CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17824/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di Bolognavisti gli atti, letto il provvedimento impugnato, esaminato il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cristoforiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Ricorso trattato con contraddittorio cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna che, in parziale riforma di quella del Gip del Tribunale diModena, ha annullato nei confronti del ricorrente il titolo primigenio limitatamente ai capi diimputazione 15), 19), 21), 22), 30), 41), 43), 44), 47) e 49), confermando nel resto la misuracautelare della custodia in carcere applicata dal Gip in relazione ai restanti reati diassociazione per delinquere e di concorso in plurime ipotesi di furto aggravato per comemeglio specificate nella contestazione provvisoria.2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l’assenza e lacontraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza della gravità indiziaria in ordinealla fattispecie associativa.Si censura preliminarmente l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva dichiaratoinammissibile l’istanza di riesame nella parte in cui si era limitata genericamente ad eccepireil difetto di gravità indiziaria dei delitti fine, non avendo potuto il Tribunale, in forza delprincipio dell’effetto devolutivo di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., esimersi daun’autonoma valutazione sul merito del provvedimento cautelare impugnato.La difesa, inoltre, contesta la sussistenza della fattispecie associativa, evidenziandol’assenza di un’organizzazione stabile, il tutto anche in mancanza dell’individuazione di ruolie connotazioni specifiche del contributo di carattere permanente che gli indagati avrebberoreso, a fronte, peraltro, di una motivazione che, riguardo le vetture che venivano utilizzateper avvicinarsi ai luoghi ove erano presenti i macchinari agricoli presi di mira, facevapiuttosto riferimento ad una pluralità di condotte realizzate “di volta in volta”, con strumentireperiti all’occorrenza e, dunque, riconducibile, semmai, al concorso di reati.Quanto alle esigenze cautelari, si lamenta che sia stato affermato il pericolo di fuganonostante gli indagati risiedano con le loro famiglia sul territorio nazionale e con argomentiche non erano spendibili per la posizione del ricorrente; inoltre, si denuncia come apoditticala motivazione resa riguardo alla prognosi sfavorevole espressa rispetto all’applicazionedella misura gradata degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente osserva il Collegio che del tutto generica è la denuncia di violazionedell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in cui il ricorrente si duole delladeclaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame cui è pervenuto il Tribunale diBologna sul rilievo che non si sarebbe confrontato con il dettagliato resoconto delle indaginiriportato dal Gip in riferimento ad ogni singola contestazione provvisoria dei furti aggravati,quali reati fine del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica. Invero, il ricorrente, inquesta sede, ha omesso di specificare le doglianze attinenti al merito cautelare dei fatticontestati su cui aveva fondato l’istanza di riesame, precludendo alla Corte di legittimità,nell’ipotesi in cui avesse ritenuto il giudice del riesame tenuto a pronunciarsi, di saggiarne lanon manifesta infondatezza ai fini dell’accoglimento dell’incidente cautelare. È, infatti,inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame icui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravamesenza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che ilricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen.,al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte esulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero,Rv. 278716 – 01; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01). E tanto aprescindere dalla correttezza del principio al proposito richiamato dall’ordinanza impugnatasecondo cui «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nellapeculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sulfatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame afornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamataad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso chesottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposteper carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere,in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n.16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 – 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020,Contardo, Rv. 279505 - 03).3. Manifestamente infondato e generico è il motivo con cui si censura la gravitàindiziaria a proposito del reato associativo, avendo il Tribunale del riesame, al pari delgiudice della cautela, fatto corretta applicazione dei seguenti principi affermati dalla Corte dilegittimità secondo cui:- in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia delreato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dallacommissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive,posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima(Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 – 01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 254233 - 01; più recenti, v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2,n. 11287 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del 26/09/2025, Presta, nonmass.);- la stabilità del vincolo associativo e l'indeterminatezza del programma criminosopossono essere anche tratte dal susseguirsi ininterrotto delle condotte integranti i reatioggetto del programma ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 4, n. 29239 del10/07/2025, Nastasi, non mass.);- una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati glielementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi lacointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione allavita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quelmedesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodaliziocriminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non èrichiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nellasentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv 268317 – 01; Sez. 5,n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 – 01, Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).D'altronde, al cospetto di un iter logico-argomentativo congruo ed immune da deficitlogici, contrassegnato dall’indicazione di plurimi elementi di carattere modale e strumentaleevocativi di stabilità del vincolo e dell’esistenza di un permanente substrato organizzativo, ledoglianze difensive sono inidonee ad indebolire la gravità del quadro indiziario ex art. 273cod. proc. pen., basandosi ora su una lettura frammentaria degli elementi indiziari, ora suaffermazioni deficitarie di un reale confronto con il decisum del Tribunale.4. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in ordine alle esigenze cautelari.Non affatto manifestamente illogico è, infatti, l’aver ricavato il pericolo di fugadall’accertato collegamento estero di alcuni degli associati e dalla possibilità di disporre didocumenti contraffatti, tenuto conto che, al cospetto di un reato associativo e dei vincoli dicongiunzione e solidarietà che caratterizzano gli associati, non possono parcellizzarsi leposizioni di ciascuno dei concorrenti necessari al fine di svalutarne la pregnanzacontenutistica in punto di disvalore cautelare. E tanto, comunque, a prescindere dal rilievo,non affatto secondario al fine di supportare la congruità della motivazione in punto dipersistenza del presidio di maggior rigore, del richiamo alla specchiata gravità dei reati eall’allarme sociale dagli stessi conseguenti, del tutto continente con le altre esigenzecautelari su cui il provvedimento genetico si fonda – e unitariamente ritenute dal Tribunaledel riesame (v. pag. 46) – neppure specificamente contestate nel motivo di ricorso.5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertàdell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]