CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 29269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania nei loro confronti per il reato di furto, in relazione all'appropriazione di 140 kg. di pistacchi prelevandoli da due terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fratello e genero dei ricorrenti), uno dei quali ricevuto per successione testamentaria del padre. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi con i quali si contesta: la mancata acquisizione della sentenza, resa nel giudizio civile per lesione di legittima, con la quale il ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento della domanda volta alla riduzione di 1/6 delle disposizioni testamentarie effettuate dal padre nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], atta a far venir meno il requisito dell'altruità della res per il reato di furto (primo motivo); l'erronea applicazione dell'art. 624 cod. pen., giacché il ricorrente, in qualità di possessore del terreno, aveva disconosciuto la validità delle disposizioni testamentarie e, come tale, poteva aver commesso al più il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (secondo motivo); la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza nel non rispondere ad una serie di rilievi difensivi indicati in ricorso (terzo motivo); l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato per i reati satellite (quarto motivo). Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito • da due motivi con i quali si denuncia l'erronea affermazione della penale responsabilità della ricorrente nonostante la sua buona fede (suffragata dal possesso del terreno da parte del coniuge e dall'esistenza di una controversia civile sullo stesso, poi risolta parzialmente a favore dei ricorrenti) e nonostante l'assenza di prova in ordine alla quantità e qualità delle res sottratte e modalità della condotta, elementi che avrebbero potuto al più giustificare una pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In data 21 maggio 2026 è stata depositata memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale sono stati ribaditi i motivi di ricorso. I ricorsi sono entrambi inammissibili, in parte perché generici, in parte perché manifestamente infondati. Il Tribunale e la Corte di appello di Catania (le cui sentenze si integrano a vicenda secondo lo schema della "doppia conforme sentenza di condanna") hanno motivato in modo adeguato in ordine al requisito dell'altruità della cosa sottratta, ponendo in evidenza che le due condotte di sottrazione, poste in essere il 26 e 28 agosto, furono realizzate, la prima, su un fondo acquisito in eredità dalla parte alcivile per successione al padre dei fratelli Catania (sul punto deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 459 cod. civ., l'eredità si acquista con l'accettazione e non vi è un effetto sospensivo legato alla proposizione di azioni ereditarie), e la seconda addirittura su un fondo acquisito da [OSCURATO:PERSONA] per atto tra vivi nel 2009, in relazione alla cui proprietà, dunque, alcuna incertezza poteva profilarsi, tanto più che trai due fonti esiste una strada divisoria. L'esito del giudizio civile attivato da [OSCURATO:PERSONA] (con il riconoscimento di una lesione di legittima pari ad 1/6) ed il fatto che lo stesso, unitamente alla coniuge [OSCURATO:PERSONA], fossero residenti all'interno dell'abitazione che accede al fondo, non ha diretta incidenza sulla proprietà dei frutti sottratti. I motivi relativi alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA], al non completo accertamento dei fatti, all'entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sollecitano una rivalutazione di aspetti prettamente di merito e non sono proponibili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione comunque sufficiente in ordine a tali aspetti ricavabile dalla lettura integrate delle due sentenze. Quanto alla mancata indicazione della quantità di pena per il reato satellite, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la questione costituisse specifico motivo di appello il che rende il motivo inedito e dunque inammissibile. Questa Corte ha in ogni caso osservato che in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg, Rv. 288800 - 01) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M