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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 46146/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. CARLUCCI Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva rite- nuta responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e l'aveva condannato alla pena di mesi quattro di arre- sto ed euro 1.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- ekkkTO zione all'art.379 C.d.S2 felrir-•'-.ANTW alle modalità di esecuzione delle prove etilometriche e alla ocumentazione delle stesse, sia in relazione all'attestazione del regolare funzionamento dei dispositivi impiegati,/ela7 trelatiya—a azione\ sia n relazione ai tempi di esecuzione delle relative i operazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (orno- logazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali dati abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilo- metrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a co- noscenza dei dati relativi alle omologazioni e revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento y_ dell'apparecchio, ma deve consistere fornire una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumenta- zione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "di- mostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

2. Quanto poi alla censura concernente il metodo dei prelievi, intervenuti ad una distanza di molto superiore a quella indicata dalla legge (cinque mi- nuti), il giudice di legittimità ha sostenuto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art.379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate, e a monitorare la curva alcolemica (sez.4, n.36065 del 11.4.2017, Visintin, Rv.270755; n.24386 del 27.4.2018, Valinotto, Rv.273729).

3. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata e in distonia con la costante giurisprudenza sull'onere di allega- zione richiesta al conducente che intende contrastare i risultati dell'esame alcolinnetrico. 4.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versa- mento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. indicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa (Corte Costituzionale 13 Giugno 2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z- L ~IATO lé,,/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. CARLUCCI Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva rite- nuta responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e l'aveva condannato alla pena di mesi quattro di arre- sto ed euro 1.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- ekkkTO zione all'art.379 C.d.S2 felrir-•'-.ANTW alle modalità di esecuzione delle prove etilometriche e alla ocumentazione delle stesse, sia in relazione all'attestazione del regolare funzionamento dei dispositivi impiegati,/ela7 trelatiya—a azione\ sia n relazione ai tempi di esecuzione delle relative i operazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (orno- logazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali dati abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilo- metrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a co- noscenza dei dati relativi alle omologazioni e revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento y_ dell'apparecchio, ma deve consistere fornire una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumenta- zione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "di- mostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). 2. Quanto poi alla censura concernente il metodo dei prelievi, intervenuti ad una distanza di molto superiore a quella indicata dalla legge (cinque mi- nuti), il giudice di legittimità ha sostenuto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art.379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate, e a monitorare la curva alcolemica (sez.4, n.36065 del 11.4.2017, Visintin, Rv.270755; n.24386 del 27.4.2018, Valinotto, Rv.273729). 3. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata e in distonia con la costante giurisprudenza sull'onere di allega- zione richiesta al conducente che intende contrastare i risultati dell'esame alcolinnetrico. 4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versa- mento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. indicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa (Corte Costituzionale 13 Giugno 2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z- L ~IATO lé,,/
Sentenza Cassazione n. 46146/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris