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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06472/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e porto abusivo d'armi; Rilevato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla riconosciuta posizione concorsuale - sono entrambi inammissibili in quanto costituiti da censure aspecifiche prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte dell'idonea motivazione fornita dalla Corte territoriale alla luce di un'attenta analisi del quadro probatorio, insindacabile in questa sede (f.3), che esclude del tutto ragionevolmente le alternative ricostruzioni proposte dalla difesa; Considerato che il terzo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva reiterata per il [OSCURATO:PERSONA] - è parimenti inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte di Appello la quale, stante la gravità dei fatti ascritti, l'intensità del dolo e l'assenza di elementi positivamente valutabili, ha ritenuto di non poter concedere le invocate attenuanti, né di poter escludere la ritenuta recidiva per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce delle numerose condanne riportate, indice di marcata pericolosità e accentuata colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e porto abusivo d'armi; Rilevato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla riconosciuta posizione concorsuale - sono entrambi inammissibili in quanto costituiti da censure aspecifiche prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte dell'idonea motivazione fornita dalla Corte territoriale alla luce di un'attenta analisi del quadro probatorio, insindacabile in questa sede (f.3), che esclude del tutto ragionevolmente le alternative ricostruzioni proposte dalla difesa; Considerato che il terzo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva reiterata per il [OSCURATO:PERSONA] - è parimenti inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, nonostante lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte di Appello la quale, stante la gravità dei fatti ascritti, l'intensità del dolo e l'assenza di elementi positivamente valutabili, ha ritenuto di non poter concedere le invocate attenuanti, né di poter escludere la ritenuta recidiva per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce delle numerose condanne riportate, indice di marcata pericolosità e accentuata colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il
Sentenza Cassazione n. 06472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris