CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 08337/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1525/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32694/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 aprile 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato – escludendo l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, riconoscendo le generiche equivalenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8337/2026 Roma, lì, 03/03/2026 all’aggravante dei più fatti di bancarotta e rideterminando il trattamento sanzionatorio – la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 22 febbraio 2021. Secondo i giudici di merito, l'imputato – in qualità di liquidatore dal 25 luglio 2020 fino alla data del fallimento – avrebbe distratto l'autoveicolo targato [OSCURATO:TARGA], cedendolo in data 25 gennaio 2021 alla società “SE.IM. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, senza ricevere nessun corrispettivo. Avrebbe distratto anche i crediti della società, mediante il mandato conferito alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” di incassare sul c/c n. 15/651071, intestato a quest'ultima, i crediti di pertinenza della fallita, al fine di sottrarli all'attivo. L’imputato, inoltre, avrebbe sottratto, in tutto o in parte, con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della società e, in particolare, quella relativa agli anni 2020 e 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte territoriale, nel confermare la responsabilità dell’imputato, avrebbe omesso di svolgere una disamina effettiva e completa del compendio probatorio, limitandosi a recepire le conclusioni del primo giudice, senza confrontarsi con le risultanze contrarie emergenti dagli atti. In particolare, non avrebbe valutato la rilevanza del contratto di affitto d’azienda stipulato, il 22 maggio 2020, con la “SE.IM. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e del mandato conferito, l’11 giugno 2020, alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, entrambi stipulati in data anteriore all’assunzione della carica di liquidatore da parte dell’imputato, circostanza che escluderebbe la riferibilità a quest’ultimo delle operazioni negoziali poste in essere in quel periodo. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe chiarito se il trasferimento dell’automezzo oggetto di imputazione fosse avvenuto quale bene ricompreso nell’affitto d’azienda o in esecuzione di una vendita successiva. Secondo il ricorrente, il veicolo sarebbe stato trasferito con il fitto dell’azienda e, conseguentemente, nulla potrebbe essere attribuito alla responsabilità dell’imputato, atteso che egli, al momento della stipula del contratto, non era liquidatore né socio. La Corte di appello non avrebbe considerato che la tenuta delle scritture contabili era stata affidata dal Ferretti (presidente del consiglio di amministrazione, dal 27 giugno 2011 al 5 giugno 2020, e, da tale ultima data, liquidatore sino al 25 luglio 2020) alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, che non si era preoccupata in alcun modo di curarla, e non avrebbe adeguatamente valutato la posizione e le eventuali responsabilità del Ferretti e dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe assunto la «doppia veste di legale rappresentate di MI.SE. e di consigliere del Ferretti nella procedura liquidatoria». 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato integralmente la sentenza di primo grado senza svolgere un autonomo esame critico delle risultanze processuali, cadendo negli stessi errori nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che le «carte» dimostrerebbero come l’imputato fosse «intervenuto temporalmente quando già altre persone a conoscenza delle vicende societarie avevano operato e agito per danneggiare i creditori». La «omessa lettura delle carte processuali» avrebbe «portato alla conferma della condanna dell’imputato». 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione. Contesta l’applicazione dell’aggravante dei più fatti di bancarotta, il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la pena base irrogata. Con riferimento alla prima censura, il ricorrente sostiene che mancherebbe la pluralità di fatti di bancarotta, atteso che «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo a una pluralità di reati in continuazione». Il ricorrente, inoltre, contesta il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per cui le attenuanti generiche, pur riconosciute, non siano state ritenute prevalenti rispetto all’aggravante residua, né avrebbe chiarito il percorso logico seguito per determinare una pena superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, si presenta generico, assertivo e versato in fatto. Il ricorrente ha articolato alcune generiche censure, da lui riferite al vizio di erronea applicazione della legge penale, senza però neppure indicare le norme di legge che sarebbero state violate e, in ogni caso, senza evidenziare alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza. Censure che, invece, sono chiaramente dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). La Corte di appello, in ogni caso, ha motivato in maniera adeguata in ordine a tutti i profili genericamente censurati dal ricorrente. Con riferimento alla distrazione del veicolo, ha evidenziato che, dalla documentazione (in particolare dalla relazione del curatore e dalla missiva 11 giugno 2021 di [OSCURATO:SOCIETA].), emergeva «che la vendita dell'automezzo e il successivo passaggio di proprietà si erano verificati a partire dal 25 gennaio 2021, ossia in un’epoca nella quale il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva pacificamente la carica di liquidatore della società insolvente, e, per giunta, con l'attiva e consapevole partecipazione del medesimo, il quale si premurava di consentire la trascrizione della vendita, procurandosi un succedaneo della carta di circolazione del mezzo». Ha sottolineato, altresì, che risultava «pacifico il versamento di una somma di denaro a titolo di caparra, della cui destinazione il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna giustificazione o delucidazione alla curatela, ferma restando la mancata attivazione da parte dell'imputato al fine di ottenere il saldo del prezzo, da riversare nelle casse sociali a tutela delle ragioni dei creditori». Il veicolo, dunque, risultava «effettivamente uscito dal patrimonio della fallita per effetto della condotta cosciente e volontaria dell'imputato, in epoca addirittura a ridosso della dichiarazione di fallimento e ad insolvenza assolutamente conclamata, con percezione di un parziale corrispettivo mai rinvenuto dalla curatela e da ritenersi, pertanto, oggetto di illecita apprensione da parte del liquidatore oggi imputato». Con riferimento alla responsabilità dell’imputato per la distrazione dei crediti, la Corte di appello ha rilevato che: la prova risultava dalla relazione del curatore, dalla quale emergeva che il [OSCURATO:PERSONA], sebbene non avesse stipulato «personalmente il mandato all'incasso in parola, una volta divenuto liquidatore si era fatto parte attiva, adoperandosi affinché il meccanismo distrattivo dei pagamenti effettuati dai debitori della fallenda potesse proseguire indisturbato, intervenendo in prima persona allorché qualche cliente aveva sollevato perplessità o manifestato opposizione a siffatto modo di procedere e, ovviamente, guardandosi bene dal riversare alcunché nelle casse sociali sino al fallimento»; «quando già pendeva istanza di fallimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., notificata dalla cancelleria il 7 gennaio 2021, il liquidatore della fallita (ossia proprio [OSCURATO:PERSONA], che sottoscriveva in calce la missiva) scriveva alla cliente di effettuare il bonifico delle somme dovute sul conto intestato a MISE Consult, così riuscendo a sviare il pagamento di euro 10.623,64, effettuato sul conto della mandataria solo dieci giorni prima della dichiarazione di fallimento». Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha evidenziato che le deduzioni del ricorrente erano inconferenti e indimostrate. Invero, non solo il curatore aveva ritenuto la contabilità sino al 2019 «perfettamente tenuta», ma, in ogni caso, non sarebbero risultate determinanti le ipotetiche omissioni e falsità della contabilità relative «al periodo antecedente l'ingresso nella società del [OSCURATO:PERSONA]», atteso che «il nucleo essenziale della contestazione diretta nei suoi confronti concerne ben altro, ossia la mancata tenuta (ipotesi equiparata dalla giurisprudenza a quella di sottrazione, occultamento o distruzione) per gli esercizi successivi, ossia il 2020 ed il 2021, delle fondamentali scritture contabili, quali il libro giornale, il libro inventari ed il registro dei beni ammortizzabili». La condotta contestata era «direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'odierno imputato, dal momento che egli, a decorrere dal 25 luglio 2020, in qualità di liquidatore era direttamente tenuto a istituire e a compilare regolarmente le scritture contabili». L'imputato non aveva «minimamente dimostrato e neppure allegato di aver curato, direttamente o mediante l'ausilio di terzi, la corretta registrazione dei fatti avvenuti sotto la sua gestione liquidatoria; a ciò si aggiunga che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal Ferretti l'intera documentazione relativa al periodo precedente, fino ad allora pacificamente redatta (si veda in merito la relazione ex art. 33 legge fall. e il verbale di interrogatorio del Ferretti, in atti), in occasione del loro incontro presso lo studio del commercialista di quest'ultimo dopo la sua investitura come liquidatore». 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, è assertivo e generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Il ricorrente non si premura neppure di dire quali sarebbero le «carte» che la Corte di appello avrebbe omesso di leggere. 1.3. Il terzo motivo è infondato. Quanto alla prima censura, va rilevato che i più fatti di bancarotta sono costituiti dalla bancarotta fraudolenta documentale e dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, che costituiscono fattispecie distinte e autonome. Queste, anche quando si consumano nell'ambito del medesimo fallimento, «mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che … detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665). Nel caso in esame, dunque, ci troviamo di fronte a più fatti di bancarotta, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., che è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale. Quanto al giudizio di bilanciamento, va rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, ritenendo congruo «il giudizio di equivalenza e non di prevalenza …, tenuto conto dell'assenza di ulteriori e più pregnanti elementi di positiva valutazione, quali condotte almeno parzialmente riparatorie o lato sensu collaborative al fine di consentire una ricostruzione postuma della gestione, con possibilità di recupero di poste attive». Quanto alla determinazione della pena, va rilevato che la Corte territoriale ha applicato il minimo edittale (anni tre di reclusione, ridotta a due per la scelta del rito). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]