CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24509/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 646 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha concesso alla Coletta il beneficio della non menzione e confermato nel resto la condanna, hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, deducono: -Entrambi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento alla ritenuta prova della diffida a restituire l'autovettura, desunta dalla testimonianza resa dal teste Raimondo, il cui contenuto sarebbe stato travisato; violazione di legge in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come truffa. -Il solo Tronci: violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.; violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono inammissibili. Le doglianze sono in parte manifestamente infondate e in parte non consentite. 2.1. La prima doglianza dedotta nell'interesse di entrambi, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, infatti -facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dai ricorrenti e alla mancata restituzione del bene, in ordine al quale corretto risulta il riferimento al telegramma in atti e alla deposizione del teste che ha comunque dato conto della consapevolezza degli imputati circa il mancato pagamento dei canoni di locazione e della richiesta di restituzione dell'autovettura, che peraltro non risulta essere mai avvenuta (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa e nuova lettura, fondata su criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.2. La seconda doglianza proposta da entrambi i ricorrenti, così come la violazione dell'art. 110 cod. pen. dedotta nel solo interesse del Tronci, non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Tali questioni, infatti, non avevano costituito oggetto di appello (cfr. anche il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). Questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) ha già chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato, ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto. 2.3. L'ultimo motivo di ricorso dedotto nell'interesse del solo Tronci è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, anche solo con il riferimento ai gravi e specifici trascorsi penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto alla valutazione della personalità del ricorrente in ordine al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, formulando così un giudizio che non è non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e