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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08442/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KGU40) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.NN Rilevato che la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'es.ecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate dal medesimo Ufficio.

Rilevato che con il ricorso si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto il giudice dell'esecuzione, oltre ad aver omesso di considerare quanto emerso circa l'operato della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha fatto genericamente ed esclusivamente riferimento alla distanza temporale, senza considerare che tale intervallo, giustificato dall'avvio delle indagini che hanno portato all'emissione della prima sentenza di condanna, non ha determinato un'interruzione del proposito delittuoso iniziale.

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ponendo l'accento sull'assenza di elementi dai quali desumere che l'interessato possa aver programmato, con ben sette anni di anticipo, la commissione di ulteriori reati con clienti diversi e mediante denominazioni di società e ditte differenti (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 1:3971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla scelta di vita delinquenziale, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), confondono l'unicità del movente con il vincolo della continuazione.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KGU40) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.NN Rilevato che la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'es.ecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate dal medesimo Ufficio. Rilevato che con il ricorso si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto il giudice dell'esecuzione, oltre ad aver omesso di considerare quanto emerso circa l'operato della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha fatto genericamente ed esclusivamente riferimento alla distanza temporale, senza considerare che tale intervallo, giustificato dall'avvio delle indagini che hanno portato all'emissione della prima sentenza di condanna, non ha determinato un'interruzione del proposito delittuoso iniziale. Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ponendo l'accento sull'assenza di elementi dai quali desumere che l'interessato possa aver programmato, con ben sette anni di anticipo, la commissione di ulteriori reati con clienti diversi e mediante denominazioni di società e ditte differenti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 1:3971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla scelta di vita delinquenziale, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), confondono l'unicità del movente con il vincolo della continuazione. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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