CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da gli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo, in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 77 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] i ucci ed elettivamente domiciliat a presso il suostudio, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 17 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 1804/2020del 2.7.2020, notificata il 28.8.2020 . Oggetto: Operazioni di finanziamento - usura Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel13 . 11 .2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra le parti, [OSCURATO:SOCIETA]. e CedalEquipments, è stato stipulato un contratto di conto corrente. Il 21.11.2013 MPS ha concesso a Cedal una linea di credito dell'importo di € 1.100.000, utilizzabile sotto forma di anticipo su flussi, le cui condizioni economiche e giuridiche sarebbero state riportate nel contratto specifico, che sarebbe stato concluso separatamente; l'efficacia della concessione della linea di creditoera subordinata all'acquisizione di una fideiussione per l'importo di € 880.000, prestata da [OSCURATO:SOCIETA]., effettivamente presentata da Cedal. Il 21.11.2013 tra le parti è stato,altresì, stipulato un contratto quadro anticipi/finanziamenti in valuta ed euro, con cui è stato previsto che la linea di credito concessa avrebbe potu to essere utilizzata per mezzo di diversetipologie di operazioni. 2. ─Le singole richieste per i finanziamenti e gli anticipi in euro e in valuta estera avrebbero dovuto essere avanzate a mezzo di lettera (denominata "contratto specifico");il Cliente autorizzava ad addebitare sul conto corrente, indicato di volta in volta nel "contratto specifico", le competenze che sarebbero maturate sui singoli finanziamenti/anticipi, nonché i rimborsi dei finanziamenti/anticipi stessi; le singole richieste di finanziamento/anticipo sarebbero state soggette di volta in volta all'insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della Banca, restando, quindi , nella sua discrezionalità l'accoglimento o meno delle stesse;i finanziamenti e gli anticipi in euro sarebbero stati liquidati al tasso di interesse applicato alla pratica di anticipo con le modalità di calcolo indicate nelle condizioni economiche individuate nel contratto. In base ai sopracitati accordi restava convenuto che, a garanzia degli anticipi e dei finanziamenti del contratto, accordati dalla Banca, il Cliente cedeva in pegno i propri crediti derivanti dalla propria attività. In relazione a ciò il Cliente si riservava di rimettere alla Banca, nel caso in cui si verificasse la circostanza di cui sopra, l'accettazione espressa da parte dei propri contraenti esteri, in ordine all'intervenuto pegno di crediti e si impegnava a dare istruzioni affinché venissero canalizzati presso la Banca, direttamente dall'estero, tutti gli importi ricavati dalle predette operazioni. 3.─Con atto di citazione, Cedal ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, MPS per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 117.102,50, pagata da Cedal a titolo di interessi pattuiti in relazione a undici operazioni di finanziamento/anticipazione, asserendo il ca ra ttere usurario del tasso pattuito, sia perché gli interessi corrispettivi, ai fini della verifica del carattere usurario o meno, dovevano sommarsi agli interessi moratori e alla commissione di utilizzo, sia perché anche i soli interessi corrispettivi superavano il tasso soglia, previsto per le operazioni di "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti a sconto di portafoglio commerciale", tra cui rientravano le undici operazioni di anticipazione inquestione. 4.−Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda. 5. −Cedal ha proposto gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Milano che , con la sentenza qui impugnata , ha accolto l’appello , riformando la sentenza di I grado. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a) l'appellata, MPS, non ha riproposto in grado d'appello le eccezioni, sollevate in primo grado e rimaste assorbite, di decadenza di Cedal dal diritto di impugnazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c. e di prescrizione dei diritti da quella vantati ai sensi dell'art. 2948, n. 4 , c.c.; pertanto , tali eccezioni si inten dono rinunciate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;b)Per tutte le operazioni di anticipo/finanziamento (tranne due) risultano invece prodotti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale: 1) il cd. "contratto specifico" (secondo la nomenclatura del contratto quadro); 2) la contabile bancaria, in cui sono indicati la data della richiesta, la data dell'erogazione, l'ammontare della somma erogata (e quindi l'accredito della stessa sul conto corrente ordinario e l'addebito sul conto anticipi), la data di scadenza dell'anticipazione, il tasso di interesse, il T.A.E.G., l'aliquota della commissione di utilizzo pari allo 0,5%, la commissione fissa di € 51,64, il riferimento al documento giustificativo sottostante e allo stato estero a cui è destinata lafornitura; c) in tutte le operazioni suddette (eccettuata una ) risulta accertata la sussistenza di uno stretto collegamento tra l'ammontare del finanziamento, concesso dalla banca, e il credito maturato dal richiedente nei confronti dei propri clienti esteri, nel senso che il finanziamento, in tanto, risulta concesso (e risulta concesso in quel determinato importo), in quanto il finanziato ha maturato quel determinato credito nei confronti del proprio cliente (che la banca ha potuto valutare al momento della richiesta dell'anticipazione); d)la tipologia di operazioni valutata rientra nella Categoria n. 2, di cui alle istruzioni Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi; e) contrariamente a quanto rilevato dal CTU, non costituisce affatto elemento caratterizzante dell'operazione «la concessione con garanzie specifiche connesse al credito sottostante il documento anticipato».Le operazioni si caratterizzano per il fatto che, a fronte della richiesta di finanziamento, il richiedente presenta alla banca idonea documentazione, comprovante un suo creditonei confronti di un proprio cliente, non ancora scaduto, di importo superiore all'ammontare finanziamento richiesto, di guisa che la banca finanziatrice concede il prestito (la cui entità viene modulata in relazione all'ammontare del credito vantato dal richiedente nei confronti del proprio cliente e all'affidabilità di quest'ultimo) con la consapevolezza che il finanziato in quel momento è effettivamente titolare di un bene specifico (il credito nei confronti del proprio cliente) di valorealmeno astrattamente, superiore all'ammontare del finanziamento concesso, che quindi è economicamente nella condizione di restituire. Tale classificazione è supportata anche dal disposto dell’art. 7 del contratto quadro e dal documento di trasparenza di MPS che è dedicato anche alle caratteristiche tipologiche degli anticipi esteri, ove non è specificata quale debba essere la documentazione rappresentativa del credito maturato e pertanto deve ritenersi che qualsiasi documentazione è idonea allo scopo previsto e quindi non solo alle fatture emesse ma anche agli ordini di acquisto e ai contratti stipulati dal richiedente con i clienti; f) pertanto,le operazioni in questione rientrano nella categoria 2 di cui alle istruzioni della Banca d’Italia e il tasso soglia pattuito in tutte le operazioni di anticipo è sempre stato superiore al tasso soglia per l’usura per le operazioni della Categoria n. 2 “Anticipi e sconti commerciali” per importi oltre i € 100.000 così come rilevato nei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ne consegue che ai sensi dell’art.1815, comma 2, c.c. la clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi è nulla e il finanziato non era obbligato a pagare alcunchè a titolo di interessi. 6. ─[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionehapresentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e :7. ─ Con il primo motivo : Onere della prova sulla sussistenza di “anticipi s.b.f. e/o sconto portafogli o commerciale.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c., 115 e 116 c.p.c., nonché vizio inerente la motivazione (art. 360,comma 1, n. 3 , c.p.c., art. 360,comma 1 , n. 4 , c.p.c. e 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c .) . La Corte ha ritenuto che gli ordini di acquisto anche se non ancora evasi al momento della consegna alla Banca facessero maturare un diritto di credito nei confronti del cliente straniero. La presenza dei soli ordini di acquisto non può far configurare l’esistenza del credito e tantomeno la cessione dei crediti portati da fatture commerciali ai fini dello sconto in portafoglio. Soltanto la fattura costituisce presupposto sufficiente per agire in via monitoria, mentre con riferimento alla eventuale sussistenza di contratti a prestazioni corrispettive è necessario fornire la prova dell’esistenza del contratto e dell’avvenuto adempimento alla propria obbligazione. Il dispositivo evidenzia un errore di percezione che riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova, e, poichè investe una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c. 7.1−Il motivo è inammissibile. La censura ripropone la questione della qualificazione giuridica delle undici operazioni compiute dalla controricorrente che in I grado erano state qualificate come non rientranti nella tipologia degli “anticipi fatture/sconto portafoglio commerciale” prevista dal contratto quadro e corrispondente alla categoria 2 “Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di effetti di portafoglio commerciale”, prevista dalle [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, e che la Corte di appello ha ritenuto, invece, rientranti nella predetta categoria anche se limitatamente ad otto delle undici operazioni compiute. Il motivo denunzia una violazione dell’art. 2697 c.c. lamentando sostanzialmente una erronea valutazione delle prove e non un cattivo uso del riparto dell’onere della prova tra le parti. Nel merito va anche osservato che la censura si fonda sulla circostanza che per integrare la tipologia evocata dalla Corte non sia sufficiente l’ordine di acquisto,ma la allegazione della fattura perché soltanto tale documento attesterebbel’esecuzione della prestazione dovuta e, quindi l’esistenza del credito che si intende cedere. La censura, però, non considera che la Corte ha accertato che per quasi tutte operazioni l’ordine di acquisto è sottoscritto da entrambe le parti ed include dettagliatamente tutti gli elementi contrattuali della negoziazione (data di stipulazione, descrizione della merce venduta, il prezzo, la data di consegna, le modalità di trasporto etc.). per altra operazione è allegato direttamente il “purchase contract”. Il documento, così, è prova adeguata per definire vincoli contrattuali da cui derivano obbligazioni contrattuali che possono essere liberamente cedute o date in pegno. Non èsuperfluo ricordare che è configurabile la cessione di crediti futuri se riferita a contratti già stipulati e vincolanti tra le parti. Non si tratta di documenti inidonei a documentare l’esistenza del credito, a prescindere dal momento dell’effettiva esecuzione del contratto, ma di allegazioni idonee a documentare l’esistenza di «contratti già conclusi da Cedal con cliente estero, da cui consegue ovviamente il diritto per il richiedente di ricevere il prezzo pattuito», che attestano «uno stretto collegamento tra l’ammontare del finanziamento, concesso dalla banca, e il credito maturato dal richiedente nei confronti dei propri clienti esteri, nel senso che il finanziamento in tanto, risulta concesso (e risulta concesso in quel determinato importo) in quanto il finanziato ha determinato quel determinato credito nei confronti del proprio cliente (che la banca ha potuto valutare al momento della richiesta dell’anticipazione)». La censura tende a mettere in discussionela motivazione della Corte che fa riferimento alla conclusione dei relativi contratti di fornitura e, quindi, alla esistenza di obblighi contrattuali , sostenendo che la cd anticipazione su crediti sia configurabile soltanto con la totale esecuzione dei predetti contrattida parte del fornitore. L’espressione “operazioni già effettuate”, invece, fa riferimento alla mera conclusione dei contratti da cui discende il diritto ad ottenere l’esecuzione dell’obbligazione del pagamento del prezzo e testimonia che «il finanziato ha maturato quel determinato credito». La censura, così, sostanzialmente mette in discussione, inammissibilmente,la valutazione delle prove operata dalla Corte in modo analitico e dettagliato e che ha portato, tra l’altro,ad escludere la configurabilità di alcune operazioni oggetto di contestazione proprio per l’assenza degli elementi probatori idonei a documentare l’esistenza di un indiscusso vincolo contrattuale(da ultimo Cass., n. 10297/2024). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. U., n.20867/2020; Cass., n.12971/2022). Nel giudizio di cassazione, la facoltà della parte di denunciare, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito deciso la causa sulla base di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è esercitabile ove venga prospettata non solo l'assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori, i contenuti informativi tratti dal giudice, ma anche il carattere sicuramente decisivo di tale errore, nel senso che, in assenza di esso, la decisione sarebbe stata diversa, in termini non di mera probabilità ma di assoluta certezza (Cass., n. 13918/2022) D’altronde, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che ilsingolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., n. 37382/2022). Infine, in tema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione) (Cass., n. 37382/2022; Cass., n. 37382/2022). 8.− Con il secondomotivo: Qualificabilità dei finanziamenti per cui è causa come “anticipi s.b.f.Violazione e falsa applicazione degli artt.1846, 1858 c.c., art. 2,comma 2, l. n.108/1996, nonché art. 3 D.M. 21.12.2012 che richiama le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA] n. 200 del 29 agosto 2009), nonché vizio di motivazione in ordine al disposto di cui agli artt. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Nel caso di specie non si può parlare di “sconto bancario”, non essendo documentata alcuna cessione di crediti riferii ai finanziamenti. Né si può far riferimento alle “anticipazioni bancarie”ex artt. 1846 ss. c.c. poiché l’operazione è caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale.Nel caso di specie pur essendo previsto nel contratto quadro la necessità di una cessione in pegno per la quale non è stata allegata alcuna documentazione. 8.1− La censura è fondata sulla richiesta di una diversa prospettazione della valutazione degli esiti istruttori inammissibile in sede di legittimità per quanto sopra già chiarito. La segnalata violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non tiene conto che la motivazione della Corte è fondata su una corretta interpretazione degli indirizzi della Banca d’Italia quando precisa che«è irrilevante la natura del documento, da cui deriva la prova della sussistenza del credito vantato dal finanziato, documento che, quindi, può essere indifferentemente la fattura (documento a fini fiscali portante la dichiarazione di un credito dell'imprenditore commerciale), che certamente rientra, anche secondoun'interpretazione letterale, tra i documenti menzionati nelle istruzioni della Banca d'Italia, caratterizzanti la categoria n. 2, oppure il contratto (o l'ordine d'acquisto), che, ai fini che interessano, ha una valenza anche superiore, atteso che non è una semplice dichiarazione unilaterale della sussistenza del proprio credito (proveniente dal finanziato stesso), ma contiene il riconoscimento esplicito da parte del debitore del finanziato di dover pagare un prezzo». Interpretazione che corrisponde ai principi generali in tema di contratto e di esecuzione delle prestazioni ivi previste ove l’esistenza di quest’ultima deriva dalla vincolatività del contratto a prescindere dalla successiva fase della loro effettiva esecuzione, che rileva al solo fine della valutazione della sussistenzao meno dell’inadempimento. 9.− Con il terzo motivo : Insussistente applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia usura. Violazione e falsa applicazione dell'artt. 1 e 2 l. n.108/1996, art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., nonché vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Con riferimento alla operazione n. 6 il tasso applicato è quello del 12,26% nettamente inferiore al tasso soglia del 14,035%. La Corte ha sommato il tasso applicato alla commissione di utilizzo. Nelle operazioni effettuate non vi sono documenti “anticipati” e le erogazioni dei finanziamenti sono state effettuate in funzione di “flussi di cassa attesi” la cui previsione è stata documentata tramite l’esistenza degli ordini di acquisto. 9.1−La censura è assorbita dall’inammissibilità dei primi due motivi. È superfluo ricordare che si fonda su una qualificazione giuridica delle operazioni effettuate diversa da quella recepite dalla Corte e, pertanto,risulta assorbita. 10.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, dichiarail ricorsoinammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza de