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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 17091/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza del 29/06/2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cessazione, affidato ad un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto di superare le critiche sollevate rispetto alla attendibilità dei testimoni e alla congruenza delle stesse rispetto alle risultanze del certificato del pronto soccorso, valorizzando, a conferma dell'aggressione al collo riferita dalla stessa persona offesa e dai testi, il referto che, però, riguardava le lesioni sofferte dall'imputato.

Dalle superiori premesse discende la critica al rigetto della invocata riqualificazione del delitto come lesioni colpose e della sussistenza della legittima difesa o dell'eccesso colposo.

Con distinta articolazione si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 6 cod. pen., che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della prevalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante e alla presa d'atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore del Basolo.

Considerato in diritto

1. Le doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso sono, nel loro complesso, infondate.

Infatti, sebbene la Corte territoriale sia incorsa in una svista evidente nell'attribuire le risultanze del certificato medico dell'imputato alla persona offesa, le conclusioni raggiunte in ordine alla ricostruzione dell'episodio - ossia all'aggressione deliberatamente posta in essere dal Basolo di propria iniziativa: ciò che esclude in ragione la prospettata legittima difesa - riposano su una valutazione critica delle prove dichiarative (quella della persona offesa, ma anche dei testi Lege e Capello; la Corte d'appello esamina anche il significato delle dichiarazioni della moglie del Basolo).

Ciò posto, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato I discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una riv2.! ....itz!cno de rdtto probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

Le successive articolazioni del motivo non sono meritevoli di accoglimento.

Infatti, quanto alla circostanza attenuante della provocazione, è sufficiente il rilievo per qui essa riposa su una ricostruzione dei fatti argomentatamente disattesa dai giudici di merito.

Quanto alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, si osserva: a) che neppure nell'atto di appello si è dedotto che il risarcimento del danno sarebbe avvenuto «prima del giudizio»; b) che la remissione di querela può rappresentare un indice dell'avvenuta composizione delle questioni civili, secondo quanto rilevato dalla sentenza di primo grado, ma non dimostra, in sé, l'integrale risarcimento del danno; c) che, infatti, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., neppure la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dall'a parte offesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021 - dep. 05/01/2022, Maier, Rv. 282424 - 01); d) che, alla luce di tali considerazioni, il ricorso è del tutto generico. 2.

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/02/2022 I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( Ster [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 29/06/2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cessazione, affidato ad un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto di superare le critiche sollevate rispetto alla attendibilità dei testimoni e alla congruenza delle stesse rispetto alle risultanze del certificato del pronto soccorso, valorizzando, a conferma dell'aggressione al collo riferita dalla stessa persona offesa e dai testi, il referto che, però, riguardava le lesioni sofferte dall'imputato. Dalle superiori premesse discende la critica al rigetto della invocata riqualificazione del delitto come lesioni colpose e della sussistenza della legittima difesa o dell'eccesso colposo. Con distinta articolazione si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 6 cod. pen., che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della prevalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante e alla presa d'atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore del Basolo. Considerato in diritto 1. Le doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso sono, nel loro complesso, infondate. Infatti, sebbene la Corte territoriale sia incorsa in una svista evidente nell'attribuire le risultanze del certificato medico dell'imputato alla persona offesa, le conclusioni raggiunte in ordine alla ricostruzione dell'episodio - ossia all'aggressione deliberatamente posta in essere dal Basolo di propria iniziativa: ciò che esclude in ragione la prospettata legittima difesa - riposano su una valutazione critica delle prove dichiarative (quella della persona offesa, ma anche dei testi Lege e Capello; la Corte d'appello esamina anche il significato delle dichiarazioni della moglie del Basolo). Ciò posto, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato I discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una riv2.! ....itz!cno de rdtto probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Le successive articolazioni del motivo non sono meritevoli di accoglimento. Infatti, quanto alla circostanza attenuante della provocazione, è sufficiente il rilievo per qui essa riposa su una ricostruzione dei fatti argomentatamente disattesa dai giudici di merito. Quanto alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, si osserva: a) che neppure nell'atto di appello si è dedotto che il risarcimento del danno sarebbe avvenuto «prima del giudizio»; b) che la remissione di querela può rappresentare un indice dell'avvenuta composizione delle questioni civili, secondo quanto rilevato dalla sentenza di primo grado, ma non dimostra, in sé, l'integrale risarcimento del danno; c) che, infatti, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., neppure la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dall'a parte offesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021 - dep. 05/01/2022, Maier, Rv. 282424 - 01); d) che, alla luce di tali considerazioni, il ricorso è del tutto generico. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/02/2022 I! Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ( Ster [OSCURATO:PERSONA]
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