella sentenza d'appello, non si rinveniva il riconoscimento che il negozio fiduciario richiede il requisito della forma scritta. Al contrario i giudici d'appello erano partiti proprio dalla chiara opzione teorica che tale requisito fotinale fosse invece necessario. In conseguenza di tale errore, essi avevano operato una pregiudiziale svalutazione degli elementi apportati dai ricorrenti ai fini della prova indiziaria dalla fiducia. 2. Il primo motivo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391 -bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 27094/2011; n. 9527/2019; 14840/2020; n. 16430/2021). Nel giudizio definito con la decisione impugnata con l'istanza di revocazione, i ricorrenti, relativamente alla prova del negozio fiduciario, rimproverarono innanzitutto alla Corte d'Appello, di avere erroneamente ritenuto che la fiducia dovesse essere provata Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -3- necessariamente per iscritto; censurarono inoltre la contraddizione in cui era incorsa la Corte d'Appello laddove, posta tale errata premessa, aveva ritenuto l'inadeguatezza degli elementi indiziari addotti ai fini della prova del negozio fiduciario. La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati sulla base delle seguenti considerazioni: « Innanzitutto, da nessun passaggio della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito abbia affermato che la forma scritta sia un requisito essenziale del negozio fiduciario. I giudici di merito si sono invece limitati a rilevare che nel caso di specie "l'esistenza e il contenuto di un pactum fiduciae non si trae da alcuna dichiarazione scritta", concetto diverso e, a ben vedere, gli stessi ricorrenti formulano la censura in maniera neppure convinta, come dimostra chiaramente la locuzione "sembra" utilizzata a pag. 27 del ricorso: logica conseguenza è l'inesistenza del dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione (quinto motivo). La Corte d'Appello ha rilevato inoltre che agli elementi dedotti dagli attori facevano da contrasto i "comportamenti pacifici degli stessi nel corso di dieci anni in cui mai fu sollecitato lo Zanardi a riconoscere la natura fiduciaria di intestazione" e poi, con un passaggio argomentativo tutt'altro che marginale, ha evidenziato che "lo stesso riconoscimento da parte del de cuius [OSCURATO:PERSONA] della sua estraneità alla società suddetta per avere nel 1984 venduto la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], investendone l'intero ricavo a titolo di finanziamento, nelle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] srl si pone in contrasto con quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe" (pag. 17). Si tratta, come è evidente, di una complessa ratio decidendi: da una parte, mancanza di prova scritta del pactum fiduciae e dall'altra mancanza della prova indiziaria, anzi esistenza di chiari elementi di segno contrario, sotto il profilo indiziario, rispetto alla tesi degli attori. Orbene, la seconda parte della ratio, quella Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -4- fondata sull'espresso riconoscimento della effettività del trasferimento di quote da parte del de cuius (cioè da parte di chi più di ogni altro era a conoscenza dello scopo reale delle sue operazioni finanziarie) - e quindi come già detto, tutt'altro che marginale ai fini che qui interessano - non risulta affatto censurata dai ricorrenti e così il giudizio della Corte d'Appello sulla mancata dimostrazione delpactumfiduciae resiste al vaglio di legittimità [...]». A tale ricostruzione i ricorrenti obiettano che la Corte d'Appello si era espressa in questi termini: «La prova del negozio fiduciario si trarrebbe, secondo la motivazione del Tribunale, in una concatenazione di eventi successivi che dovrebbe far ritenere provata la natura fiduciaria dell'intestazione sia delle quote al notaio Cavalchini sia, successivamente, allo Zanardi. Ritiene la Corte come tale prova appaia assolutamente carente in ordine ad entrambe le intestazioni eseguite in favore dei predetti dal momento che la esistenza e il contenuto delpacturn fiduciae non si trae da alcuna prova scritta, ma soltanto indiziariamente dal fatto che tali intestazioni sarebbero state determinate dall'intendimento di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre la società da lui quasi interamente posseduta da eventuali aggressione di creditori della stessa». Orbene, tale essendo il senso della censura proposta con l'istanza di revocazione, emerge con evidenza che il preteso errore di fatto, che sarebbe incorso nella identificazione del reale significato della sentenza impugnata, aveva costituito un punto controverso oggetto della decisione, in quanto persino investito dai motivi di ricorso; in ragione di ciò il supposto errore non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. n. 27622/2018; n. 14929/2918). 3. Il secondo motivo denuncia "l'errore percettivo sulla sequenza temporale del trasferimenti fiduciari delle partecipazioni". [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -5- valutazione corretta dei fatti, nella loro sequenza temporale a partire dal primo utilizzo di una società fiduciaria, attestavano la volontà del disponente «di non separarsi realmente ed effettivamente dal bene, ma di farlo pervenire ai propri eredi, in sicurezza rispetto ad eventuali terzi creditori». Il motivo è palesemente inammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 20635/2018; n. 17179/2020). In particolare, l'errore che giustifica l'istanza di revocazione deve risultare dalla sentenza impugnata "con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive" (Cass. n. 16439/2021; n. 3190/2006). In palese contrasto con la nozione di errore revocatorio, i ricorrenti si dolgono perché i giudici di merito non avevano condiviso la ricostruzione da essi proposta, nonostante la univocità degli elementi da loro addotti. Ciò posto essi imputano il medesimo errore alla Corte di legittimità, che avrebbe infine avallato la impropria valutazione dei fatti ad opera del giudici di merito. Lo stesso dicasi del terzo motivo, con il quale è impropriamente presentato sotto il profilo dell'errore revocatorio il non avere la Corte di Cassazione colto l'errore compiuto dal giudice di merito nella verifica del significato della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in risposta a Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -6- un istituto di credito che gli chiedeva di portare in garanzia della propria posizione debitoria la tenuta di Monteromolo. In altre parole, sia con il secondo motivo, sia con il terzo motivo, ciò che costituisce oggetto di denuncia, già sul piano dell'articolazione delle censure, è l'errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel non ritenere fondate le censure a suo tempo mosse contro la sentenza d'appello: il che, appunto, non integra per definizione errore revocatorio, che deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa (Cass. n. 27570/2018), sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. n. 16439/2021). 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Sussistono i presupposti della condanna ex art. 385, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto integra la "colpa grave" - quale stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda - la proposizione di un ricorso per revocazione di una sentenza della corte di cassazione, prospettandosi come vizio revocatorio un preteso error in indicando commesso dalla Corte stessa in presenza di una consolidata e costante giurisprudenza che esclude l'errore di giudizio dai vizi revocatori di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 2040/2018; n. 1592/1994; S.U., n. 3948/1989). Per quel che concerne il quantum della condanna da irrogare, appare ragionevole assumere come parametro di riferimento l'importo liquidato per le spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio, onde si stima equo condannare il ricorrente al pagamento in favore della controparte della ulteriore somma di € 5.000,00. Ric. 2018 n. 17057 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -7- Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; nonché al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura di € 5.000,00; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezion
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