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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 39360/2021

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WTATA `iN • SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] t - 3 NOV 2021 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 15/4/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è indagato in relazione al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 152 del 2006, perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:SOCIETA], all'interno di un autocarro Isuzu, privo di copertura assicurativa e parcheggiato in una pubblica via, effettuava attività di smaltimento e stoccaggio di un ingente quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da elettrodomestici in disuso, mobilio e numerosi sacchi contenenti abbigliamento senza la prescritta autorizzazione ex art. 208 del predetto decreto legislativo.

Avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio dell'autocarro, e di quanto in esso contenuto, l'indagato, tramite il suo difensore, ha proposto riesame censurando la legittimità della perquisizione effettuata sul veicolo e contestando la qualità di rifiuto del materiale in esso rinvenuto.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 aprile 2021, in parziale accoglimento delle doglianze difensive disponeva il dissequestro dell'autocarro ISUZU per una evidente carenza di motivazione nel provvedimento impugnato in merito alle finalità probatorie del vincolo apposto.

Manteneva in sequestro i beni in esso contenuti. 2.Avverso tale ordinanza è proposto il presente ricorso, articolato in un unico motivo in cui si deduce il vizio di carenza assoluta di motivazione in ordine alla natura di rifiuto del materiale rinvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1 Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez.

U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e meno recentemente Sez.

U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, che hanno precisato che, mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta).

Nel caso in esame, il vizio lamentato non sussiste poiché l'ordinanza impugnata dà conto, in maniera esaustiva, degli elementi in base ai quali è configurabile il fumus del reato contestato.

In essa si rappresenta che dal controllo effettuato dagli agenti di polizia di Roma capitale, su sollecitazione di numerosi cittadini, si è riscontrata la presenza in strada di un veicolo non marciante, privo di copertura assicurativa, con i pneumatici sgonfi, nel quale erano stipati elettrodomestici in disuso, mobili, capi di abbigliamento, cartoni ed altri scarti, e che per la tipologia e la modalità di stoccaggio i beni in esso conservati sono da considerarsi rifiuto.

3. Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9/07/2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
WTATA `iN • SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] t - 3 NOV 2021 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 15/4/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è indagato in relazione al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 152 del 2006, perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:SOCIETA], all'interno di un autocarro Isuzu, privo di copertura assicurativa e parcheggiato in una pubblica via, effettuava attività di smaltimento e stoccaggio di un ingente quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi costituiti da elettrodomestici in disuso, mobilio e numerosi sacchi contenenti abbigliamento senza la prescritta autorizzazione ex art. 208 del predetto decreto legislativo. Avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio dell'autocarro, e di quanto in esso contenuto, l'indagato, tramite il suo difensore, ha proposto riesame censurando la legittimità della perquisizione effettuata sul veicolo e contestando la qualità di rifiuto del materiale in esso rinvenuto. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 aprile 2021, in parziale accoglimento delle doglianze difensive disponeva il dissequestro dell'autocarro ISUZU per una evidente carenza di motivazione nel provvedimento impugnato in merito alle finalità probatorie del vincolo apposto. Manteneva in sequestro i beni in esso contenuti. 2.Avverso tale ordinanza è proposto il presente ricorso, articolato in un unico motivo in cui si deduce il vizio di carenza assoluta di motivazione in ordine alla natura di rifiuto del materiale rinvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1 Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e meno recentemente Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, che hanno precisato che, mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Nel caso in esame, il vizio lamentato non sussiste poiché l'ordinanza impugnata dà conto, in maniera esaustiva, degli elementi in base ai quali è configurabile il fumus del reato contestato. In essa si rappresenta che dal controllo effettuato dagli agenti di polizia di Roma capitale, su sollecitazione di numerosi cittadini, si è riscontrata la presenza in strada di un veicolo non marciante, privo di copertura assicurativa, con i pneumatici sgonfi, nel quale erano stipati elettrodomestici in disuso, mobili, capi di abbigliamento, cartoni ed altri scarti, e che per la tipologia e la modalità di stoccaggio i beni in esso conservati sono da considerarsi rifiuto. 3. Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9/07/2021. Il Consigliere estensor
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