CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 26899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26300/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 11 SENAGO (MILANO) in persona dell’amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1045/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto con il qual era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 7.656,54 in favore del Condominio di via Torino, 11, Senago; in subordine, essi chiesero decurtarsi l’ importo ingiunto daquanto già pagato. Il Tribunale di Milano, accertato il versamento della somma di € 323,02, in epoca successiva al deposito del ricorso per ingiunzione, revocò il decreto, rigettò l’opposizione e condannò gli opponenti al pagamento della somma di € 7.221,51. 2. Contro la decisione di primo grado proposero appello gli opponenti sulla base di un solo motivo: secondo la prospettazione la delibera posta a fondamento dell’ingiunzione era nulla e una tale nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, avendo essa delibera previsto lavori riguardanti la proprietà esclusiva dei singoli condomini. 2.1. La Corte d’appello di Milano rigettò l’impugnazione e condannò gli appellanti per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. 2. 1. Questi, in sintesi, gli argomenti esposti dalla decisione d’appello. Gli appellanti non avevano formalizzato eccezione, domanda o conclusione concernente la nullità delle delibere, essendosi limitati a dedurre di avere versato la loro quota. Nel corso del giudizio avevano mutato la domanda introducendo l’argomento della nullità derivante dalla circostanza che i lavori avevano riguardato anche proprietà esclusive dei singoli condomini. Il mutamento era inammissibile già nel giudizio di primo grado. Nel resto l’appello conteneva critiche generiche, non sempre lineari e comprensibili, prospettate al di fuori dello schema di cui all’art. 342 cod. proc. civ. Andava accolta la domanda di condanna per lite temeraria posto che l’impugnazione rivela in effetti un comportamento di fondo volto a vanificare le attività recuperatorie del Condominio, in presenza di delibere valide che sanciscono il credito e ne determinano l’entità, e a fronte di pagamenti minimi ai quali si è tentato di attribuire valenza solutoria estintiva del debito . 3. Gli appellanti ricorrono avverso la sentenza della Corte di Milano sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Cost., 832, 1105, 1108, 1109, 1123, 1137 e 1421 cod. civ. Secondo l’assunto, i ricorrenti avevano già con l’atto d’opposizione, sia pure incidentalmente, affermato che la delibera condominiale era illegittima in quanto concernente lavori da effettuarsi sui balconi di proprietà esclusiva dei condomini e la Corte d’appello aveva errato a giudicare l’asserto inammissibile perché costituente domanda nuova. Ladoglianza è inammissibile, in quanto la prospettazione resta ancora ora sommamente generica e richiederebbe uno scrutinio di merito in questa sede non consentito (neppure è dato sapere il contenuto delle delibere, quali esse siano e se siano state approvate all’unanimità dei condomini o meno). Né il rilievo d’ufficio sarebbe stato possibile in secondo grado in assenza di puntuali argomentazioni e documentazione, neppure oggi offerte. 5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. Secondo l’assunto la Corte di merito avrebbe erroneamente evocato l’art. 342 cod. proc. civ. per il resto delle critiche, mentre, per contro l’atto d’appello aveva puntualmente spiegato le parti della sentenza di primo grado criticate, sia pure implicitamente, richiamando di giurisprudenza legittimità. 5. 1. Il motivo è infondato. La Corte locale, dopo avere affrontato la questione della dedotta nullità, ha spiegato che Per il resto l’atto d’appello contiene critiche generiche, costruite su affermazioni non del tutto lineari e comprensibili, e comunque prospettate non secondo lo schema voluto dall’art. 342 c.p.c. Oltre a non venire congruamente specificati gli altri punti precisi della sentenza che si intendono censurare, i motivi della decisione impugnata, manca anche una precisa esplicitazione delle proposte sulle modifiche ritenute necessarie, manca una appropriata specificazione delle somme che si sarebbero dovute scorporare, resta vaga la ragione per cui sarebbe difettato l’interesse ad agire del Condominio e si sarebbe dovuta “pronunzia di cessazione del giudizio”; inconferente appare poi la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, a fronte della revoca già disposta dal primo Giudice . La decisione non merita censura. Come evidenziato dal Giudice d’appello non risultavano indicati i dati salienti al fine di potere apprezzare il profilo di censura oggi riproposto. In particolare, non erano indicati gli importi che avrebbero dovuto essere scorporati (ammettono i ricorrenti che la specificazione l’avrebbero offerta solo in sede di comparsa conclusionale). Nel resto la doglianza, pur evocando la distinzione fra parte volitiva e argomentativa, assume che con la richiesta della revoca del decreto ingiuntivo (peraltro già effettuata dal Tribunale) si era inteso chiedere un ridimensionamento del credito vantato dal Condominio. Trattasi di prospettazione non meritevole di accoglimento, stante che con la stessa i ricorrenti mirano a un improprio sindacato sulla decisione di primo grado, fondata sulle evidenze puntualmente sviscerate dalla Corte d’appello: il decreto risultava già essere stato revocato, non risultava quantificato il controcredito vantato dagli odierni ricorrenti, né, con la necessaria puntualità, la sua fonte. 6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. 6. 1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, essendo diretto a una revisione dell’incensurabile giudizio di merito espresso dalla Corte locale. 7. Rigettato il ricorso nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo u