CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43730/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato e, in subordine, la mancata derubricazione della contestata ricettazione nel delitto di furto, è aspecifico perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), tali doglianze, peraltro, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha invece fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità del prevenuto e dell'individuazione della corretta qualificazione giuridica del fatto (sul punto si veda Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 in tema di prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione). I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]- estensore [OSCURATO:PERSONA]