CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi confermare il consolidato orientamento secondo cui lallontanamento dall'abitazione da parte del condannato ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ex art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, è punito a titolo di evasione quale ne sia la durata, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 47-sexies, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, che limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore (Sez.4, n. 16182 del 13/12/2018, Rv. 275579); ritenuto che il secondo motivo, volto a censurare l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, non essendo stata devoluta tale questione al giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estenso Pre