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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46636/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9be N. 23968/23 P.G.

VS. [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro, nonché la requisitoria depositata dal P.G. presso la Corte di cassazione con cui si ribadiscono le censure svolte; Ritenuto che il Procuratore generale di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale (motivi ribaditi nella citata requisitoria del P.G. presso la Corte di cassazione) e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche, là dove si da conto dell'insufficienza degli elementi per affermare l'eterodestinazione del modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9be N. 23968/23 P.G. VS. [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro, nonché la requisitoria depositata dal P.G. presso la Corte di cassazione con cui si ribadiscono le censure svolte; Ritenuto che il Procuratore generale di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale (motivi ribaditi nella citata requisitoria del P.G. presso la Corte di cassazione) e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche, là dove si da conto dell'insufficienza degli elementi per affermare l'eterodestinazione del modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris