CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 35724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - d Mei. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che condannava [OSCURATO:PERSONA] Antonio a mesi sei di arresto ed euro 50.00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 comma 2 e 3 L. 110/75. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonio deducendo: I. vizio di motivazione in relazione all'art. 495 cod. pen. II. vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident