CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 34115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/03/2026 della Corte d'appello di Catania;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Catania indata 19/03/2026, in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Catania del18/07/2024, appellata dall’imputato, su concorde richiesta delle parti ex art.599-bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata in mesi otto di reclusioneed euro 266,66 di multa.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso percassazione il difensore di fiducia dell’imputato, formulando un unico motivo, concui ha dedotto i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inpunto verifica delle condizioni per addivenire ad una sentenza ex art. 129 cod.proc. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per indeducibilità delladescritta censura.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare, in relazione allapena concordata, è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozioprocessuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dalgiudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n.5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; in tal senso, anche Sez. 5, n. 7333 del13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato peruna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza dicause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragionedell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n.15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 – 01).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avutoriguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente