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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09050/2026

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ppresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] VeneziaGiulia - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FriuliVenezia Giulia n.195/2021 depositata il 22/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15707/2022Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 9050/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 06/04/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Roberto A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] VeneziaGiulia - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FriuliVenezia Giulia n.195/2021 depositata il 22/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15707/2022Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 9050/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 06/04/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]