Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:694
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 novembre 2005 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]74/04 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Concorrenza – Distribuzione di autoveicoli – Art. 81 CE – Accordo sui prezzi – Nozione di accordo – Prova dell’esistenza di un accordo»
1. Con sentenza 3 dicembre 2003, causa T-208/01, [OSCURATO:PERSONA] AG/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale
di primo grado ha annullato la decisione 2001/711/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 29 giugno 2001, relativa ad «un procedimento a
norma dell’art. 81 del Trattato CE» (in prosieguo: la «decisione impugnata») (
2
), che sanzionava [OSCURATO:PERSONA] per aver concluso con i concessionari appartenenti alla sua rete distributiva tedesca un’intesa
finalizzata alla fissazione del prezzo di rivendita delle autovetture modello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vi chiede ora di annullare
tale sentenza.
I –
Fatti e procedura
A –
I fatti all’origine della controversia
2. Nella sentenza impugnata il quadro fattuale all’origine della controversia è descritto come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA]” o la “ricorrente”) è la società capogruppo, nonché la maggiore impresa, del
gruppo [OSCURATO:PERSONA], attivo nel settore della produzione di automobili. Gli autoveicoli prodotti dalla ricorrente vengono venduti
nella Comunità tramite concessionari, con i quali la ricorrente ha stipulato un contratto di concessione, nell’ambito di un
sistema di distribuzione selettivo ed esclusivo.
2. A norma dell’art. 4, n. 1, del contratto di concessione, nelle versioni del settembre 1995 e del gennaio 1998, la [OSCURATO:PERSONA]
assegna ai concessionari una zona contrattuale per il programma di vendita e per il servizio clienti. Il concessionario assume
come contropartita l’impegno di promuovere in maniera intensiva la vendita e il servizio clienti nella zona di propria competenza
e di sfruttare in maniera ottimale il potenziale del mercato. Ai sensi dell’art. 2, n. 6 (versione del gennaio 1989) o n. 1
(versioni del settembre 1995 e del gennaio 1998) del contratto di concessione, il concessionario s’impegna a “rappresentare
e a promuovere in ogni modo gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], dell’organizzazione distributiva [OSCURATO:PERSONA] e del marchio [OSCURATO:PERSONA]”.
E’ inoltre pattuito che “[i]n questo contesto il concessionario rispetta tutte le esigenze volte al raggiungimento dello scopo
contrattuale per quanto riguarda la distribuzione di automobili [OSCURATO:PERSONA] nuove, il rifornimento di pezzi di ricambio, il
servizio clientela, la promozione delle vendite, la pubblicità e la formazione, nonché la garanzia del livello di prestazioni
per i vari settori di attività [OSCURATO:PERSONA]”. Infine, a norma dell’art. 8, n. 1, del contratto di concessione “[la [OSCURATO:PERSONA]]
dà indicazioni non vincolanti per quanto riguarda i prezzi per i consumatori finali e gli sconti”.
B –
La decisione impugnata
3. A seguito della denuncia di un acquirente di automobili, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine amministrativa per accertare
eventuali violazioni dell’art. 81, n. 1, CE in relazione alla fissazione del prezzo di rivendita del modello [OSCURATO:PERSONA]
in Germania. Al termine dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, con la quale:
– ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’art. 81, n. 1, CE per aver «fissato i prezzi di rivendita del modello VW [OSCURATO:PERSONA]
ordinando ai suoi concessionari tedeschi di non concedere sconti ai clienti, o di concedere solo sconti limitati, sulle vendite
di tale modello» (art. 1);
– ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di euro 30,96 milioni (art. 2).
4. Nella motivazione della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di dimostrare: i) che [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con i concessionari
tedeschi un accordo sul prezzo di rivendita dei modelli [OSCURATO:PERSONA] (punti 56‑69); ii) che tale accordo aveva ad oggetto la restrizione
della concorrenza (punti 70‑74 iii) che esso determinava un pregiudizio sensibile al commercio fra Stati membri (punti 81‑91)
e iv) che l’accordo contestato non poteva beneficiare di un’esenzione individuale o per categoria ai sensi dell’art. 81, n. 3,
del Trattato (punti 93-96).
5. Per quanto riguarda più specificamente il primo aspetto, oggetto del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’esistenza
di una disciplina concordata in materia di prezzi dall’invio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tre lettere circolari a tutti concessionari
tedeschi nonché di cinque lettere ad alcuni di essi (in prosieguo: gli «inviti controversi») nelle quali la casa automobilistica
intimava ai suoi rivenditori di non concedere sconti (o di concederli in misura molto limitata) sulle vendite di [OSCURATO:PERSONA], minacciandoli
di conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto di tali istruzioni (punti 29-55).
6. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali istruzioni non costituivano un mero comportamento unilaterale di Volkwagen bensì un accordo ai
sensi dell’art. 81 CE, in quanto s’inserivano nell’ambito dei rapporti commerciali continuativi intrattenuti dal produttore
con i suoi concessionari sulla base dei relativi contratti di concessione (punti 57‑59). Risulterebbe, in effetti, dalla «giurisprudenza
costante della Corte di giustizia [che] l’ammissione alla rete dei concessionari comporta che le parti contrattuali accettano
esplicitamente o implicitamente la politica di distribuzione del produttore. Le lettere circolari [erano] dunque diventate
parti degli accordi di [OSCURATO:PERSONA] AG con i propri concessionari contrattuali, poiché [andavano] considerate come parte dei
rapporti commerciali correnti sulla base di un accordo generale esistente (il contratto di concessionario)» (punto 57).
7. In particolare, il giudice comunitario avrebbe chiarito che «gli inviti rivolti da un produttore di autoveicoli ai suoi concessionari
costituivano già un accordo se “miravano a condizionare i concessionari (...) nell’esecuzione del loro contratto con (il produttore
o l’importatore)». Tale condizione, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], era chiaramente soddisfatta nel caso di specie (punto 62).
8. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che «non [fosse] necessario accertare se e in quale misura i concessionari tedeschi
[OSCURATO:PERSONA] [avessero] effettivamente modificato la propria fissazione dei prezzi in base alle lettere circolari e agli avvertimenti»
(punto 68).
9. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le argomentazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la politica dei prezzi in causa non avrebbe
potuto essere accettata, neppure tacitamente, dai concessionari poiché non solo non era contemplata dal contratto di concessione
ma era addirittura in contrasto con l’art. 8, n. 1, del medesimo contratto.
10. Al contrario, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli inviti controversi si sarebbero basati su una clausola di tale contratto: l’art. 2,
n. 6 (punto 64). Inoltre, non si potrebbe parlare di «una “contraddizione” tra l’invito in questione e l’articolo 8, paragrafo 1,
del contratto. Tale articolo prevede che “[[OSCURATO:PERSONA]] (dia) indicazioni non vincolanti per quanto riguarda i prezzi per i
consumatori finali e gli sconti”. Queste indicazioni, secondo i successivi paragrafi di detto articolo, rientrano nel conteggio
dei prezzi e delle compensazioni da applicare tra il concessionario e il produttore. Poiché questo meccanismo comprende il
diritto del produttore a dare indicazioni di prezzo non vincolanti, non ci sono garanzie specifiche per il concessionario
del fatto che il produttore si asterrà anche in futuro dal dare indicazioni di prezzo vincolanti, ad esempio nell’ambito dell’articolo 8,
paragrafo 1, del contratto» (punto 65).
C –
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
11. Con ricorso depositato il 10 settembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale, in via principale, l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] e, in via subordinata, la riduzione dell’ammenda inflitta da tale decisone.
12. Con sentenza 3 dicembre 2003, il Tribunale ha accolto il principale motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo all’applicabilità
nel caso di specie dell’art. 81, n. 1, ed ha annullato la decisione impugnata, in quanto a suo giudizio «la [OSCURATO:PERSONA] non
[aveva] fornito (…) la prova di un concorso di volontà tra la ricorrente ed i suoi concessionari relativamente agli inviti
controversi» (
3
).
13. Nel valutare la censura della ricorrente, il Tribunale ha anzitutto ricordato, riferendosi in particolare alla sentenza Bayer (
4
), che «la nozione di accordo, di cui all’art. 81, n. 1, CE, si struttura sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune
volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante, purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse» (
5
) e che quindi non rientra nell’ambito d’applicazione della suddetta disposizione «una decisione del produttore [che] si sostanzia
in un comportamento unilaterale dell’impresa» (
6
).
14. Per l’applicazione dell’art. 81 del Trattato, prosegue il Tribunale, occorrerebbe dunque «distinguere le ipotesi in cui un’impresa
ha adottato una misura effettivamente unilaterale e quindi senza la partecipazione espressa o tacita di un’altra impresa da
quella in cui il carattere unilaterale è solo apparente. Se le prime non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81,
n. 1, CE, le seconde vanno considerate come sintomatiche di un accordo tra imprese e possono perciò rientrare nell’ambito
di applicazione del detto articolo. E’ il caso, in particolare, delle pratiche e delle misure restrittive della concorrenza
che, adottate in apparenza in modo unilaterale dal produttore nell’ambito delle sue relazioni contrattuali con i propri rivenditori,
sono tuttavia accettate, almeno tacitamente, da questi ultimi» (
7
).
15. Al riguardo, il giudice di primo grado ha tuttavia sottolineato che dalla consolidata giurisprudenza comunitaria (
8
) «si desume (…) che la [OSCURATO:PERSONA] non può ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale del produttore, adottato
nell’ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo tra
imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente o tacitamente,
al comportamento adottato dal produttore» (
9
)
16. Ciò ricordato, e passando a valutare l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, al caso in esame, il Tribunale ha poi costatato che
la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di non aver «dimostrato che gli inviti controversi [fossero] stati concretamente applicati».
Ciò perché essa non riteneva necessaria tale verifica in quanto, sempre a suo parere, la politica di distribuzione in causa
era stata tacitamente e preventivamente accettata dai concessionari al momento della firma del contratto di concessione (
10
).
17. Il Tribunale ha tuttavia rigettato tale tesi. A suo avviso, è ben possibile ritenere anticipatamente accettata, mediante la
sottoscrizione di un contratto di concessione legittimo, «un’evoluzione legittima del contratto che o è prevista dal contratto
o è un’evoluzione che il concessionario, alla luce degli usi commerciali o della normativa, non può rifiutare» (
11
). Non si può invece presumere che «un’evoluzione contrattuale illegittima» sia stata preventivamente approvata dai concessionari (
12
). In tal caso, «il consenso all’evoluzione contrattuale illegittima può essere concesso solo dopo che il concessionario è
venuto a conoscenza dell’evoluzione voluta dal concedente» (
13
).
18. La stessa giurisprudenza invocata – ma poi erroneamente interpretata – dalla [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe, a giudizio del Tribunale:
– «la necessità, affinché possa essere dichiarata l’esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, di produrre la
prova del concorso di volontà»; e che
– «un siffatto concorso di volontà deve vertere su un comportamento determinato, il quale pertanto deve essere noto alle parti
quando lo accettano» (
14
).
19. Invece, «contrariamente a quanto sost[eneva] la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza non risult[erebbe] che l’elemento determinante
affinché un invito entri a far parte di un contratto sia che tale invito miri ad influenzare il concessionario nell’esecuzione
del detto contratto. Se così fosse, l’invio da parte del concedente di un invito ai suoi concessionari determinerebbe sistematicamente
la constatazione di un accordo, dato che, per definizione, siffatto invito è diretto ad influenzare i concessionari nell’esecuzione
del loro contratto» (
15
).
20. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «la sottoscrizione
del contratto (…) implica[va] un’anticipata e tacita accettazione [degli] inviti [controversi]» – cosicché non era necessario
«fornire la prova dell’effettivo assenso dei concessionari a tali inviti» – era infondato (
16
).
21. Infine, il giudice di primo grado ha respinto la censura sollevata in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il consenso
dei concessionari alle misure in questione potrebbe comunque essere dedotto dal combinato disposto degli artt. 2 e 8 del contratto
di concessione.
22. Da un lato, il Tribunale ha, in effetti, ritenuto che «l’art. 2, n. 1 o 6, del contratto di concessione, a norma del quale
il concessionario si impegna “a promuovere in ogni modo gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], dell’organizzazione distributiva [OSCURATO:PERSONA]
e del marchio [OSCURATO:PERSONA]” può essere interpretato (…) come riguardante unicamente i mezzi conformi alla legge. Sostenere il
contrario equivarrebbe infatti a dedurre da siffatta clausola contrattuale, redatta in termini neutri, che i concessionari
sarebbero vincolati ad un patto illegittimo» (
17
) .
23. Non potrebbe indurre a una diversa conclusione, prosegue il Tribunale, «il fatto che negli inviti controversi la [OSCURATO:PERSONA]
si [sia avvalsa] dell’art. 2 del contratto di concessione (…) L’esistenza di un eventuale rapporto organico tra l’art. 2 del
contratto di concessione e gli inviti controversi, infatti, può essere dimostrata solo oggettivamente, in base all’analisi
delle disposizioni in questione ed indipendentemente da quanto successivamente sostenuto da uno dei contraenti. Ora, come
dichiarato sopra, dagli stessi termini del detto art. 2 emerge come tale disposizione non preveda assolutamente uno sviluppo
anticoncorrenziale del contratto» (
18
).
24. Dall’altro, il giudice di primo grado ha sottolineato come l’art. 8, n. 1, del contratto fosse «anch’esso (…) redatto in termini
neutri, o addirittura tendenti a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di impartire indicazioni vincolanti per quanto riguarda i prezzi» (
19
).
25. Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato
che i concessionari tedeschi avessero dato il loro consenso alla politica dei prezzi di [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto la decisione
impugnata era stata adottata in violazione dell’art. 81, n. 1, CE (
20
).
D –
Il procedimento dinanzi alla Corte
26. Con ricorso depositato il 16 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di giustizia di i) annullare la sentenza
impugnata; ii) rinviare la causa dinanzi al Tribunale iii) nonché condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
27. La convenuta si è ovviamente opposta a tali pretese, chiedendo alla Corte di respingere il ricorso e condannare la ricorrente
alle spese.
28. Dopo la chiusura della fase scritta, che ha incluso anche un secondo scambio di memorie, le parti sono state ascoltate in
udienza il 29 settembre 2005.
II –
Analisi giuridica
29. Con il suo unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione del Tribunale secondo cui gli inviti con i quali
[OSCURATO:PERSONA] esortava i suoi concessionari a non concedere sconti sulle vendite di modelli [OSCURATO:PERSONA] non costituivano accordi ai
sensi dell’art. 81, n. 1, CE. A suo parere, il giudice di primo grado avrebbe accolto un’interpretazione eccessivamente restrittiva
della nozione di «accordo» e pertanto violato detta disposizione.
Gli argomenti delle parti
30. La ricorrente sostiene principalmente che l’interpretazione accolta dal giudice di primo grado sarebbe in contrasto con la
costante giurisprudenza (
21
), in base alla quale un «accordo» ai sensi dell’art. 81 sussisterebbe per il solo fatto che inviti del tipo di quelli in esame
siano effettuati da un produttore nell’ambito di rapporti commerciali continuativi con i suoi distributori disciplinati da
un accordo generale preesistente. Parimenti, secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, l’ammissione di un rivenditore
ad un sistema di distribuzione selettiva comporterebbe sempre la sua accettazione espressa o tacita della politica di distribuzione
del produttore (
22
).
31. In questi casi, al fine di accertare l’esistenza di un accordo, non sarebbe quindi necessario provare, contrariamente a quanto
avrebbe ritenuto il Tribunale, che i distributori abbiano specificamente dato il proprio consenso alla misura in questione.
Né si potrebbe ritenere che, con la sottoscrizione di un accordo di concessione, il concessionario accetti la politica di
distribuzione del produttore solo limitatamente ai suoi sviluppi legittimi o comunque a misure di cui ha conoscenza.
32. Discostandosi dalla giurisprudenza precedente, la sentenza impugnata avrebbe quindi, ad avviso della ricorrente, imposto dei
requisiti troppo severi al fine di provare l’esistenza di accordi relativi a restrizioni verticali della concorrenza.
33. Non solo, ma oltre ad essere in contrasto con una giurisprudenza consolidata, l’interpretazione della nozione di accordo data
dalla sentenza impugnata, prosegue la [OSCURATO:PERSONA], ignorerebbe la natura e le caratteristiche dei contratti di distribuzione
selettiva. Tali contratti istituiscono infatti un quadro generale destinato ad applicarsi durante un certo numero di anni
e quindi ad essere progressivamente completato e concretizzato in funzione delle esigenze delle parti, delle condizioni del
mercato, dello sviluppo tecnico ecc. Poiché tali evoluzioni non possono essere tutte previste al momento della conclusione
del contratto di concessione, questi accordi, come sarebbe stato riconosciuto anche dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], rimettono
necessariamente alcuni aspetti ad ulteriori decisioni del produttore. La sottoscrizione dell’accordo di distribuzione implicherebbe
allora per il distributore la preventiva accettazione di queste misure.
34. [OSCURATO:PERSONA] critica infine la distinzione operata dal giudice di primo grado tra evoluzioni contrattuali «legittime» ed
«illegittime» (
supra,
paragrafo 17), distinzione dalla quale egli avrebbe poi dedotto – erroneamente secondo la ricorrente – che: i) al momento
della sottoscrizione di un contratto di distribuzione legittimo il distributore accetta unicamente le evoluzioni contrattuali
legittime, e che ii) una clausola redatta in termini neutri non può che riguardare misure «conformi alla legge».
35. Ora, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale distinzione non sarebbe pertinente al fine di provare l’accettazione da parte di un distributore
di una misura imposta da un produttore. Invero – come sarebbe del resto confermato dalle fattispecie che hanno dato origine
alle sentenze della Corte in materia di contratti di distribuzione – delle misure illegittime possono essere adottate sulle
base di clausole contrattuali perfettamente regolari o del tutto neutre.
36. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che si tratterebbe di un criterio difficile da applicare in pratica perché non sarebbe sempre agevole
per i distributori distinguere le misure legittime da quelle illegittime, in particolare quando tale valutazione richiede
un’interpretazione dei regolamenti di esenzione applicabili in materia.
37. Per parte sua, [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che il Tribunale abbia correttamente applicato l’art. 81, n. 1, CE al caso di specie,
ed in particolare che l’interpretazione della nozione di «accordo» accolta nella sentenza impugnata non sia in contrasto con
la consolidata giurisprudenza comunitaria.
Valutazione
38. Il presente ricorso solleva ancora una volta la delicata questione dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, e segnatamente
della nozione di «accordo» da esso utilizzata, a comportamenti apparentemente unilaterali adottati da produttori nell’ambito
di rapporti commerciali con i loro distributori (
23
).
39. Più precisamente, si tratta di stabilire se si può presumere, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] e contrariamente a quanto ritenuto
dal Tribunale, che con la sottoscrizione di un accordo di distribuzione, il rivenditore dia anticipatamente il proprio consenso
a tutte le misure adottate dal produttore nell’ambito del conseguente rapporto, ivi incluse le condotte anticoncorrenziali
del tipo di quelle in esame.
40. Poiché sia la [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], pur giungendo ad opposte conclusioni, hanno risposto a tale interrogativo riferendosi
alle numerose pronunce della Corte in materia di accordi di distribuzione, mi sembra anzitutto opportuno cercare di chiarire
il significato e la portata di tale giurisprudenza.
41. Ora, per quanto attiene al profilo rilevante in questa sede, a me sembra che la Corte abbia qualificato come solo apparentemente
unilaterali, e quindi in realtà come autentici accordi, due tipi di misure adottate nell’ambito dei rapporti tra produttori
e rivenditori.
42. Il primo riguarda quelle misure che sono previste dallo stesso accordo di distribuzione. In proposito, il giudice comunitario
ha considerato che, aderendo ad un accordo che contempla o perlomeno consente l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte
del produttore, il distributore accetta anticipatamente di sottoporsi a dette misure. In altri termini, queste sono considerate
come rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE in quanto coperte dall’assenso dato al contratto di distribuzione,
dal quale dovrebbero in buona sostanza ritenersi «inscindibili».
43. Tale logica mi pare alla base delle sentenze [OSCURATO:PERSONA], AEG e [OSCURATO:PERSONA] invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della
propria tesi (
24
). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha infatti respinto l’argomento delle società ricorrenti quanto alla natura asseritamene unilaterale
di talune misure di restrizione delle forniture rilevando che il contratto di concessione della [OSCURATO:PERSONA] «rimette[va] determinati
aspetti ad ulteriori decisioni del produttore», tra le quali appunto, come espressamente previsto dall’allegato I di detto
contratto, le decisioni in materia di consegna dei modelli di autovetture (
25
). Parimenti, anche se forse non emerge con altrettanta chiarezza dalla motivazione delle relative sentenze, nelle cause AEG
e [OSCURATO:PERSONA] le misure restrittive in questione sono state considerate riconducibili ai rispettivi contratti
di distribuzione (
26
), sicché la Corte ha potuto concludere che il comportamento o la decisione del produttore non costituiva un atto unilaterale
poiché s’inseriva nei «rapporti contrattuali esistenti fra l’impresa ed i rivenditori» (
27
).
44. Nella stessa ottica, va anche menzionata la più recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] in cui la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 81
del Trattato a misure di limitazione delle consegne decise da quella casa automobilistica nei confronti dei suoi concessionari
italiani, facendo leva in particolare sul fatto che il «contratto di concessione
prevedesse
la possibilità di limitare le forniture» (
28
). Di conseguenza, «accettando [tale] contratto (…), i concessionari italiani [avevano] acconsentito ad una misura in seguito
usata per ostacolare le riesportazioni dall’Italia» (
29
).
45. L’altra ipotesi di misure solo apparentemente unilaterali contemplata dalla giurisprudenza comunitaria si riferisce invece
ai casi di assenza di disposizioni contrattuali pertinenti o addirittura di qualsiasi contratto, e muove dal presupposto che
il consenso alle richieste del produttore può essere prestato in modo non solo espresso, ma anche tacito. In questi casi,
quindi, l’accettazione di quelle richieste viene desunta dal comportamento dei soggetti cui esse sono rivolte, con la conseguenza
che l’accordo deve ritenersi concluso anche qualora, in risposta a dette richieste, i rivenditori manifestino con concreti
comportamenti il proprio assenso (
30
).
46. Proprio in questa prospettiva, nella sentenza Sandoz il giudice comunitario ha ritenuto, accogliendo un’interpretazione particolarmente
ampia della nozione di accordo, che «gli ordinativi ripetuti e seguiti dai pagamenti senza che il cliente contestasse il prezzo
indicato sulle fatture recanti la dicitura esportazione vietata, costituivano una manifestazione tacita di assenso [a tale
clausola restrittiva]» (
31
). In altre parole,
e senza neppure verificare se poi in concreto i prodotti in questione fossero stati esportati o meno
, la Corte ha ravvisato una forma di «tacita accettazione» – e quindi considerato concluso un «accordo» – per il solo fatto
che, dopo l’inserzione della dicitura in questione nelle fatture, i grossisti non avevano contestato tale dicitura e avevano
continuato a rifornirsi regolarmente presso la casa farmaceutica.
47. Diversamente quindi da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle sentenze appena esaminate non discende che per accertare
l’esistenza di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, del Trattato basti la semplice constatazione che una misura sia stata
adottata da un produttore nell’ambito di rapporti commerciali continuativi intrattenuti con i propri rivenditori e/o che quest’ultimi
facciano parte di un determinato sistema di distribuzione (
32
). Quello che conta invece è che i distributori abbiano dato il loro assenso alla specifica misura in questione, tale consenso
potendo essere accordato
a monte
, in clausole contrattuali (prima ipotesi), o
a valle,
in forme di acquiescenza più o meno esplicite (seconda ipotesi).
48. In altre parole, l’applicazione dell’art. 81 CE non può prescindere dall’accertamento dell’esistenza di una volontà comune
degli operatori economici interessati di adottare un dato comportamento o misura. Tale incontro delle volontà delle parti
non segna infatti solo il confine tra gli ambiti di applicazione degli artt. 81 e 82, CE, e cioè tra la disciplina applicabile
in materia di intese e quella relativa a misure unilaterali, ma caratterizza la nozione stessa di accordo.
49. Venendo ora al caso di specie, e cercando di tirare le fila dell’analisi sin qui svolta, mi pare innanzitutto che non si possa
rimproverare al Tribunale, come fa invece la [OSCURATO:PERSONA], di aver erroneamente applicato l’art. 81, n. 1, CE per aver preteso
la prova della volontà dei concessionari tedeschi di aderire alle specifiche richieste di [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi,
anche se queste si inserivano nell’ambito di relazioni commerciali continuative disciplinate da un accordo di distribuzione
preesistente e se i concessionari erano membri di un sistema di distribuzione selettiva. Richiedendo la «prova dell’effettivo
assenso dei concessionari [agli] inviti [controversi]» (
33
), il giudice di primo grado non ha invero fatto altro che applicare i principi derivanti, come si è visto, dalla giurisprudenza
comunitaria in materia.
50. Ora, per apportare tale prova, la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi su due diversi approcci, conformemente ai filoni giurisprudenziali
sopra evocati.
51. Il primo, quello che potremmo definire più formalistico, richiedeva alla ricorrente di dimostrare che le disposizioni del
contratto di concessione permettevano a [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure del tipo di quelle in causa.
52. Il secondo, che potremmo considerare più attento al peso reale di ciascuna delle parti del rapporto, spostava l’analisi su
un altro terreno: quello del concreto comportamento adottato dai concessionari tedeschi a seguito dell’invio delle istruzioni
in materia di sconti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così potuto cercare di dimostrare che, eseguendo o comunque aderendo in qualche
modo alle richieste di [OSCURATO:PERSONA], i rivenditori avevano implicitamente manifestato il proprio assenso alla nuova politica
del produttore.
53. Aggiungo che la scelta di quest’ultimo approccio avrebbe potuto implicare un delicato problema d’interpretazione del significato
e della portata della menzionata giurisprudenza Sandoz. Ciò in quanto si sarebbe dovuto valutare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse
dedurre il consenso dei concessionari in base alla sola (eventuale) assenza di contestazione da parte degli stessi agli inviti
controversi o se invece avrebbe dovuto altresì valutare se sussistessero elementi tali da far ritenere che una siffatta automatica,
ed invero un po’ semplicistica, deduzione non fosse nella specie giustificata.
54. Dico subito però che nell’ambito dell’esame del presente ricorso la Corte non dovrà affrontare tale tipo di problematica perché
per provare l’assenso dei concessionari la [OSCURATO:PERSONA] non si è posta nell’ottica appena indicata. Impostando infatti la propria
analisi esclusivamente sull’esistenza di un contratto di distribuzione selettiva, la cui sottoscrizione avrebbe implicato
la preventiva
accettazione delle misure contestate (
34
), la ricorrente ha finito col non ritenere «necessario accertare se e in quale misura i concessionari tedeschi [OSCURATO:PERSONA]
[avessero] effettivamente modificato la propria fissazione dei prezzi in base alle lettere circolari e agli avvertimenti (‘considerando’
68 della decisione impugnata)» o se comunque si fossero astenuti dal contestare gli inviti controversi (
35
).
55. Rimane quindi da verificare se sussista l’altra ipotesi sopra considerata, e cioè se la [OSCURATO:PERSONA] potesse effettivamente
basarsi sul contratto di concessione in causa per ritenere concluso tra [OSCURATO:PERSONA] ed i rivenditori tedeschi un accordo in
materia di prezzi.
56. In proposito, però, il Tribunale ha già verificato per parte sua che il divieto di concedere sconti imposto dalla casa automobilistica
ai suoi concessionari non era riconducibile ad alcuna disposizione del contratto di concessione (
36
). Ora, una siffatta verifica costituisce una valutazione sul valore probatorio da attribuire agli elementi prodotti innanzi
al Tribunale (segnatamente alle clausole contrattuali richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta cioè di una verifica «di fatto»
e quindi di un tipo di valutazione che, per giurisprudenza costante, non può essere oggetto di sindacato da parte della Corte,
se non in presenza di uno snaturamento degli elementi di prova (
37
). Ma, nell’ambito del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha denunciato un tale snaturamento.
57. A parte ciò, però, devo altresì rilevare che l’indicata conclusione del Tribunale mi sembrerebbe difficilmente contestabile
nel merito. Osservo infatti che, oltre ad essere redatto in termini neutri, l’art. 2 del contratto di concessione (v.
supra
, punto 2) – al quale secondo la [OSCURATO:PERSONA] potrebbero essere ricondotti gli inviti controversi – non menzionava affatto
la politica dei prezzi, mentre prevedeva specificamente che per tutta una serie di aspetti della politica di distribuzione
(per es. rifornimento dei pezzi di ricambio, servizio clientela, pubblicità, formazione ecc.) i concessionari dovessero «rispetta[re]
tutte le esigenze» definite dalla casa automobilistica.
58. Per giunta, la misura in causa era anche espressamente esclusa da una delle disposizioni del contratto qui rilevanti, e segnatamente
dall’art. 8, ai sensi del quale [OSCURATO:PERSONA] poteva dare solamente «indicazioni
non
vincolanti per quanto riguardava i prezzi e gli sconti applicati ai consumatori finali».
59. Proprio il fatto che gli inviti controversi non fossero in alcun modo previsti o ammessi dal contratto di concessione è quindi,
a mio avviso, ciò che distingue nettamente il caso in esame dai precedenti giurisprudenziali, sopra menzionati, nei quali
la Corte ha ritenuto che una misura adottata da un produttore fosse coperta dalla sottoscrizione dell’accordo di distribuzione
(v.
supra
, punti 42-44).
60. Da tutto ciò risulta, a mio avviso, che il Tribunale ha correttamente ritenuto che «la [OSCURATO:PERSONA] non [avesse] fornito, nella
decisione impugnata, la prova di un concorso di volontà tra la [[OSCURATO:PERSONA]] ed i suoi concessionari relativamente agli inviti
controversi» (
38
), con la conseguenza che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’art. 81, n. 1, CE.
61. Propongo pertanto alla Corte di rigettare il presente ricorso.
III –
Sulle spese
62. Alla luce dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, e considerate le conclusioni cui sono giunto in merito al rigetto
del ricorso, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata alle spese.
IV –
Conclusioni
63. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare che:
«– Il ricorso è respinto:
– [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– Decisione 2001/711/CE, del 29 giugno 2001, in un procedimento a norma dell’art. 81 del Trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693
– [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 262, pag. 14).
3
– Sentenza impugnata, punto 68.
4
– Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3383).
5
– Sentenza impugnata, punto 32.
6
– Sentenza impugnata, punto 33.
7
– Sentenza impugnata, punto 35.
8
– Il Tribunale si è segnatamente riferito alle sentenze 12 luglio 1979, cause riunite 32 e 36-82/78, BMW Belgium (Racc. pag. 2435):
25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG (Racc. pag. 3151): 17 settembre 1985, cause riunite 25 e 26/84, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2725):
11 gennaio 1990, causa C‑277/87, Sandoz (Racc. pag. I-45) e Bayer (cit.).
9
– Sentenza impugnata, punto 36.
10
– Sentenza impugnata, punti 38-40.
11
– Sentenza impugnata, punto 45.
12
– Ibidem.
13
– Ibidem.
14
– Sentenza impugnata, punto 56.
15
– Sentenza impugnata, punto 57.
16
– Sentenza impugnata, punto 59.
17
– Sentenza impugnata, punto 63.
18
– Sentenza impugnata, punto 66.
19
– Sentenza impugnata, punto 64.
20
– Sentenza impugnata, punto 68.
21
– [OSCURATO:PERSONA] si riferisce segnatamente alle citate sentenze AEG, cit., [OSCURATO:PERSONA], cit., e 6 gennaio 2004 cause riunite C-2/01 P
e C-3/01 P, BAI e [OSCURATO:PERSONA]/Bayer (Racc. pag. I-23).
22
– [OSCURATO:PERSONA] richiama, in particolare, le sentenze della Corte, 24 ottobre 1995, causa C‑70/93, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-3439), e 18 settembre 2003, causa C‑338/00 P, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-9189).
23
– Nelle mie conclusioni relative alla causa BAI e [OSCURATO:PERSONA]/Bayer, cit., ho affrontato simili questioni d’interpretazione
dell’art. 81 CE, anche se in un diverso contesto fattuale. In tale causa, diversamente da quella in esame, produttore e rivenditori
non avevano infatti concluso alcun contratto di distribuzione e il produttore non aveva indirizzato ai propri grossisti nessun
tipo di istruzioni o richieste, “limitandosi” invece a porre in essere un sistema di contingentamento delle vendite al fine
di impedire o limitare le importazioni parallele. Tali conclusioni contengono tuttavia un’analisi della giurisprudenza comunitaria
in materia di restrizioni verticali sulla quale avrò modo di tornare e che almeno in parte può essere utile anche ai fini
dell’esame della presente causa (v. in particolare paragrafi 49-78).
24
– In questi casi, si trattava in sostanza di stabilire se delle misure adottate da produttori fossero autonome e distinte
rispetto ad accordi di distribuzione o se fossero in qualche modo coperte da tali accordi e dovessero quindi essere prese
in considerazione per valutare la compatibilità degli stessi con le regole di concorrenza. Per una più dettagliata analisi
di tali sentenze, v. le mie conclusioni nella causa Bayer (in particolare, paragrafi 68-74)
25
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20.
26
– V. sentenze AEG, cit., punti 38 e 39, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17.
27
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21, e AEG, cit., punto 38. V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17.
28
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64. Il corsivo è mio.
29
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65.
30
– V. in particolare sentenza BMW Belgium, cit., punti 28, 29 e 37.
31
– Sentenza Sandoz, cit., punto 11. V. anche, più di recente, sentenza BAI e [OSCURATO:PERSONA]/Bayer, cit., punto 142.
32
– A tal riguardo, v. in particolare sentenza BAI e [OSCURATO:PERSONA]/Bayer, cit., in cui la Corte ha osservato che «il semplice
fatto della coesistenza di un accordo, in sé neutro, e di una misura restrittiva della concorrenza imposta in maniera unilaterale
non equivale ad un accordo vietato dalla detta disposizione. Pertanto, il semplice fatto che una misura adottata da un produttore,
avente come effetto di limitare la concorrenza, si inserisca nel contesto delle relazioni commerciali continuative tra quest’ultimo
e i suoi grossisti non può essere sufficiente per affermare l'esistenza di tale accordo» (punto 141).
33
– Sentenza impugnata, punto 59.
34
– Approccio anche esplicitamente confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza.
35
– Sentenza impugnata, punti 38 e 39. Ed infatti, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al comportamento delle
parti (ad esempio le minacce di conseguenze giuridiche, rivolte da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi concessionari, in caso di mancato rispetto
degli inviti controversi) unicamente a sostegno della propria tesi secondo cui gli inviti controversi rientrerebbero nell’«ambito
di applicazione del contratto [di concessione]» e sarebbero stati quindi
anticipatamente
accettati dai distributori (v. decisione impugnata, punto 66, e sentenza impugnata, punto 60). Inoltre gli unici comportamenti
adottati da un numero rappresentativo di concessionari cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero comunque essere invocati
per dimostrare una qualche forma di acquiescenza alla
specifica
misura in causa. In effetti, come risulta dalla decisione stessa, le critiche mosse dal «consiglio dei concessionari» relativamente
agli sconti elevati concessi da alcuni di essi riguardavano «un altro modello» di autovettura, la Golf A4, e non il modello
[OSCURATO:PERSONA] oggetto degli inviti controversi (v. decisione impugnata, punti 43 e 67). Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA] menziona delle
discussioni in materia di disciplina dei prezzi tra la direzione [OSCURATO:PERSONA] e l’associazione dei concessionari [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] senza però fornire precisazioni quanto all’esito delle stesse, ed in particolare senza chiarire se la questione degli
inviti controversi sia stata o meno trattata nell’ambito di tali discussioni (v. decisione impugnata, punti 36-41).
36
– V. sentenza impugnata, punti 62-67.
37
– Sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3111, punti 21 e 22). Nello stesso senso v., fra
tante, sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 P a C‑282/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4717,
punto 78), 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4261, punto 27), 7 gennaio 2004, cause riunite
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123,
punti 47-49), e ordinanza 9 luglio 2004, causa C‑116/03 P, Fichtner/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata in Raccolta, punto
33).
38
– Sentenza impugnata, punto 68.