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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2000

Cassazione n. 35502/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/2000 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 195/RG 15968 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per delitti in materia di stupefacenti per omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che in tema di patteggiannento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito dell'istanza di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull' applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Rv. 254878).

Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensora La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/2000 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 195/RG 15968 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per delitti in materia di stupefacenti per omessa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che in tema di patteggiannento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito dell'istanza di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull' applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Rv. 254878). Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensora La Presidente
Sentenza Cassazione n. 35502/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris