CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18802/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5depositata il 22/04/2025, nel procedimento iscritto al NRG 397 del2020 fraLega [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA] non costituita in questa fasecontroRegione Calabria-resistente non costituita in questa faseUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10349/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 18802/2026Data pubblicazione 09/06/2026Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudiceordinario.[OSCURATO:PERSONA], delegazione di [OSCURATO:PERSONA], è statadestinataria, da parte della Regione Calabria, di un finanziamentoavente ad oggetto interventi portuali per nautica da diporto, perrealizzare nell’area portuale di [OSCURATO:PERSONA], una struttura dialaggio e varo nonché un cantiere per rimessaggio e manutenzione diimbarcazioni da diporto.In particolare, la Regione Calabria, dopo avere attivato la proceduraad evidenza pubblica, ha incluso tra i possibili beneficiari il Comune diCorigliano [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, dopo aver ottenuto ilfinanziamento e acconsentito alla sua erogazione direttamente allaLaga Navale, ha ritenuto opportuno escludersi dalle fasi successivedel procedimento con esonero dalla partecipazione ad atti edoperazioni inerenti ai lavori. Era quindi avvenuto che la RegioneCalabria - dopo avere deciso di proseguire l’iter del procedimentoamministrativo direttamente con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA],in favore della quale erano stati liquidati il primo SAL e quellisuccessivi – disponeva, con decreto n.14307/2012, la revoca delfinanziamento in oggetto ed il recupero delle somme già erogate allaLega Navale Italiana sez. di Corigliano pari ad € 7.064.000,00.[OSCURATO:PERSONA], deducendo l’illegittimità del decreto, ha adito ilTribunale di Catanzaro, contestando analiticamente le ragioni poste agiustificazione della revoca e deducendo la violazione delle regole dicorrettezza e buona fede. Ha chiesto, pertanto, accertarsil’illegittimità e inefficacia della revoca, conseguendone il diritto dellaNumero registro generale 10349/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 18802/2026Data pubblicazione 09/06/2026Lega Navale a vedersi erogato il previsto saldo del finanziamento piùvolte sollecitato; ha chiesto, in ogni caso, che fosse escluso l’obbligodell’attrice di restituire le somme pretese in ripetizione dalla RegioneCalabria, la quale doveva essere inoltre condannato a erogare il saldodel finanziamento, oltre al risarcimento del danno.Nel contraddittorio con la Regione Calabria, il Tribunale ordinario diCatanzaro, con sentenza del 9 gennaio 2020 n. 49, ha dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quelloamministrativo, e tanto ha fatto sulla base del noto orientamentogiurisprudenziale sul riparto della giurisdizione in tema difinanziamenti pubblici. Secondo il Tribunale, poiché il rimproveromosso dall’amministrazione nel caso in esame evocava un viziogenetico del procedimento, «connesso alle modalità di affidamentodei lavori per contrasto iniziale con l’interesse pubblico ed illegittimitàab origine dell’intera procedura di concessione ed erogazione delcontributo», veniva in considerazione un vizio di legittimità,censurabile dinanzi al giudice amministrativo.Il TAR Calabria, dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto ilgiudizio, ha richiamato innanzitutto le ragioni per le quali l’enteerogatore ha ritenuto di dover revocare il finanziamento, che sonocosì identificate:1) mancata inclusione della [OSCURATO:PERSONA] tra i beneficiari e/o soggetti2) assenza di convenzione fra Regione e [OSCURATO:PERSONA];3) non conformità alla normativa comunitaria e nazionale delleprocedure di affidamento sia dei lavori sia degli incarichi tecnici;4) irregolarità riscontrate nei titoli giustificativi presentati dalla LegaNavale per la rendicontazione della spesa, che: (1) ammontano ad €Numero registro generale 10349/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 18802/2026Data pubblicazione 09/06/20265.569.000,00 e risultavano, pertanto, parziali rispetto alle sommeeffettivamente liquidate dalla regione (€7.064.000,00); (2) oltre cheparziali, non risultavano neanche rispondenti nella descrizioneanalitica alle disposizioni in materia di rendicontazione delle sommeerogate.Ciò posto, il TAR, ha esaminato analiticamente le ragioni della revoca,per poi concludere che la situazione giuridica soggettiva fatta valeredalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al complesso di quelle stesse ragioni,non era di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, siccomefinalizzata - a fronte di un provvedimento di revoca perinadempimento e conseguentemente recupero degli importicorrisposti - alla conservazione delle somme già erogate e adottenere il pagamento del saldo ancora dovuto.Conseguentemente, il Collegio ha reputato necessario, in applicazionedel combinato disposto di cui all’art. 11, comma 3, c.p.a. e all’art. 59,comma 3, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 69, sollevare d’ufficio il conflitto digiurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte diCassazione, affinché quest’ultima individui in via definitiva il giudicemunito di giurisdizione nella presente controversia.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendoche la Corte dichiari la giurisdizione del Tribunale di Catanzaro.Le parti non hanno svolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONELa giurisdizione spetta al giudice ordinario.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover muovere dal consolidato indirizzogiurisprudenziale di queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 20luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2011, n. 21062;Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1776). In base ad esso, ilNumero registro generale 10349/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 18802/2026Data pubblicazione 09/06/2026riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativoin materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca dicontributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base delgenerale criterio fondato sulla natura della situazione soggettivaazionata.Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudiceordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dallalegge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto ilcompito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senzaprocedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e ilquomodo dell'erogazione; (b) qualora la controversia attenga allafase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di unaddotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite insede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisitirispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudiceordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolaticome revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione delcontributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un dirittosoggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario,sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato ilconcreto provvedimento di attribuzione;c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesselegittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo,solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedenteal provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppurequando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimentoNumero registro generale 10349/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 18802/2026Data pubblicazione 09/06/2026sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrastoiniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze delbeneficiario.In applicazione di tali principi nel caso in esame, sono del tuttocorrette le considerazioni del Tar, nella parte in cui osserva che«dall’esame delle ragioni così esposte, può rilevarsi che quelle di cuiai punti nn.1) e 2) appaiono, in realtà, neutre rispetto allamotivazione del provvedimento, limitandosi a fotografare lasituazione data, nella quale il finanziamento è stato concesso alComune», dovendosi considerare che «il provvedimento di revoca sia,per l’appunto, diretto nei soli confronti del Comune di CoriglianoCalabro, unico soggetto destinatario del finanziamento e con il qualela Regione ha quindi sottoscritto apposita convenzione, rispetto allaquale la [OSCURATO:PERSONA] è soggetto terzo. Di contro, il provvedimentoriguarda la [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui dispone il recupero dellesomme che, per effetto del finanziamento, sono state alla stessaerogate e che, venendo meno il finanziamento stesso, risultanoindebite e da recuperare: ciò depone, ulteriormente, per la natura didiritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva vantata dallaodierna ricorrente».Lo stesso dicasi per le giustificazioni del provvedimento di revoca dicui punti nn. 3) e 4), che, come condivisibilmente posto in luce dalgiudice amministrativo, riguardano la fase esecutiva del rapporto.Con esse, infatti, «la Regione contesta l’inadempimento nellautilizzazione delle somme erogate, per le illegittimità riscontrate nelleprocedure di affidamento dei lavori e degli incarichi tecnici, da unlato, e per le irregolarità nei titoli giustificativi presentati perdimostrare il corretto utilizzo degli importi corrisposti, dall’altro».Numero registro generale 10349/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 18802/2026Data pubblicazione 09/06/2026Consegue dalla collocazione di tali ulteriori profili, destinati adassumere «rilevanza centrale, nella giustificazione del provvedimentodi revoca», nella fase esecutiva del rapporto che «gli interessicoinvolti depongono senza dubbio per l’insussistenza di meri interessilegittimi da tutelare, bensì di situazioni giuridiche soggettive a pienatutela».È dichiarata, in conclusione, la giurisdizione dell’autorità giudiziariaordinaria, con conseguente cassazione della sentenza del Tribunale diCatanzaro n. 49 del 9 gennaio 2020. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa lasentenza n. 49 pubblicata il 9 gennaio 2020 del Tribunale diCatanzaro, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge perla riassunzione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]