CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 27/11/2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SAADANI Iliass. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, risulta manifestamente infondato. La Corte ha adeguatamente valutato le dichiarazioni della persona offesa e dell"ulteriore testimone presente ai fatti e ha correttamente valorizzato gli strattonamenti alla persona offesa in quanto funzionali alla contestata sottrazione. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena, risulta fondato su considerazioni meramente ipotetiche e congetturali. Sussiste comunque adeguata motivazione che valorizza le modalità del fatto e la condotta processuale dell'imputato da cui la Corte territoriale logicamente esclude potersi desumere alcun profilo di resipiscenza. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P