Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 23776/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7367-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 655/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/10/2022 R.G.N. 654/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] responsabilità solidale appalto R.G.N.7367/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/07/2025 Con sentenza del 13.10.2022 n. 655, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti dei due verbali di accertamento, a mezzo dei quali si affermava la responsabilità in via solidale, ex art. 29 del d.lgs. n. 269 del 20 03, di quest’ultima società con le società appaltatrici, soc. coop.

F.M.P. a r.l. e soc. coop. [OSCURATO:SOCIETA]. per omissioni di carattere contributivo, riferite ai lavoratori impegnati negli appalti oggetto d’ispezione, aventi ad oggetto attività di autotrasporto di cose per conto terzi, nel periodo dicembre 2013 –agosto 2015; in buona sostanza, sarebbe stata corrisposta nella retribuzione mensile, i ratei di 13° e 14° mensilità ed altre voci esenti da contribuzione o con ridotta contribuzione, per arrivare a erogare la retribuzione pattuita con i lavoratori, ma con una notevole diminuzione dell’imponibile previdenziale e ciò, con responsabilità solidale dell’odierna società ricorrente, quale committente della prestazione dei servizi richiesti.

Il T ribunale accoglieva l’opposizione, sulla base della considerazione che dall’istruttoria non era emersa univocamente la prova dell’effettiva attività svolta dai lavoratori, nell’ambito dei contratti di appalto di servizi, per conto della società ricorrente.

La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha accolto il gravame dell’Inps, sulla base del fatto che le violazioni emergenti dal verbale ispettivo erano state riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni rese in udienza, né vi era stata alcuna contestazione, da parte della società ricorrente, sul merito dell’obbligo contributivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per essere state disattese le prove acquisite in giudizio e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in materia di prova, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente, sul piano probatorio, la fondatezza dei verbali di accertamento impugnati.

Il motivo di ricorso, in disparte i profili di specificità, in quanto la società ricorrente non riporta neppure per estratto e non localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la documentazione su cui basa l’odierna censura, è inammissibile, perché censura la selezione e le valutazioni istruttorie, che sono di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione, se non in “ristretti” limiti non ricorrenti nella specie (cfr. Cass.nn. 11892/16, 27000/16), chiedendo conseguenzialmente ma inammissibilmente una rimeditazione del merito della decisione, non consentita nel presente giudizio di legittimità.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condannala società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell'importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7367-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 655/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/10/2022 R.G.N. 654/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] responsabilità solidale appalto R.G.N.7367/2023 Cron. Rep. Ud.08/07/2025 Con sentenza del 13.10.2022 n. 655, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti dei due verbali di accertamento, a mezzo dei quali si affermava la responsabilità in via solidale, ex art. 29 del d.lgs. n. 269 del 20 03, di quest’ultima società con le società appaltatrici, soc. coop. F.M.P. a r.l. e soc. coop. [OSCURATO:SOCIETA]. per omissioni di carattere contributivo, riferite ai lavoratori impegnati negli appalti oggetto d’ispezione, aventi ad oggetto attività di autotrasporto di cose per conto terzi, nel periodo dicembre 2013 –agosto 2015; in buona sostanza, sarebbe stata corrisposta nella retribuzione mensile, i ratei di 13° e 14° mensilità ed altre voci esenti da contribuzione o con ridotta contribuzione, per arrivare a erogare la retribuzione pattuita con i lavoratori, ma con una notevole diminuzione dell’imponibile previdenziale e ciò, con responsabilità solidale dell’odierna società ricorrente, quale committente della prestazione dei servizi richiesti. Il T ribunale accoglieva l’opposizione, sulla base della considerazione che dall’istruttoria non era emersa univocamente la prova dell’effettiva attività svolta dai lavoratori, nell’ambito dei contratti di appalto di servizi, per conto della società ricorrente. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha accolto il gravame dell’Inps, sulla base del fatto che le violazioni emergenti dal verbale ispettivo erano state riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni rese in udienza, né vi era stata alcuna contestazione, da parte della società ricorrente, sul merito dell’obbligo contributivo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per essere state disattese le prove acquisite in giudizio e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in materia di prova, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente, sul piano probatorio, la fondatezza dei verbali di accertamento impugnati. Il motivo di ricorso, in disparte i profili di specificità, in quanto la società ricorrente non riporta neppure per estratto e non localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la documentazione su cui basa l’odierna censura, è inammissibile, perché censura la selezione e le valutazioni istruttorie, che sono di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione, se non in “ristretti” limiti non ricorrenti nella specie (cfr. Cass.nn. 11892/16, 27000/16), chiedendo conseguenzialmente ma inammissibilmente una rimeditazione del merito della decisione, non consentita nel presente giudizio di legittimità. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese di lite in ragione della soccombenza, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condannala società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell'importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del com
Sentenza Cassazione n. 23776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris