CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, comuni ad entrambi i ricorsi, tra loro perfettamente sovrapponibili, con cui si deducono violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità in relazione al delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., sono non consentiti perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e da questi disattese con argomentazioni logico giuridiche corrette, con le quali i ricorrenti non si confrontano ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che ifterzo motivo di ricorso inerente al trattamento punitivo, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di appello ben spiegato che la riduzione per le attenuanti generiche ad opera del primo giudice è avvenuta nella misura non già di un terzo secco ma, in conformità alla regola per cui la riduzione le attenuanti generiche può avvenire fino a un terzo, in misura rtè inferiore rispetto al terzo; rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]