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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 16218/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026ORLANDI ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati1528GIUSEPPE MARZIALE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2212/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 2769/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 15456/2024udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 25/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appellodi Napoli accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede n.6106/2023 e in riforma della stessa, dichiarava l’illegittimità dellicenziamento comminato all’Orlandi dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. con comunicazione in data 6.7.2021, ordinandol’immediata reintegrazione nel posto precedentementeoccupato, e condannava detta società al pagamento diun’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzioneglobale di fatto (per € 2.927,45) pari a dodici mensilità.2.

La Corte territoriale riteneva dimostrato (dagli ordini diservizio in atti) che il lavoratore era stato costantementeimpiegato come operatore unico su camion per la raccolta dicartoni e carta da rifiuto, presso le aziende site nel territorio diPozzuoli, e, più in particolare, che lo stesso, titolare di patente“C”, aveva operato costantemente da solo e che, oltre allaconduzione del veicolo, doveva prelevare le ingenti quantità dicartoni e masse di carta che, quali rifiuti, le varie aziendeesistenti nel territorio quotidianamente accantonavano nelleloro sedi e doveva caricare tali rifiuti nel camion compattatore,svolgendo contemporaneamente le mansioni di autista e diraccoglitore, non disponendo di mezzi automatizzati.2.1.

Premetteva ancora che: a) con missiva del 29 giugno2021 la datrice di lavoro aveva contestato al lavoratore di “avereffettuato pause/soste prolungate e non autorizzate durante ilservizio omettendo di fornire la prestazione lavorativa dovutanel rispetto dei programmi di lavoro presso la zona a LeiNumero registro generale 15456/2024assegnata – “fabbriche Zona A” in Campania, Trav.

Inps.

TravN. umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026Discoteca, [OSCURATO:PERSONA], durante i turni di lavoro dDeait a pubblicazione 25/05/2026giorni 15-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29 maggio 2021e 1-3-4-7-8-9-10-11-12-14-15-16 giugno 2021; b) che nellastessa missiva per ciascun giorno oggetto di contestazioneerano indicate le ore delle supposte pause di lavoro durante lequali la società contestava l’assoluta inerzia del dipendente, che– secondo gli addebiti – era solito trattenersi con il camionall’interno dei cortili e delle aree delle aziende visitate nella zonaassegnata per il prelievo di cartoni e carta; c) che lacontestazione proseguiva precisando che: “Le predettepause/soste prolungate e non autorizzate dal servizio sonoavvenute durante l’orario di lavoro, nonché alla guidadell’automezzo aziendale in sua dotazione TG [OSCURATO:TARGA] che,prelevato presso il centro servizi di Pozzuoli (NA)-[OSCURATO:PERSONA]. 226, lei avrebbe dovuto utilizzare per lo svolgimentocontinuativo, ovvero senza pause/soste arbitrarie e prolungate,dell’attività lavorativa.

Inoltre, le contestiamo, in occasionedelle pause/soste del servizio arbitrarie e prolungate avvenutepresso la ditta [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e di aver sistematicamenteoccultato l’automezzo aziendale alle spalle del capannone dellapredetta ditta, al fine di non renderlo visibile.

Le precisiamo chequanto a Lei contestato è stato accertato a seguito sia dellesegnalazioni pervenute a questa azienda, che riferivanoanomalie del servizio di raccolta, sia del ridotto quantitativo dicartone raccolto, come risultante dalle relative bolle FIR a suafirma.

In tal modo, lei ha violato le disposizioni aziendali econtrattuali in materia di obblighi di diligenza, lealtà ecorrettezza, oltre che di collaborazione e buona fede,consumando una condotta irresponsabile, inaffidabile e grave,Numero registro generale 15456/2024di cui, pertanto, le chiediamo di fornire adeguata giustificazioneN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026…”.

Data pubblicazione 25/05/20263.

La Corte, quindi, a fronte delle riferite contestazioni,esponeva quanto riteneva che la parte datoriale aveval’indiscusso onere di provare, ed osservava che la stessaavrebbe dovuto precisare e comprovare quali fossero ledisposizioni che l’azienda aveva diramato ai propri dipendenticirca le modalità di espletamento dell’attività di raccolta;avrebbe dovuto dimostrare di aver assegnato un tempoprestabilito per la raccolta del materiale presso ogni societàconferente; avrebbe dovuto dedurre e provare che in base agliaccordi con le ditte, il materiale da conferire non potesse essereinferiore ad una determinata quantità, ma che di tali elementinon vi era allegazione.4.

La Corte, inoltre, osservava come le relazioniinvestigative prodotte dalla parte reclamata fossero inutilizzabiliperché illegittime, in quanto nel caso in esame non si ravvisaval’esistenza dei presupposti per l’attivazione del controlloinvestigativo e, soprattutto, del controllo a distanza attraversoil GPS.5.

Rilevava, ancora, che la presenza delle bolle di consegnae l’assenza di specifiche doglianze da parte della clientela (sulpunto la società non aveva fornito prove rigorose) dimostravanocome la prestazione venisse resa dal dipendente che conferivail materiale al centro di raccolta.5.1.

La Corte reputava circostanza di gran lunga importantel’assenza di prove di presunte doglianze degli utenti,richiamando a riguardo una testimonianza, e riteneva che daaltra testimonianza emergeva che, diligentemente, il lavoratoreNumero registro generale 15456/2024alla fine del turno di lavoro si prestava per effettuare ulteriorNi umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026“giri” per provvedere al ritiro di altri cartoni eventualmentDeat a pubblicazione 25/05/2026accumulati.5.2.

Per altro verso, i giudici di secondo grado rilevavanoche dalla deposizione di altro teste, ossia, l’investigatoreincaricato del controllo della prestazione resa dal dipendente,emergeva che questi non era a conoscenza diretta dei siti dicompetenza del lavoratore, e che per il resto le sue dichiarazionierano corredate da valutazioni circa l’atteggiamentodell’Orlandi.6.

In definitiva, alla luce delle deposizioni vagliate (chedimostravano il regolare svolgimento del servizio) e consideratal’assoluta assenza di elementi atti a comprovare eventuali disagidenunciati dai clienti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,stante l’inutilizzabilità delle relazioni investigative ed il carattereneutro del materiale fotografico (spesso commentato dal testealla luce delle emergenze del sistema GPS, appostoillegittimamente al solo scopo di verificare la correttezza dellaprestazione), si doveva per la Corte concludere per la completaassenza di elementi idonei a confortare la tesi della partereclamante circa la sussistenza dell’inadempimento contestato.7.

Svolte ulteriori considerazioni, la Corte riteneva, quindi,che, data l’assenza di prova certa circa l’effettuazione di pauseingiustificate e considerata l’assenza di ogni elemento atto adimostrare lo scarso rendimento del dipendente, dovevaescludersi la sussistenza dei fatti contestati, con conseguenteapplicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 4, l. n.300/1970 novellato, nei termini specificati in dispositivo.Numero registro generale 15456/20248.

Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e successivDaat a pubblicazione 25/05/2026memoria.9.

L’intimato ha resistito con controricorso.10.

A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato: “Presunta illegittimità delleinvestigazioni private Omesso esame circostanze essenzialiLesione patrimonio aziendale Decisione giudiziale difformeall’orientamento giurisprudenziale Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto”.1.1.

In sintesi, lamenta la ricorrente che la Corte di merito,andando in contrario avviso rispetto alle pronunce di primogrado (sentenza in sede di opposizione e precedente ordinanzaresa nella fase sommaria), aveva sostenuto che “le relazioniinvestigative prodotte dalla parte reclamata”, attuale ricorrenteper cassazione, “sono inutilizzabili perché illegittime”, in quantonon finalizzate ad accertare il compimento di “atti illeciti dellavoratore”, bensì il “mero inadempimento dell’obbligazione”.Secondo la ricorrente, l’interpretazione del giudice d’appello eramanifestamente sbagliata e non poteva essere avallata daquesta Suprema Corte, “essendo evidente che il Giudice delgravame ha mal interpretato i fatti”.2.

Un secondo motivo è rubricato: “Omesso esame di fattie rilevazioni decisive per il giudizio sulla fraudolenza esull’elemento fiduciario”.

Si duole la ricorrente del fatto che: “LaNumero registro generale 15456/2024Corte d’Appello, sull’erroneo presupposto che l’investigazioneN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026commissionata dalla ricorrente fosse finalizzata tout court Daat a pubblicazione 25/05/2026controllare la qualità della prestazione di lavoro del dipendenteanziché a svelarne la condotta fraudolenta, illecita e produttivadi danni economici nonché disorganizzazione aziendale, haannullato la sentenza di 1° grado, per la spiegata illegittimitàprocedurale investigativa, e omesso del tutto di esaminare i fattiaccertati dall’investigatore, senza prendere coscienza,conseguentemente, della loro grave ed oggettiva illegittimità”.3.

Un terzo motivo è rubricato “Omesso esame delle provedocumentali e delle prove orali decisive per il giudizio”.

Deducela ricorrente che, “contrariamente a quanto riportato dalla Corted’Appello, le bolle FIR, prodotte dalla ricorrente, che siriferiscono al periodo 02-11.2020-23/06/2021 e contengonodati numerici (!) che, in quanto tali, non sono smentibili e/ointerpretabili soggettivamente, rilevano anche il quantitativogiornaliero (e non medio, come erroneamente dedotto dallaresistente) di carta e cartone raccolto dal dipendente eravariabile (e non costante) oltreché non infrequentementedecrescente (v. quantitativi di carta e cartone raccolti a fineanno 2020 e primi mesi dell’anno 2021 pari ad es. a kg. 700 il09/12/2020, kg. 720 il 28/12/2020, kg. 560 il 29/12/2020, kg.600 il 15/02/2021, kg. 420 il 25/02/2021, kg. 460 il 01/03/2021etc., di gran lunga superiori a quelli raccolti successivamente”.Assume non essere esaminata, inoltre, anche la deposizione(mai smentita né invalidata in alcun modo) del teste MarchitelliAngelo.4.

Un quarto motivo è rubricato “Violazione normativa eomesso esame risultanze GPS”.

Sostiene la ricorrente che laCorte d’appello ha incomprensibilmente rilevato la “parzialeinutilizzabilità” dei dati del GPS, in dotazione all’investigaNutmoerroe r,e gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026violando la normativa (v. nota Min.

Lav. del 06/02N/u2me0ro1 d7i r,a ccolta generale 16218/2026allegata; Accordo collettivo del 06/12/2016, allegato; art. 18.2Da.t a pubblicazione 25/05/2026pag. 31 e art. 18.3. pagg. 33 e 34 Capitolato specialedell’Appalto Comune di Pozzuoli, allegato) e giurisprudenza inmateria (Cass. – sez. lavoro, sentenza n. 20440 del12/10/2015), che prevede l’assoluta legittimità dell’uso del GPSin dotazione della società investigativa, per verificare glispostamenti del dipendente oggetto d’investigazione .5.

Un quinto motivo è rubricato “Omesso esame eviolazione normativa e giurisprudenza in materia didocumentazione fotografica”.

Lamenta che la Corte d’appelloabbia fondato il proprio convincimento, circa l’assenza dellaprova della condotta fraudolenta ascritta al dipendente, inragione altresì del “carattere neutro (???) del materialefotografico”, in cui risultava immortalato il dipendente mentrenascondeva l’automezzo aziendale e non svolgeva alcunaprestazione lavorativa nei giorni e alle ore indicate.6.

Osserva preliminarmente il Collegio che tutti i motivi diricorso presentano evidenti profili d’inammissibilità, talvolta,come si vedrà, assorbenti.7.

Per le Sezioni unite di questa Corte, infatti, il ricorso percassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1,c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezzaNumero registro generale 15456/2024i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa grigliaN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026normativa (in tal senso Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).D ata pubblicazione 25/05/20268.

Ebbene, nelle censure in esame difetta l’indicazione, sianelle rubriche sopra trascritte che nel loro svolgimento, delmezzo di ricorso cui ricondurre ognuna di esse tra quelli previstidal primo comma dell’art. 360 c.p.c.8.1.

Anche l’indicazione delle norme di dirittoasseritamente violate è senz’altro imprecisa o indiretta;laddove, sempre secondo le Sezioni unite di questa Corte, intema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi,sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui si intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare – conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (in tal senso Cass., sez. un., 28.10.2020, n.23745).9.

Ebbene, rispetto ai ricordati principi di diritto il primomotivo è inammissibile per tutta la parte in cui si addebita allaCorte di merito, non un vizio di sussunzione, bensì di aver “malinterpretato i fatti”.10.

Dallo sviluppo della doglianza, nel suo complesso daricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3),c.p.c., si desume, sia pure con difficoltà (in base soprattuNtutmoe roa rie gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026richiami giurisprudenziali), che la ricorrente opina violati Ngulmi earor dtit r.a ccolta generale 16218/20262 e 3 l. n. 300/1970; ma la censura è comunque priva dDait a pubblicazione 25/05/2026fondamento in questi termini.11.

Fermo restando che il controllo di terzi, sia quello diguardie particolari giurate così come di addetti di un’agenziainvestigativa, non può riguardare, in nessun caso, nél’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazionecontrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendol’inadempimento stesso riconducibile, come l’inadempimento,all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza (trale recenti, v.

Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n.9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 21621 del2018; Cass. n. 25287 del 2022), secondo le medesime pronuncesi afferma reiteratamente che il controllo delle agenzieinvestigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illecitidel lavoratore non riconducibili al mero inadempimentodell’obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del2023, che cita la giurisprudenza precedente); ad esempio, ècostantemente ritenuto legittimo il controllo tramiteinvestigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento dellaprestazione lavorativa ma sia “finalizzato a verificarecomportamenti che possano configurare ipotesi penalmenterilevanti od integrare attività fraudolente”, come nel caso dicontrollo finalizzato all’accertamento dell’abusivo utilizzo deipermessi ex lege n. 104/1992 (v.

Cass. n. 4984 del 2014; Cass.n. 9217 del 2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del2019; da ultimo Cass. n. 6468 del 2024).

Recentemente,inoltre, questa Corte (Cass. n. 23985 del 2024) ha anchesottolineato come la nozione di “patrimonio aziendale” tutelabilein sede di esercizio del potere di controllo dell’attività deilavoratori è stata intesa, dalla giurisprudenza di legittimiNtuàm,e roin re gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026un’accezione estesa; si è così riconosciuto “il diritto delN udmaetroo dri era ccolta generale 16218/2026di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, (…) costituito non solDoat a pubblicazione 25/05/2026dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propriaimmagine esterna, così come accreditata presso il pubblico”(Cass. n. 2722 del 2012; sulla tutela dell’immagine aziendale v.pure Cass. n. 13266 del 2018); si è quindi affermato che latutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesadatoriale “dalla lesione all’immagine e al patrimonioreputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elementomateriale che compone la medesima” (Cass. n. 23985/2024cit.).

E’ stato anche precisato (Cass. n. 20440 del 2015) che -ribadito come i divieti contenuti nello Statuto dei lavoratori nonriguardino “comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonioe dell’immagine aziendale” ovvero “intesi a rilevare mancanzespecifiche e comportamenti estranei alla normale attivitàlavorativa nonché illeciti” (comportamenti, questi ultimi, chepossono essere controllati “anche mediante agenzieinvestigative private”) - “ciò tanto più vale quando il lavorodev’essere eseguito, (…) al di fuori dei locali aziendali, ossia inluoghi in cui è facile la lesione dell’interesse all’esattaesecuzione della prestazione lavorativa e dell’immaginedell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore”.

In ogni caso, si èstatuito che “l’accertamento circa la riferibilità (o meno) delcontrollo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativarappresenta una indagine che compete al giudice del merito,involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto” (in termini,da ultimo: Cass. n. 22051 e n. 27610 del 2024).11.1.

Per altro verso si giustifica l’intervento in questione“per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarneil contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesiche illeciti siano in corso di esecuzione” (v.

Cass. n. 359N0um edroe rle gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/20262011; Cass. n. 15867 del 2017).

Numero di raccolta generale 16218/2026Data pubblicazione 25/05/202611.2.

Come noto, più recentemente, questa Corte,chiamata a pronunciarsi sulla questione di rilievo nomofilatticocirca la compatibilità dei c.d.

“controlli difensivi” con la modificadell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dall’art. 23 deld.lgs. n. 151 del 2015 e successive integrazioni, ha affermato(cfr. Cass. n. 25732 del 2021; successiva conf.

Cass. n. 34092del 2021) i seguenti principi: occorre distinguere, anche percomodità di sintesi verbale, “tra i controlli a difesa delpatrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppidi dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoroche li pone a contatto con tale patrimonio, controlli chedovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delleprevisioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e ‘controllidifensivi’ in senso stretto, diretti ad accertare specificamentecondotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singolidipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione dilavoro”; questi ultimi “controlli”, anche se effettuati construmenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attivitàdel lavoratore”, si situano, ancora oggi, “all’esterno delperimetro applicativo dell’art. 4”; per non avere ad oggetto una“attività in senso tecnico – del lavoratore”, il controllo “difensivoin senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”,ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o piùlavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto ilfondato sospetto”, perché solo a partire “da quel momento” ildatore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili;anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorrerà“nell’osservanza della disciplina a tutela della riservatezza dellavoratore, e segnatamente dell’art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo come interpretato Nudmaerlola re gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026giurisprudenza della Corte EDU, “assicurare un cNoumrreero tdti ora ccolta generale 16218/2026bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e benDait a pubblicazione 25/05/2026aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispettoalle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza dellavoratore, con un contemperamento che non può prescinderedalle circostanze del caso concreto”.Ancor più di recente (v.

Cass. n. 18168 del 2023), ribaditii richiamati principi, è stato anche stabilito che se incombe suldatore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi lespecifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare ilcontrollo tecnologico ex post, tuttavia, una volta “consegnati alcontraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce afondamento dell’iniziativa di controllo tecnologico, spetterà algiudice valutare, mediante l’apprezzamento delle circostanzedel caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, nonespressione di un puro convincimento soggettivo, idonei aconcretare il fondato sospetto della commissione dicomportamenti illeciti”.12.

Da ultimo, il panorama della giurisprudenza dilegittimità in subjecta materia è stato riepilogato come sopranella motivazione di Cass., sez. lav., ord. 21.11.2024, n. 30079.Poco prima, in base alla medesima impostazione, questaCorte aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso sentenzadella corte territoriale che aveva considerato illegittimo illicenziamento disciplinare intimato al lavoratore anche sullabase della ritenuta inutilizzabilità dei dati attinti dalla datrice dilavoro attraverso le registrazioni di un apparecchio telepass,rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, l. n. 300/1970,come novellato dall’art. 23 d.lgs. n. 151 del 2015, rilevandosi,Numero registro generale 15456/2024tra l’altro, che nel corso dei gradi di merito la datrice di lavoroN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026non “avesse allegato che l’installazione dell’apparecchiDoat a pubblicazione 25/05/2026telepass sull’autovettura aziendale utilizzata dal lavoratore perl’esecuzione delle proprie prestazioni rientrasse tra i cd. controllidifensivi nei termini dianzi chiariti, e tantomeno che la stessaavesse allegato e chiesto di provare le specifiche circostanze chel’avevano indotta ad attivare quel controllo tecnologico” (Cass.,sez. lav., ord. 3.6.2024, n. 15391).13.

La sentenza impugnata è conforme a tutti i fin quiricordati principi di diritto (cui in parte ha fatto esplicitoriferimento: cfr. pagg. 5-6 della sua sentenza).14.

Assume la ricorrente che la Corte d’appello avrebbeinfondatamente ritenuto che essa società avesse commissionatol’attività investigativa per controllare le modalità di svolgimentodelle prestazioni del lavoratore, anziché per verificarne lacondotta illegale, fraudolenta e lesiva del patrimonio aziendale.15.

Rileva in contrario il Collegio che tali assunti, peraltrogenerici, non collimano assolutamente anzitutto conl’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale.15.1.

Quest’ultima, infatti, come già riportato in narrativa,nel riferire diffusamente, e testualmente nelle parti salienti,anzitutto il contenuto della contestazione disciplinare (cfr. tra lapag. 3 e la pag. 4 della sua sentenza), non ha constatato che allavoratore fosse stata addebitata una “condotta illegale,fraudolenta e lesiva del patrimonio aziendale”, sia pure nella piùampia accezione sopra esposta.La Corte di merito, piuttosto, ha verificato che allo stessoera ascritto di “aver effettuato pause/soste prolungate e nonautorizzate durante il servizio omettendo di fornire laNumero registro generale 15456/2024prestazione lavorativa dovuta nel rispetto dei programmi dNi umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026lavoro presso la zona” a lui assegnata.

Data pubblicazione 25/05/202615.2.

Inoltre, la Corte ha formato il suo convincimentonotando che la stessa datrice di lavoro, allora reclamata, nellapropria memoria di costituzione in secondo grado avevasostenuto di aver commissionato l’attività investigativa nonper verificare la qualità della prestazione di lavoro bensì la suaeffettività, resa sospetta dalle segnalazioni ricevute e dallebolle-Fir, che rivelavano anomalie del servizio di raccolta cartae cartone, nonché dell’esigenza di incaricare, sempre più difrequente, altri operatori di effettuare un secondo giro diprelievo del materiale non raccolto dal ricorrente (c.d.

“giro diriassetto”) .Incensurabilmente, perciò, i giudici di secondo grado hannoaffermato che nella specie il controllo investigativo in questione“si traduceva in un illecito controllo sull’attività del dipendente”.La stessa datrice di lavoro, invero, non aveva allegato cheil ricorso ad un’agenzia investigativa per controllare il lavoratoreincolpato fosse stato indotto almeno dal fondato sospetto dellacommissione da parte dello stesso di illeciti, se non di rilievopenale, comunque estranei alla prestazione lavorativa, oppuredi comportamenti del lavoratore fraudolenti e lesivi delpatrimonio aziendale in senso lato; bensì aveva sostenuto che ilcontrollo investigativo era stato deciso per verificare l’effettivitàdella prestazione di lavoro.16.

Quanto, poi, agli elementi di sospetto che avrebberoorientato la datrice di lavoro nel senso di ricorrere a tal generedi controllo, comunque direttamente relativo all’adempimentodella prestazione lavorativa, la Corte distrettuale ha peraltroNumero registro generale 15456/2024motivatamente escluso “prove di presunte doglianze deglNi umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026utenti”.

Data pubblicazione 25/05/202617.

Il secondo motivo è inammissibile.18.

Difatti, tale censura, non esplicitamente ricondottadalla ricorrente all’ipotesi di “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”, di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., muovesempre dall’assunto che le conclusioni tratte dalla Corteterritoriale si fonderebbero “sull’erroneo presupposto chel’investigazione commissionata dalla ricorrente fosse finalizzatatout court a controllare la qualità della prestazione di lavoro deldipendente, anziché svelarne la condotta fraudolenta, illecita eproduttrice di danni economici nonché disorganizzazioneaziendale”.19.

Inoltre, in detto motivo non si considera che la Corte dimerito ha fondato il proprio convincimento, non solo sullaritenuta illegittimità delle acquisizioni a mezzo di controlloinvestigativo, ma anche su altre risultanze processuali.20.

Infine, la censura, come rammostra il suoragguardevole sviluppo (cfr. pagg. 11-22 del ricorso), s’incentrasu una completa rilettura di tali risultanze, contrappostaappunto a quella operata dai giudici di secondo grado.21.

Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo,parimenti non esplicitamente ricondotto dalla ricorrente anessuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c.22.

Inammissibilmente, comunque, la ricorrente proponeuna differente valutazione delle bolle FIR, e assume nonconsiderata la deposizione del teste Marchitelli.Numero registro generale 15456/2024E’, invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte cheN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e Dlaat a pubblicazione 25/05/2026valutazione del materiale probatorio, il controllodell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idoneealla formazione del proprio convincimento (tra le altre Cass. n.5732/2022).23.

Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui vi sideduce la violazione della “normativa” che vi è indicata.23.1.

In particolare, la doglianza, sempre in difetto dispecificazione del mezzo di ricorso optato, si riferisce ad atti,quali una nota del Ministero del lavoro, un accordo collettivo del6.12.2016, del quale non si precisa se sia “nazionale”, e taluniarticoli di un Capitolato speciale dell’appalto Comune diPozzuoli, che prima facie non possono integrare “norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” delle qualisi possa denunciare la “violazione o falsa applicazione” ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.24.

Quanto, poi, ai principi di diritto espressi da Cass. n.20440/2015, pronuncia cui si riferisce la ricorrente nel motivoin esame, e pure in precedenza considerata in questamotivazione (al § 11), a prescindere dalla considerazione chequella decisione di legittimità riguardava caso non ancoraassoggettato ratione temporis al novellato art. 4 l. n. 300/1970,essa era sì riferita a fattispecie concreta in cui veniva inconsiderazione l’utilizzazione (anche) di un “sistema satellitareGPS, di rilevamento dei movimenti dell’autovettura affidata perl’esecuzione della prestazione lavorativa” (su cui v. anche Cass.,sez. lav., 5.10.2016, n. 19922).

Tuttavia, nella stessaNumero registro generale 15456/2024fattispecie concreta era stata riscontrata la ricorrenza dei c.dN. umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026controlli difensivi nei termini dianzi chiariti, laddove, nellDaat a pubblicazione 25/05/2026specie, la Corte di merito, come si è visto nell’esaminare il primomotivo, ha accertato in fatto l’insussistenza dei presupposti peril ricorso a quel genere di controlli.24.1.

E tale valutazione dei giudici di merito è incensurabilein questa sede di legittimità, viepiù in relazione a caso ormaisenz’altro assoggettato ratione temporis alla più rigorosadisciplina di cui all’art. 4 l. n. 300/1970, come sostituito dall’art.23, comma 1, d.lgs. n. 151/2015 (i fatti contestati sonocompresi tra il 15 maggio e il 16 giugno 2021).

A termini, infatti,del comma 3 dell’art. 4 cit. novellato: “Le informazioni raccolteai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi alrapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratoreadeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e dieffettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (v. in tema la puregià richiamata Cass. n. 15391/2024).24.2.

Nel caso in esame, comunque, la Corte di merito haaccertato che il controllo investigativo in questione, “effettuatosulla prestazione dell’Orlandi è stato compiuto in considerevoleparte attraverso l’uso del GPS” e in grado di “agganciare” ilveicolo utilizzato dal lavoratore (v. pagg. 6-7 dell’impugnatasentenza).Ergo, nella specie si sono cumulati ed integrati tra loro uncontrollo investigativo e un controllo a distanza a mezzo distrumento tecnologico apposito, quale il GPS; controlli che, inquanto esercitati entrambi sull’attività del lavoratore, alleNumero registro generale 15456/2024condizioni accertate dalla Corte di merito, non potevanoN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026reputarsi legittimi.

Data pubblicazione 25/05/202625.

Interamente inammissibile è il quinto motivo, in ordineal quale risultano dirimenti i rilievi dianzi premessi in ordine allaformulazione di tutti i motivi di ricorso.26.

La Corte territoriale, comunque, aveva fatto riferimentoal “materiale fotografico” cui allude la ricorrente per considerareche “Anche l’osservazione diretta” degli investigatori incaricatidalla datrice di lavoro risultava “spesso integrata dalleemergenze del sistema di rilevazione a distanza”, richiamandoin proposito le “note a commento” di tale “materiale fotograficoin cui spesso gli investigatori riferivano del contatto GPS utilead “agganciare” il veicolo” (cfr. pag. 7 della sua sentenza).Il materiale fotografico in questione, quindi, secondol’accertamento della Corte territoriale, era parte integrante dellerelazioni degli investigatori, giudicate nel loro complessoillegittimamente acquisite dalla datrice di lavoro.Infatti, nelle sue valutazioni conclusive la stessa Corte nonsi era limitata ad evidenziare “il carattere neutro del materialefotografico”, come assume la ricorrente nel motivo in esame;ma aveva osservato che detto materiale era “spessocommentato dal teste alla luce delle emergenze del sistemaGPS, apposto illegittimamente al solo scopo di verificare lacorrettezza della prestazione” (cfr. pag. 10 dell’impugnatasentenza).27.

In definitiva, non solo le fotografie richiamate dallaricorrente sono state senz’altro considerate dalla Corted’appello, ma la relativa valutazione sul piano giuridico si collocacompletamente al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 2712c.c. in tema di “Riproduzioni meccaniche”, cui invece si rifNeurmisercoe re gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026la ricorrente, perché le fotografie in questione erano pNaumrteero ddi rai ccolta generale 16218/2026relazioni investigative ritenute contra legem.

Data pubblicazione 25/05/202628.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei difensori delcontroricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae in favore deidifensori del controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del25.3.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreNumero registro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026Data pubblicazione 25/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026ORLANDI ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati1528GIUSEPPE MARZIALE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2212/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 2769/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 15456/2024udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 25/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appellodi Napoli accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale della medesima sede n.6106/2023 e in riforma della stessa, dichiarava l’illegittimità dellicenziamento comminato all’Orlandi dalla [OSCURATO:PERSONA].p.a. con comunicazione in data 6.7.2021, ordinandol’immediata reintegrazione nel posto precedentementeoccupato, e condannava detta società al pagamento diun’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzioneglobale di fatto (per € 2.927,45) pari a dodici mensilità.2. La Corte territoriale riteneva dimostrato (dagli ordini diservizio in atti) che il lavoratore era stato costantementeimpiegato come operatore unico su camion per la raccolta dicartoni e carta da rifiuto, presso le aziende site nel territorio diPozzuoli, e, più in particolare, che lo stesso, titolare di patente“C”, aveva operato costantemente da solo e che, oltre allaconduzione del veicolo, doveva prelevare le ingenti quantità dicartoni e masse di carta che, quali rifiuti, le varie aziendeesistenti nel territorio quotidianamente accantonavano nelleloro sedi e doveva caricare tali rifiuti nel camion compattatore,svolgendo contemporaneamente le mansioni di autista e diraccoglitore, non disponendo di mezzi automatizzati.2.1. Premetteva ancora che: a) con missiva del 29 giugno2021 la datrice di lavoro aveva contestato al lavoratore di “avereffettuato pause/soste prolungate e non autorizzate durante ilservizio omettendo di fornire la prestazione lavorativa dovutanel rispetto dei programmi di lavoro presso la zona a LeiNumero registro generale 15456/2024assegnata – “fabbriche Zona A” in Campania, Trav. Inps. TravN. umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026Discoteca, [OSCURATO:PERSONA], durante i turni di lavoro dDeait a pubblicazione 25/05/2026giorni 15-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29 maggio 2021e 1-3-4-7-8-9-10-11-12-14-15-16 giugno 2021; b) che nellastessa missiva per ciascun giorno oggetto di contestazioneerano indicate le ore delle supposte pause di lavoro durante lequali la società contestava l’assoluta inerzia del dipendente, che– secondo gli addebiti – era solito trattenersi con il camionall’interno dei cortili e delle aree delle aziende visitate nella zonaassegnata per il prelievo di cartoni e carta; c) che lacontestazione proseguiva precisando che: “Le predettepause/soste prolungate e non autorizzate dal servizio sonoavvenute durante l’orario di lavoro, nonché alla guidadell’automezzo aziendale in sua dotazione TG [OSCURATO:TARGA] che,prelevato presso il centro servizi di Pozzuoli (NA)-[OSCURATO:PERSONA]. 226, lei avrebbe dovuto utilizzare per lo svolgimentocontinuativo, ovvero senza pause/soste arbitrarie e prolungate,dell’attività lavorativa. Inoltre, le contestiamo, in occasionedelle pause/soste del servizio arbitrarie e prolungate avvenutepresso la ditta [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e di aver sistematicamenteoccultato l’automezzo aziendale alle spalle del capannone dellapredetta ditta, al fine di non renderlo visibile. Le precisiamo chequanto a Lei contestato è stato accertato a seguito sia dellesegnalazioni pervenute a questa azienda, che riferivanoanomalie del servizio di raccolta, sia del ridotto quantitativo dicartone raccolto, come risultante dalle relative bolle FIR a suafirma. In tal modo, lei ha violato le disposizioni aziendali econtrattuali in materia di obblighi di diligenza, lealtà ecorrettezza, oltre che di collaborazione e buona fede,consumando una condotta irresponsabile, inaffidabile e grave,Numero registro generale 15456/2024di cui, pertanto, le chiediamo di fornire adeguata giustificazioneN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026…”. Data pubblicazione 25/05/20263. La Corte, quindi, a fronte delle riferite contestazioni,esponeva quanto riteneva che la parte datoriale aveval’indiscusso onere di provare, ed osservava che la stessaavrebbe dovuto precisare e comprovare quali fossero ledisposizioni che l’azienda aveva diramato ai propri dipendenticirca le modalità di espletamento dell’attività di raccolta;avrebbe dovuto dimostrare di aver assegnato un tempoprestabilito per la raccolta del materiale presso ogni societàconferente; avrebbe dovuto dedurre e provare che in base agliaccordi con le ditte, il materiale da conferire non potesse essereinferiore ad una determinata quantità, ma che di tali elementinon vi era allegazione.4. La Corte, inoltre, osservava come le relazioniinvestigative prodotte dalla parte reclamata fossero inutilizzabiliperché illegittime, in quanto nel caso in esame non si ravvisaval’esistenza dei presupposti per l’attivazione del controlloinvestigativo e, soprattutto, del controllo a distanza attraversoil GPS.5. Rilevava, ancora, che la presenza delle bolle di consegnae l’assenza di specifiche doglianze da parte della clientela (sulpunto la società non aveva fornito prove rigorose) dimostravanocome la prestazione venisse resa dal dipendente che conferivail materiale al centro di raccolta.5.1. La Corte reputava circostanza di gran lunga importantel’assenza di prove di presunte doglianze degli utenti,richiamando a riguardo una testimonianza, e riteneva che daaltra testimonianza emergeva che, diligentemente, il lavoratoreNumero registro generale 15456/2024alla fine del turno di lavoro si prestava per effettuare ulteriorNi umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026“giri” per provvedere al ritiro di altri cartoni eventualmentDeat a pubblicazione 25/05/2026accumulati.5.2. Per altro verso, i giudici di secondo grado rilevavanoche dalla deposizione di altro teste, ossia, l’investigatoreincaricato del controllo della prestazione resa dal dipendente,emergeva che questi non era a conoscenza diretta dei siti dicompetenza del lavoratore, e che per il resto le sue dichiarazionierano corredate da valutazioni circa l’atteggiamentodell’Orlandi.6. In definitiva, alla luce delle deposizioni vagliate (chedimostravano il regolare svolgimento del servizio) e consideratal’assoluta assenza di elementi atti a comprovare eventuali disagidenunciati dai clienti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,stante l’inutilizzabilità delle relazioni investigative ed il carattereneutro del materiale fotografico (spesso commentato dal testealla luce delle emergenze del sistema GPS, appostoillegittimamente al solo scopo di verificare la correttezza dellaprestazione), si doveva per la Corte concludere per la completaassenza di elementi idonei a confortare la tesi della partereclamante circa la sussistenza dell’inadempimento contestato.7. Svolte ulteriori considerazioni, la Corte riteneva, quindi,che, data l’assenza di prova certa circa l’effettuazione di pauseingiustificate e considerata l’assenza di ogni elemento atto adimostrare lo scarso rendimento del dipendente, dovevaescludersi la sussistenza dei fatti contestati, con conseguenteapplicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 4, l. n.300/1970 novellato, nei termini specificati in dispositivo.Numero registro generale 15456/20248. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e successivDaat a pubblicazione 25/05/2026memoria.9. L’intimato ha resistito con controricorso.10. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato: “Presunta illegittimità delleinvestigazioni private Omesso esame circostanze essenzialiLesione patrimonio aziendale Decisione giudiziale difformeall’orientamento giurisprudenziale Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto”.1.1. In sintesi, lamenta la ricorrente che la Corte di merito,andando in contrario avviso rispetto alle pronunce di primogrado (sentenza in sede di opposizione e precedente ordinanzaresa nella fase sommaria), aveva sostenuto che “le relazioniinvestigative prodotte dalla parte reclamata”, attuale ricorrenteper cassazione, “sono inutilizzabili perché illegittime”, in quantonon finalizzate ad accertare il compimento di “atti illeciti dellavoratore”, bensì il “mero inadempimento dell’obbligazione”.Secondo la ricorrente, l’interpretazione del giudice d’appello eramanifestamente sbagliata e non poteva essere avallata daquesta Suprema Corte, “essendo evidente che il Giudice delgravame ha mal interpretato i fatti”.2. Un secondo motivo è rubricato: “Omesso esame di fattie rilevazioni decisive per il giudizio sulla fraudolenza esull’elemento fiduciario”. Si duole la ricorrente del fatto che: “LaNumero registro generale 15456/2024Corte d’Appello, sull’erroneo presupposto che l’investigazioneN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026commissionata dalla ricorrente fosse finalizzata tout court Daat a pubblicazione 25/05/2026controllare la qualità della prestazione di lavoro del dipendenteanziché a svelarne la condotta fraudolenta, illecita e produttivadi danni economici nonché disorganizzazione aziendale, haannullato la sentenza di 1° grado, per la spiegata illegittimitàprocedurale investigativa, e omesso del tutto di esaminare i fattiaccertati dall’investigatore, senza prendere coscienza,conseguentemente, della loro grave ed oggettiva illegittimità”.3. Un terzo motivo è rubricato “Omesso esame delle provedocumentali e delle prove orali decisive per il giudizio”. Deducela ricorrente che, “contrariamente a quanto riportato dalla Corted’Appello, le bolle FIR, prodotte dalla ricorrente, che siriferiscono al periodo 02-11.2020-23/06/2021 e contengonodati numerici (!) che, in quanto tali, non sono smentibili e/ointerpretabili soggettivamente, rilevano anche il quantitativogiornaliero (e non medio, come erroneamente dedotto dallaresistente) di carta e cartone raccolto dal dipendente eravariabile (e non costante) oltreché non infrequentementedecrescente (v. quantitativi di carta e cartone raccolti a fineanno 2020 e primi mesi dell’anno 2021 pari ad es. a kg. 700 il09/12/2020, kg. 720 il 28/12/2020, kg. 560 il 29/12/2020, kg.600 il 15/02/2021, kg. 420 il 25/02/2021, kg. 460 il 01/03/2021etc., di gran lunga superiori a quelli raccolti successivamente”.Assume non essere esaminata, inoltre, anche la deposizione(mai smentita né invalidata in alcun modo) del teste MarchitelliAngelo.4. Un quarto motivo è rubricato “Violazione normativa eomesso esame risultanze GPS”. Sostiene la ricorrente che laCorte d’appello ha incomprensibilmente rilevato la “parzialeinutilizzabilità” dei dati del GPS, in dotazione all’investigaNutmoerroe r,e gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026violando la normativa (v. nota Min. Lav. del 06/02N/u2me0ro1 d7i r,a ccolta generale 16218/2026allegata; Accordo collettivo del 06/12/2016, allegato; art. 18.2Da.t a pubblicazione 25/05/2026pag. 31 e art. 18.3. pagg. 33 e 34 Capitolato specialedell’Appalto Comune di Pozzuoli, allegato) e giurisprudenza inmateria (Cass. – sez. lavoro, sentenza n. 20440 del12/10/2015), che prevede l’assoluta legittimità dell’uso del GPSin dotazione della società investigativa, per verificare glispostamenti del dipendente oggetto d’investigazione .5. Un quinto motivo è rubricato “Omesso esame eviolazione normativa e giurisprudenza in materia didocumentazione fotografica”. Lamenta che la Corte d’appelloabbia fondato il proprio convincimento, circa l’assenza dellaprova della condotta fraudolenta ascritta al dipendente, inragione altresì del “carattere neutro (???) del materialefotografico”, in cui risultava immortalato il dipendente mentrenascondeva l’automezzo aziendale e non svolgeva alcunaprestazione lavorativa nei giorni e alle ore indicate.6. Osserva preliminarmente il Collegio che tutti i motivi diricorso presentano evidenti profili d’inammissibilità, talvolta,come si vedrà, assorbenti.7. Per le Sezioni unite di questa Corte, infatti, il ricorso percassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1,c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezzaNumero registro generale 15456/2024i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa grigliaN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026normativa (in tal senso Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).D ata pubblicazione 25/05/20268. Ebbene, nelle censure in esame difetta l’indicazione, sianelle rubriche sopra trascritte che nel loro svolgimento, delmezzo di ricorso cui ricondurre ognuna di esse tra quelli previstidal primo comma dell’art. 360 c.p.c.8.1. Anche l’indicazione delle norme di dirittoasseritamente violate è senz’altro imprecisa o indiretta;laddove, sempre secondo le Sezioni unite di questa Corte, intema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi,sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui si intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare – conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (in tal senso Cass., sez. un., 28.10.2020, n.23745).9. Ebbene, rispetto ai ricordati principi di diritto il primomotivo è inammissibile per tutta la parte in cui si addebita allaCorte di merito, non un vizio di sussunzione, bensì di aver “malinterpretato i fatti”.10. Dallo sviluppo della doglianza, nel suo complesso daricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3),c.p.c., si desume, sia pure con difficoltà (in base soprattuNtutmoe roa rie gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026richiami giurisprudenziali), che la ricorrente opina violati Ngulmi earor dtit r.a ccolta generale 16218/20262 e 3 l. n. 300/1970; ma la censura è comunque priva dDait a pubblicazione 25/05/2026fondamento in questi termini.11. Fermo restando che il controllo di terzi, sia quello diguardie particolari giurate così come di addetti di un’agenziainvestigativa, non può riguardare, in nessun caso, nél’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazionecontrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendol’inadempimento stesso riconducibile, come l’inadempimento,all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza (trale recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n.9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 21621 del2018; Cass. n. 25287 del 2022), secondo le medesime pronuncesi afferma reiteratamente che il controllo delle agenzieinvestigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illecitidel lavoratore non riconducibili al mero inadempimentodell’obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del2023, che cita la giurisprudenza precedente); ad esempio, ècostantemente ritenuto legittimo il controllo tramiteinvestigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento dellaprestazione lavorativa ma sia “finalizzato a verificarecomportamenti che possano configurare ipotesi penalmenterilevanti od integrare attività fraudolente”, come nel caso dicontrollo finalizzato all’accertamento dell’abusivo utilizzo deipermessi ex lege n. 104/1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass.n. 9217 del 2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del2019; da ultimo Cass. n. 6468 del 2024). Recentemente,inoltre, questa Corte (Cass. n. 23985 del 2024) ha anchesottolineato come la nozione di “patrimonio aziendale” tutelabilein sede di esercizio del potere di controllo dell’attività deilavoratori è stata intesa, dalla giurisprudenza di legittimiNtuàm,e roin re gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026un’accezione estesa; si è così riconosciuto “il diritto delN udmaetroo dri era ccolta generale 16218/2026di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, (…) costituito non solDoat a pubblicazione 25/05/2026dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propriaimmagine esterna, così come accreditata presso il pubblico”(Cass. n. 2722 del 2012; sulla tutela dell’immagine aziendale v.pure Cass. n. 13266 del 2018); si è quindi affermato che latutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesadatoriale “dalla lesione all’immagine e al patrimonioreputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elementomateriale che compone la medesima” (Cass. n. 23985/2024cit.). E’ stato anche precisato (Cass. n. 20440 del 2015) che -ribadito come i divieti contenuti nello Statuto dei lavoratori nonriguardino “comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonioe dell’immagine aziendale” ovvero “intesi a rilevare mancanzespecifiche e comportamenti estranei alla normale attivitàlavorativa nonché illeciti” (comportamenti, questi ultimi, chepossono essere controllati “anche mediante agenzieinvestigative private”) - “ciò tanto più vale quando il lavorodev’essere eseguito, (…) al di fuori dei locali aziendali, ossia inluoghi in cui è facile la lesione dell’interesse all’esattaesecuzione della prestazione lavorativa e dell’immaginedell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore”. In ogni caso, si èstatuito che “l’accertamento circa la riferibilità (o meno) delcontrollo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativarappresenta una indagine che compete al giudice del merito,involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto” (in termini,da ultimo: Cass. n. 22051 e n. 27610 del 2024).11.1. Per altro verso si giustifica l’intervento in questione“per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarneil contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesiche illeciti siano in corso di esecuzione” (v. Cass. n. 359N0um edroe rle gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/20262011; Cass. n. 15867 del 2017). Numero di raccolta generale 16218/2026Data pubblicazione 25/05/202611.2. Come noto, più recentemente, questa Corte,chiamata a pronunciarsi sulla questione di rilievo nomofilatticocirca la compatibilità dei c.d. “controlli difensivi” con la modificadell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dall’art. 23 deld.lgs. n. 151 del 2015 e successive integrazioni, ha affermato(cfr. Cass. n. 25732 del 2021; successiva conf. Cass. n. 34092del 2021) i seguenti principi: occorre distinguere, anche percomodità di sintesi verbale, “tra i controlli a difesa delpatrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppidi dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoroche li pone a contatto con tale patrimonio, controlli chedovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delleprevisioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e ‘controllidifensivi’ in senso stretto, diretti ad accertare specificamentecondotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singolidipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione dilavoro”; questi ultimi “controlli”, anche se effettuati construmenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attivitàdel lavoratore”, si situano, ancora oggi, “all’esterno delperimetro applicativo dell’art. 4”; per non avere ad oggetto una“attività in senso tecnico – del lavoratore”, il controllo “difensivoin senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”,ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o piùlavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto ilfondato sospetto”, perché solo a partire “da quel momento” ildatore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili;anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorrerà“nell’osservanza della disciplina a tutela della riservatezza dellavoratore, e segnatamente dell’art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo come interpretato Nudmaerlola re gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026giurisprudenza della Corte EDU, “assicurare un cNoumrreero tdti ora ccolta generale 16218/2026bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e benDait a pubblicazione 25/05/2026aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispettoalle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza dellavoratore, con un contemperamento che non può prescinderedalle circostanze del caso concreto”.Ancor più di recente (v. Cass. n. 18168 del 2023), ribaditii richiamati principi, è stato anche stabilito che se incombe suldatore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi lespecifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare ilcontrollo tecnologico ex post, tuttavia, una volta “consegnati alcontraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce afondamento dell’iniziativa di controllo tecnologico, spetterà algiudice valutare, mediante l’apprezzamento delle circostanzedel caso, se gli stessi fossero indizi, materiali e riconoscibili, nonespressione di un puro convincimento soggettivo, idonei aconcretare il fondato sospetto della commissione dicomportamenti illeciti”.12. Da ultimo, il panorama della giurisprudenza dilegittimità in subjecta materia è stato riepilogato come sopranella motivazione di Cass., sez. lav., ord. 21.11.2024, n. 30079.Poco prima, in base alla medesima impostazione, questaCorte aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso sentenzadella corte territoriale che aveva considerato illegittimo illicenziamento disciplinare intimato al lavoratore anche sullabase della ritenuta inutilizzabilità dei dati attinti dalla datrice dilavoro attraverso le registrazioni di un apparecchio telepass,rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, l. n. 300/1970,come novellato dall’art. 23 d.lgs. n. 151 del 2015, rilevandosi,Numero registro generale 15456/2024tra l’altro, che nel corso dei gradi di merito la datrice di lavoroN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026non “avesse allegato che l’installazione dell’apparecchiDoat a pubblicazione 25/05/2026telepass sull’autovettura aziendale utilizzata dal lavoratore perl’esecuzione delle proprie prestazioni rientrasse tra i cd. controllidifensivi nei termini dianzi chiariti, e tantomeno che la stessaavesse allegato e chiesto di provare le specifiche circostanze chel’avevano indotta ad attivare quel controllo tecnologico” (Cass.,sez. lav., ord. 3.6.2024, n. 15391).13. La sentenza impugnata è conforme a tutti i fin quiricordati principi di diritto (cui in parte ha fatto esplicitoriferimento: cfr. pagg. 5-6 della sua sentenza).14. Assume la ricorrente che la Corte d’appello avrebbeinfondatamente ritenuto che essa società avesse commissionatol’attività investigativa per controllare le modalità di svolgimentodelle prestazioni del lavoratore, anziché per verificarne lacondotta illegale, fraudolenta e lesiva del patrimonio aziendale.15. Rileva in contrario il Collegio che tali assunti, peraltrogenerici, non collimano assolutamente anzitutto conl’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale.15.1. Quest’ultima, infatti, come già riportato in narrativa,nel riferire diffusamente, e testualmente nelle parti salienti,anzitutto il contenuto della contestazione disciplinare (cfr. tra lapag. 3 e la pag. 4 della sua sentenza), non ha constatato che allavoratore fosse stata addebitata una “condotta illegale,fraudolenta e lesiva del patrimonio aziendale”, sia pure nella piùampia accezione sopra esposta.La Corte di merito, piuttosto, ha verificato che allo stessoera ascritto di “aver effettuato pause/soste prolungate e nonautorizzate durante il servizio omettendo di fornire laNumero registro generale 15456/2024prestazione lavorativa dovuta nel rispetto dei programmi dNi umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026lavoro presso la zona” a lui assegnata. Data pubblicazione 25/05/202615.2. Inoltre, la Corte ha formato il suo convincimentonotando che la stessa datrice di lavoro, allora reclamata, nellapropria memoria di costituzione in secondo grado avevasostenuto di aver commissionato l’attività investigativa nonper verificare la qualità della prestazione di lavoro bensì la suaeffettività, resa sospetta dalle segnalazioni ricevute e dallebolle-Fir, che rivelavano anomalie del servizio di raccolta cartae cartone, nonché dell’esigenza di incaricare, sempre più difrequente, altri operatori di effettuare un secondo giro diprelievo del materiale non raccolto dal ricorrente (c.d. “giro diriassetto”) .Incensurabilmente, perciò, i giudici di secondo grado hannoaffermato che nella specie il controllo investigativo in questione“si traduceva in un illecito controllo sull’attività del dipendente”.La stessa datrice di lavoro, invero, non aveva allegato cheil ricorso ad un’agenzia investigativa per controllare il lavoratoreincolpato fosse stato indotto almeno dal fondato sospetto dellacommissione da parte dello stesso di illeciti, se non di rilievopenale, comunque estranei alla prestazione lavorativa, oppuredi comportamenti del lavoratore fraudolenti e lesivi delpatrimonio aziendale in senso lato; bensì aveva sostenuto che ilcontrollo investigativo era stato deciso per verificare l’effettivitàdella prestazione di lavoro.16. Quanto, poi, agli elementi di sospetto che avrebberoorientato la datrice di lavoro nel senso di ricorrere a tal generedi controllo, comunque direttamente relativo all’adempimentodella prestazione lavorativa, la Corte distrettuale ha peraltroNumero registro generale 15456/2024motivatamente escluso “prove di presunte doglianze deglNi umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026utenti”. Data pubblicazione 25/05/202617. Il secondo motivo è inammissibile.18. Difatti, tale censura, non esplicitamente ricondottadalla ricorrente all’ipotesi di “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti”, di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., muovesempre dall’assunto che le conclusioni tratte dalla Corteterritoriale si fonderebbero “sull’erroneo presupposto chel’investigazione commissionata dalla ricorrente fosse finalizzatatout court a controllare la qualità della prestazione di lavoro deldipendente, anziché svelarne la condotta fraudolenta, illecita eproduttrice di danni economici nonché disorganizzazioneaziendale”.19. Inoltre, in detto motivo non si considera che la Corte dimerito ha fondato il proprio convincimento, non solo sullaritenuta illegittimità delle acquisizioni a mezzo di controlloinvestigativo, ma anche su altre risultanze processuali.20. Infine, la censura, come rammostra il suoragguardevole sviluppo (cfr. pagg. 11-22 del ricorso), s’incentrasu una completa rilettura di tali risultanze, contrappostaappunto a quella operata dai giudici di secondo grado.21. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo,parimenti non esplicitamente ricondotto dalla ricorrente anessuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c.22. Inammissibilmente, comunque, la ricorrente proponeuna differente valutazione delle bolle FIR, e assume nonconsiderata la deposizione del teste Marchitelli.Numero registro generale 15456/2024E’, invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte cheN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e Dlaat a pubblicazione 25/05/2026valutazione del materiale probatorio, il controllodell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idoneealla formazione del proprio convincimento (tra le altre Cass. n.5732/2022).23. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui vi sideduce la violazione della “normativa” che vi è indicata.23.1. In particolare, la doglianza, sempre in difetto dispecificazione del mezzo di ricorso optato, si riferisce ad atti,quali una nota del Ministero del lavoro, un accordo collettivo del6.12.2016, del quale non si precisa se sia “nazionale”, e taluniarticoli di un Capitolato speciale dell’appalto Comune diPozzuoli, che prima facie non possono integrare “norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” delle qualisi possa denunciare la “violazione o falsa applicazione” ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.24. Quanto, poi, ai principi di diritto espressi da Cass. n.20440/2015, pronuncia cui si riferisce la ricorrente nel motivoin esame, e pure in precedenza considerata in questamotivazione (al § 11), a prescindere dalla considerazione chequella decisione di legittimità riguardava caso non ancoraassoggettato ratione temporis al novellato art. 4 l. n. 300/1970,essa era sì riferita a fattispecie concreta in cui veniva inconsiderazione l’utilizzazione (anche) di un “sistema satellitareGPS, di rilevamento dei movimenti dell’autovettura affidata perl’esecuzione della prestazione lavorativa” (su cui v. anche Cass.,sez. lav., 5.10.2016, n. 19922). Tuttavia, nella stessaNumero registro generale 15456/2024fattispecie concreta era stata riscontrata la ricorrenza dei c.dN. umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026controlli difensivi nei termini dianzi chiariti, laddove, nellDaat a pubblicazione 25/05/2026specie, la Corte di merito, come si è visto nell’esaminare il primomotivo, ha accertato in fatto l’insussistenza dei presupposti peril ricorso a quel genere di controlli.24.1. E tale valutazione dei giudici di merito è incensurabilein questa sede di legittimità, viepiù in relazione a caso ormaisenz’altro assoggettato ratione temporis alla più rigorosadisciplina di cui all’art. 4 l. n. 300/1970, come sostituito dall’art.23, comma 1, d.lgs. n. 151/2015 (i fatti contestati sonocompresi tra il 15 maggio e il 16 giugno 2021). A termini, infatti,del comma 3 dell’art. 4 cit. novellato: “Le informazioni raccolteai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi alrapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratoreadeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e dieffettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (v. in tema la puregià richiamata Cass. n. 15391/2024).24.2. Nel caso in esame, comunque, la Corte di merito haaccertato che il controllo investigativo in questione, “effettuatosulla prestazione dell’Orlandi è stato compiuto in considerevoleparte attraverso l’uso del GPS” e in grado di “agganciare” ilveicolo utilizzato dal lavoratore (v. pagg. 6-7 dell’impugnatasentenza).Ergo, nella specie si sono cumulati ed integrati tra loro uncontrollo investigativo e un controllo a distanza a mezzo distrumento tecnologico apposito, quale il GPS; controlli che, inquanto esercitati entrambi sull’attività del lavoratore, alleNumero registro generale 15456/2024condizioni accertate dalla Corte di merito, non potevanoN umero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026reputarsi legittimi. Data pubblicazione 25/05/202625. Interamente inammissibile è il quinto motivo, in ordineal quale risultano dirimenti i rilievi dianzi premessi in ordine allaformulazione di tutti i motivi di ricorso.26. La Corte territoriale, comunque, aveva fatto riferimentoal “materiale fotografico” cui allude la ricorrente per considerareche “Anche l’osservazione diretta” degli investigatori incaricatidalla datrice di lavoro risultava “spesso integrata dalleemergenze del sistema di rilevazione a distanza”, richiamandoin proposito le “note a commento” di tale “materiale fotograficoin cui spesso gli investigatori riferivano del contatto GPS utilead “agganciare” il veicolo” (cfr. pag. 7 della sua sentenza).Il materiale fotografico in questione, quindi, secondol’accertamento della Corte territoriale, era parte integrante dellerelazioni degli investigatori, giudicate nel loro complessoillegittimamente acquisite dalla datrice di lavoro.Infatti, nelle sue valutazioni conclusive la stessa Corte nonsi era limitata ad evidenziare “il carattere neutro del materialefotografico”, come assume la ricorrente nel motivo in esame;ma aveva osservato che detto materiale era “spessocommentato dal teste alla luce delle emergenze del sistemaGPS, apposto illegittimamente al solo scopo di verificare lacorrettezza della prestazione” (cfr. pag. 10 dell’impugnatasentenza).27. In definitiva, non solo le fotografie richiamate dallaricorrente sono state senz’altro considerate dalla Corted’appello, ma la relativa valutazione sul piano giuridico si collocacompletamente al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 2712c.c. in tema di “Riproduzioni meccaniche”, cui invece si rifNeurmisercoe re gistro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026la ricorrente, perché le fotografie in questione erano pNaumrteero ddi rai ccolta generale 16218/2026relazioni investigative ritenute contra legem. Data pubblicazione 25/05/202628. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei difensori delcontroricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae in favore deidifensori del controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del25.3.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreNumero registro generale 15456/2024Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 16218/2026Data pubblicazione 25/05/2026
Sentenza Cassazione n. 16218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris