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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 gennaio 1976

Cassazione n. 35171/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/01/1976 a CATANIA avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 04/11/2021 con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data 29/09/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, cod.pen., contestatogli con il ruolo di organizzatore, dal dicembre 2016 al 20 marzo 2018.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per errata applicazione della legge e mancanza, illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al ruolo di organizzatore, del gruppo di Picanello, clan Santapaola-Ercolano, nonché alla partecipazione all'associazione mafiosa de qua".

Secondo la difesa "un'attenta analisi degli atti rileva come del tutto prive di conferenza in relazione alla posizione di organizzatore dell'odierno ricorrente siano la totalità delle intercettazioni telefoniche, a cui il Tribunale fa riferimento nel corpo motivazionale dell'ordinanza; ad avviso della difesa le stesse sono univocamente rilevanti quali prove a discarico, essendo riscontro di quanto dichiarato dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA], ed, altresì, dimostrative della natura degli interessi leciti condivisi da quest'ultimo con il Dato".

A sostegno dell'assunto vengono ripercorsi gli elementi conducenti nel senso prospettato e la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione indiziaria.

Conclude osservando che il Tribunale non ha fatto buon governo delle regole interpretative e valutative, avendo posto a fondamento della conferma della misura cautelare un unico indizio, costituito dall'ausilio prestato da Caruso in favore di Dato nel corso della latitanza di quest'ultimo, nonché sulla base delle intercettazioni tra questi e il Russo, pur in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. Il tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base dei risultati delle intercettazioni telefoniche -analiticamente compendiate- dalle quali ha ricavato il ruolo direttivo di Dato che -anche durante la latitanza, da Rieti, per il tramite del suo uomo di fiducia [OSCURATO:PERSONA]- continuava a dirigere gli affari della cosca.

Il tribunale ha altresì valorizzato il contenuto delle conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso si oppone alla motivazione dell'ordinanza impugnata sostenendo che da essa doveva ricavarsi un risultato favorevole a Dato, con ciò propugnando una lettura degli atti alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito e ponendo questioni di merito che sono precluse alla Corte di legittimità.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, A '- Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso il 25 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/01/1976 a CATANIA avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 04/11/2021 con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza in data 29/09/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, cod.pen., contestatogli con il ruolo di organizzatore, dal dicembre 2016 al 20 marzo 2018. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per errata applicazione della legge e mancanza, illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al ruolo di organizzatore, del gruppo di Picanello, clan Santapaola-Ercolano, nonché alla partecipazione all'associazione mafiosa de qua". Secondo la difesa "un'attenta analisi degli atti rileva come del tutto prive di conferenza in relazione alla posizione di organizzatore dell'odierno ricorrente siano la totalità delle intercettazioni telefoniche, a cui il Tribunale fa riferimento nel corpo motivazionale dell'ordinanza; ad avviso della difesa le stesse sono univocamente rilevanti quali prove a discarico, essendo riscontro di quanto dichiarato dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA], ed, altresì, dimostrative della natura degli interessi leciti condivisi da quest'ultimo con il Dato". A sostegno dell'assunto vengono ripercorsi gli elementi conducenti nel senso prospettato e la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione indiziaria. Conclude osservando che il Tribunale non ha fatto buon governo delle regole interpretative e valutative, avendo posto a fondamento della conferma della misura cautelare un unico indizio, costituito dall'ausilio prestato da Caruso in favore di Dato nel corso della latitanza di quest'ultimo, nonché sulla base delle intercettazioni tra questi e il Russo, pur in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base dei risultati delle intercettazioni telefoniche -analiticamente compendiate- dalle quali ha ricavato il ruolo direttivo di Dato che -anche durante la latitanza, da Rieti, per il tramite del suo uomo di fiducia [OSCURATO:PERSONA]- continuava a dirigere gli affari della cosca. Il tribunale ha altresì valorizzato il contenuto delle conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si oppone alla motivazione dell'ordinanza impugnata sostenendo che da essa doveva ricavarsi un risultato favorevole a Dato, con ciò propugnando una lettura degli atti alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito e ponendo questioni di merito che sono precluse alla Corte di legittimità. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, A '- Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 25 marzo
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