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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11280/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono deducibili in quanto solo formalmente denunciano vizi consentiti, risultando, invece, articolati in fatto e diretti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti; rilevato inoltre, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 con riferimento alla condotta dell'imputato e all'ammissione dell'addebito); ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa sull'abitualità della condotta, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità invocata, desunta da ben 7 condanne per evasione e da condanne per violazione delle misure di prevenzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono deducibili in quanto solo formalmente denunciano vizi consentiti, risultando, invece, articolati in fatto e diretti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti; rilevato inoltre, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 con riferimento alla condotta dell'imputato e all'ammissione dell'addebito); ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa sull'abitualità della condotta, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità invocata, desunta da ben 7 condanne per evasione e da condanne per violazione delle misure di prevenzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 11280/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris