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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:978
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0756_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C-756/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Effetti dell’annullamento integrale di tale contratto»

1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte (Art. 267 TFUE) (v. punti 24, 26)

2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Interpretazione giurisdizionale del diritto nazionale che consente all'istituto di credito di chiedere al consumatore il rimborso di somme diverse dal capitale versato per l'esecuzione del contratto nonché degli interessi di mora – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, 24° considerando e artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 28, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene clausole abusive senza le quali non può sussistere, essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale tale istituto ha il diritto di chiedere a tale consumatore il rimborso di somme diverse dal capitale versato per l'esecuzione di tale contratto e dagli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data della diffida.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0756_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C-756/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Effetti dell’annullamento integrale di tale contratto» 1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte (Art. 267 TFUE) (v. punti 24, 26) 2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Interpretazione giurisdizionale del diritto nazionale che consente all'istituto di credito di chiedere al consumatore il rimborso di somme diverse dal capitale versato per l'esecuzione del contratto nonché degli interessi di mora – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, 24° considerando e artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 28, 29 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: nel contesto dell'annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene clausole abusive senza le quali non può sussistere, essi ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale tale istituto ha il diritto di chiedere a tale consumatore il rimborso di somme diverse dal capitale versato per l'esecuzione di tale contratto e dagli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data della diffida.
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