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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23518/2026

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correnti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Isa edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2176/2019depositata il 18/04/2019.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 e insede di riconvocazione, via teams, in data 14.7.2026 dal ConsigliereTiziana Maccarrone.Come emerge dalla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e dellosvolgimento dei precedenti gradi di giudizio svolta nella sentenza dellaCorte d’Appello di Napoli impugnata, la presente controversia ha avutoorigine nel 1985 quando [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenneil sequestro giudiziario di tutti i beni morendo dismessi da TommasoMaisto senior, deceduto ab intestato in data 1.7.1948, del quale affermavadi essere figlia; dopo l’entrata in vigore della l. n.151/1975, l’attrice avevainfatti proposto azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, all’esitodella quale era stata definitivamente riconosciuta come figlia del defuntoTommaso [OSCURATO:PERSONA] senior dopo la pronuncia della Corte di Cassazionen.194/1985.Alla fase cautelare aveva fatto seguito, nel 1986, l’introduzione dellacausa di petizione di eredità nei confronti dei fratelli -Pasquale, Teresa,Mariano e [OSCURATO:PERSONA]- e della madre -[OSCURATO:PERSONA]- deldefunto, morto senza altri legittimari apparenti, e dei loro eredi -Mariano eClementina [OSCURATO:PERSONA] erano già deceduti; [OSCURATO:PERSONA] e Pasquale eTeresa [OSCURATO:PERSONA] sarebbero deceduti in corso di causa-: Maria AntoniettaMaisto Tringali aveva affermato di essere unica erede del defuntoTommaso [OSCURATO:PERSONA] senior, con richiesta delle pronunce conseguenti quantoall’attribuzione a sé del patrimonio del defunto.La causa di petizione di eredità, nel cui ambito si erano costituiti iconvenuti svolgendo diverse eccezioni e difese, ha avuto un andamentocomplesso.

Per quanto ancora qui interessa, con sentenza del 30.7.1998 ilTribunale di Napoli -dopo aver dato atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] edella chiamata in causa da parte dell’attrice dei suoi eredi e dellacostituzione in giudizio, anche quali eredi della defunta, dei soli Carolina eNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026Luigi Izzo- aveva respinto le domande dell’attrice.

Proposto appello daMaria [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli lo avevadichiarato inammissibile, con pronuncia cassata con rinvio.

Nel giudizio dirinvio la Corte d’Appello di Napoli aveva pronunciato sia sentenza nondefinitiva, sia infine sentenza definitiva del 12.6.2012: la Corte di meritoaveva applicato la disposizione dell’art.575 c.c. vigente all’epocadell’apertura della successione, senza considerare l’intervento correttivodella Corte Costituzionale operato con sentenza n. 82 del 1974, e avevariconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata erededi [OSCURATO:PERSONA], ai due terzi del patrimonio dismesso dal padre, senzaprocedere allo scioglimento della costituita comunione ereditaria perchénon richiesto.

L’ulteriore ricorso per cassazione si era concluso con lasentenza n.2287/2017 che aveva cassato con rinvio la sentenza nondefinitiva accogliendo i primi tre motivi di ricorso proposti e dichiarandoassorbiti i rimanenti.Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAntonia, Michele e [OSCURATO:PERSONA], che si erano costituiti, diTommaso e [OSCURATO:PERSONA] e Luigi e [OSCURATO:PERSONA], rimasti invececontumaci, al suo esito la Corte d’Appello di Napoli, quale giudice delrinvio:-aveva dichiarato cessata la materia del contendere, per intervenutetransazioni, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e CarolinaMaisto e tra la stessa attrice in riassunzione e Luigi e [OSCURATO:PERSONA];-aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] titolare esclusiva delpatrimonio dismesso da [OSCURATO:PERSONA] senior, del quale venivadichiarata unica erede;-aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], Michele e [OSCURATO:PERSONA] arestituire tutti i beni facenti parte del compendio ereditario di TommasoMaisto senior alla sua erede e a versare ognuno l’importo di € 61.643,02,composto da varie voci, quali quota prezzo dei beni dell’asse ereditarioNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026venduti, indennizzo dei beni espropriati e quantificazione dei fruttimaturati sui beni da restituire.La Corte di Napoli aveva quantificato il dovuto da parte di MariaGabriella, Michele e [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto delle transazioniintervenuta, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], deceduta senza figli, avevalasciato la sua eredità ai sette nipoti e tenendo conto che gli odierniappellati sono quindi eredi, ciascuno per un quinto, della quota ereditaria,un quarto, di [OSCURATO:PERSONA] , loro padre e uno dei fratelli di TommasoMaisto senior (gli altri due eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] junior eCarolina [OSCURATO:PERSONA], avevano trovato un accordo con [OSCURATO:PERSONA] MaistoTringali); Antonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano da considerare,appunto, eredi anche di [OSCURATO:PERSONA] (titolare a sua volta di unquarto), ciascuno per un settimo della quota di un quarto spettante aquest’ultima sull’eredità del fratello [OSCURATO:PERSONA].

La quota ideale lorospettante è quindi pari a 6/70 .Le spese di tutti i giudizi erano state poste integralmente a carico deiricorrenti costituiti, sul presupposto della qualità di parte totalmentevittoriosa dell’originaria attrice, senza nulla specificare sulla domanda exart.96 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Antonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è ammissibile, essendo infondati i rilievi dellacontroricorrente di mancato rispetto del disposto dell’art.366 c.p.c.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026La giurisprudenza di questa Corte ha, ancora di recente, ribadito -cfr.,in particolare, Cass. n.1352/2024; Cass. n.16618/2025; Cass.n.19811/2025; Cass. n.28508/2025- come il disposto dell'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c., che richiede l’ esposizione sommaria dei fattidella causa , non risponde a un'esigenza di mero formalismo ma è inrapporto di stretta complementarità con il requisito di cui al n.4, e cioèl’ esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione ;l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale -oltre che processuale- èinfatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, mediante unasintesi dei fatti -di esclusiva pertinenza della parte ricorrente-, che si fondisulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili, i motivi diricorso formulati a seguire, così consentendo al Giudice di legittimità diprocedere al loro scrutinio munito delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr., in tal senso, Cass.n.16618/2025-.

Anche la specifica indicazione dei documenti e degli attiprocessuali sui quali il ricorso si fonda, enucleabile dall’art.366 co 1 n.6c.p.c., non richiede necessariamente l’integrale trascrizione degli attie documenti posti a fondamento del ricorso, purché sia specificamenteindividuata e segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito,messi a disposizione di quello dei legittimità (cfr. Cass. a SUn.8950/2022).Nel caso di specie le indicazioni emergenti dall’art.366 c.p.c. appaionoessere state sufficientemente rispettate, essendo chiaramente individuabilile parti della sentenza della Corte d’Appello di Napoli sottoposte a censura,le ragioni delle critiche proposte e i riferimenti agli atti e documenti -anchematerialmente allegati quanto al testamento di [OSCURATO:PERSONA] e agli attidifensivi dei ricorrente nel giudizio di rinvio- sui quali esse sono statefondate, in modo da permettere una conoscenza adeguata perconcretamente procedere all’esame del ricorso proposto.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/20261.

Il primo motivo di ricorso è formulato in via principale conriferimento all’art.360 n.3 c.p.c. in violazione degli art.112, 113 e 115c.p.c. ed art.457, 533, 535, 588, 671, 752, 754 e 756 c.c. ; in viasubordinata come ipotesi rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360n.5 c.p.c. in violazione degli art.112, 113 e 115 c.p.c. ed art.457, 533,535, 588, 671, 752, 754 e 756 c.c. .I ricorrenti rilevano che l’unico profilo ancora in contestazione riguardoal merito della controversia concerne l’imputazione, a loro carico, dellaquota di 6/70 sulle somme liquidate in riferimento al prezzo ottenuto per ibeni alienati già appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] senior, alle indennità perquelli espropriati e alla quantificazione dei frutti civili maturati.vennero assegnati i beni come da quota (D) dell’atto di scioglimento dellacomunione dei beni derivante dall’eredità di [OSCURATO:PERSONA] senior,intervenuto nel 1982, si sarebbe dovuto tenere conto che il 25.8.1986 erastato pubblicato il testamento di [OSCURATO:PERSONA]; in questo testamento,molto articolato, gli attuali ricorrenti sarebbero stati nominati legatari, noneredi; a conferma di ciò starebbe anche il contenuto della transazioneintervenuta il 7.9.1993 tra l’appellante controricorrente e Carolina e LuigiIzzo, poiché questi ultimi avrebbero dichiarato di essere eredi per la quotadi tre quarti (quindi delle quote di Clementina, Mariano e [OSCURATO:PERSONA]: laquarta quota sarebbe stata quella di [OSCURATO:PERSONA], padre -anche- deiricorrenti) della nonna [OSCURATO:PERSONA] e di essere eredi testamentari diMariano, Clementina e [OSCURATO:PERSONA].Da ciò ne sarebbe conseguito che i ricorrenti dovrebbero risponderesolo della quota di 1/20, ovvero di un quinto di un quarto, non della quotaindividuata dalla Corte di merito.Rilevano ancora i ricorrenti che per verificare se l’attribuzione di benideterminati integri legato o istituzione di erede ex re certa avrebbe dovutoessere condotta un’indagine sia oggettiva che soggettiva sul testamento,Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026propria al Giudice di merito, che nel caso di specie sarebbe mancata.Pertanto, la ripartizione delle quote operata dalla Corte di merito sidovrebbe considerare errata per l’omessa verifica del contenuto deltestamento di [OSCURATO:PERSONA] e quindi della posizione successoria neiconfronti della stessa dei ricorrenti, legatari o, al più erede ex re certa,con le conseguenze di cui agli art.752 e 754 c.c. ai fini dellaquantificazione delle quote.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Si premette che è chiaro che l’unico motivo di critica rivolto allasentenza della Corte d’Appello di Napoli riguarda l’attribuzione ai ricorrentidella qualità di eredi non solo di [OSCURATO:PERSONA] -rispetto al quale la loroposizione successoria è pacifica- ma anche di [OSCURATO:PERSONA], effettuata aisoli fini della determinazione delle quote degli importi da rimborsare aMaria [OSCURATO:PERSONA], da quantificarsi a loro carico: l’attribuzione airicorrenti della qualità di coeredi anche di [OSCURATO:PERSONA], in parti ugualicon [OSCURATO:PERSONA] junior, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hainfatti inciso sulla determinazione della quota da restituire/rimborsare lororispettivamente imputata.La controricorrente richiama, pur se in modo non chiarissimo, unaaffermata formazione di giudicato interno, che però non appareriscontrabile quanto alla verifica incidentale della posizione successoria deiricorrenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA], perché non vi è traccia in atti di unriconoscimento espresso in tal senso o di una pronuncia al riguardo; anzil’ordinanza della Corte di Cassazione n.2287/2017, in esito alla quale si èsvolto il giudizio di rinvio concluso con la sentenza della Corte d’Appello diNapoli oggetto di ricorso in questa sede, riconoscendo i diritti ereditari diMaria [OSCURATO:PERSONA] sull’eredità paterna, ha assorbito le altrecensure svolte in ordine alla ritenuta consistenza delle quoteereditarie , che era rimasta di conseguenza questione aperta da trattarein sede di rinvio.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026Nella sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pronunciata in sede dirinvio e oggetto di ricorso per cassazione non vi è alcuna motivazionevolta a giustificare l’attribuzione della qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] aisette nipoti in parti uguali, né quanto alla fonte della vicenda successoria,né quanto all’identificazione dei successori e delle rispettive quote.I ricorrenti affermano che la successione di [OSCURATO:PERSONA] ètestamentaria ed anzi escludono la loro qualità di eredi, perché eredi dellade cuius sarebbero solo Carolina e [OSCURATO:PERSONA] (del resto, Antonia, Michele eMaria [OSCURATO:PERSONA] -pur citati anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] partecipato al giudizio in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],svolgendo le loro difese solo in tale veste -cfr. la comparsa di costituzionee risposta e nella replica a comparsa conclusionale del giudizio di rinvio-).Le parti fanno questione a riguardo dell’intervenuta rituale produzionein giudizio del testamento di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare i ricorrenti, oltread affermare di aver proceduto alla produzione del testamento di TeresaMaisto con la comparsa di costituzione e risposta in sede di rinvio nel proc.n.2247/2017 come all.4 (ma il testamento allegato sub 4 alla comparsarichiamata risulta essere quello di [OSCURATO:PERSONA], non quello di TeresaMaisto), lo indicano come prodotto con la comparsa di costituzione nelgiudizio di primo grado da Luigi e [OSCURATO:PERSONA], che si erano costituitianche in qualità di eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA] e che, dopo ilraggiungimento dell’accordo transattivo con [OSCURATO:PERSONA] MaistoTringali, non hanno più partecipato attivamente al giudizio.Si osserva in proposito che l’esistenza del testamento olografo diTeresa [OSCURATO:PERSONA] -datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]-, la sua allegazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in sede di costituzione in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e lasua effettiva produzione nel giudizio risulta dagli atti di causa: inparticolare, lo attesta la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 26/6-19/9.2002, che proprio per una questione di notificazioni relative alladisposta integrazione del contraddittorio nei confronti degli attualiNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026ricorrenti, pur già costituti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inammissibile l’appello (ne era seguito ilprimo ricorso per cassazione e poi il primo giudizio di rinvio).

Si legge,infatti, a pag.5 della sentenza nella parte finale dello svolgimento delprocesso: la Corte -in funzione delle preliminari verifiche inerentiall’integrità del contraddittorio ed alla rituale instaurazione del rapportoprocessuale- invitava le parti a rendere chiarimenti in ordine ai soggettiindicati quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in base al testamento olografo del 25agosto 1983, di cui era stata fatta riserva di esibizione ; era seguita la produzione del verbale di pubblicazione del predetto testamento .Ne consegue che l’esistenza del testamento di [OSCURATO:PERSONA] e la suarituale introduzione agli atti del giudizio fa parte del corredo documentaledi causa a decorrere quantomeno dal primo giudizio di appello.Come si è detto, l’individuazione degli obblighi restitutori in capo airicorrenti -quanto alla parte del prezzo delle vendite di beni già diTommaso [OSCURATO:PERSONA] senior, delle indennità per gli espropri di beni già di suaappartenenza e dei frutti maturati- è correlata alla loro posizionesuccessoria rispetto ai fratelli di [OSCURATO:PERSONA] senior, il patrimoniodismesso dal quale è stato oggetto dell’azione di petizione di eredità svoltada [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], per affermare la loro qualità di eredi anche di TeresaMaisto -o comunque identificare la loro posizione successoria nei confrontidella stessa, se rilevante ai fini indicati- non si può prescindere dallavalutazione del contenuto del suo testamento.Nella sentenza impugnata è omesso qualsiasi riferimento all’esistenza,prima ancora che alla valutazione di rilevanza e all’interpretazione, deltestamento di [OSCURATO:PERSONA], testamento che quindi appare non esserestato considerato, pur trattandosi di elemento avente certamente idoneitàNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026ad incidere sulla decisione quanto alla determinazione delle quote degliimporti da corrispondere da parte dei ricorrenti alla controricorrente.Il motivo di ricorso in esame si accoglie nell’ambito dell’art.360 co 1n.5 c.p.c., per omesso esame di un fatto, che è l’esistenza del testamentodi [OSCURATO:PERSONA], acquisito come documento agli atti del processo ediscusso, decisivo per l’identificazione formale degli eredi della de cuius aifini della legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] (già la sentenza della Corte partenopea n. 2776/2002 avevaevidenziato la sostanziale contestazione di una tale qualità), occorreràincidentalmente verificare, nell’ambito e nei limiti della sua rilevanzarispetto alle domande svolte dalla controricorrente, il titolo successorio deiricorrenti in relazione al patrimonio lasciato da [OSCURATO:PERSONA].

Punto,questo, avente natura decisiva perché idoneo a modificare l’esito delladecisione della controversia a cagione della sua diretta incidenzasull’individuazione delle quote di restituzione/rimborso di spettanza deiricorrenti.2.

Con il secondo motivo di critica i ricorrenti contestano la sentenzaimpugnata ex art.360, comma I n.3 c.p.c., in violazione degli art.91 e92, comma II c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”.

Insubordine, il presente motivo può essere inquadrato anche nell’alveodell’art.360 comma I n.5 c.p.c., in violazione degli art.91 e 29 comma II edell’art.132 comma 2 n.4 c.p.c. .I ricorrenti rilevano che l’attribuzione a favore di Maria AntoniettaMaisto delle spese processuali di tutti i gradi sarebbe stata fondata su unpresupposto erroneo, e cioè la qualità della stessa di parte totalmentevittoriosa; la Corte non avrebbe tenuto conto che l’originaria attrice si èvista respingere quattro domande e ridimensionare significativamente ledomande di ripetizione di somme accolte.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/20263.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ex at.360 comma In.4 c.p.c., in violazione degli art.88, 92, 96 e 112 c.p.c. ed art.2043c.c. , l’omissione di pronuncia da parte della Corte d’Appello sullarichiesta di condanna della controparte ex art.96 c.p.c.Il secondo e il terzo motivo non possono essere esaminati: lapronuncia sulle spese cade, ai sensi dell’art.336 c.p.c., trattandosi dipronuncia dipendente dall’esito complessivo del processo e quindi -anche-dalla pronuncia oggetto del primo motivo di ricorso, accolto; pure lasussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art.96 c.p.c. non puòprescindere dall’esito complessivo del giudizio, essendo legata allasoccombenza.Ne consegue che le questioni relative alle spese di tutti i gradi digiudizio e alla sussistenza o meno dei presupposti per la richiestapronuncia ex art.96 c.p.c. restano assorbite e dovranno essere valutateall’esito del giudizio di rinvio.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso conassorbimento degli altri due e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione,dovrà rivalutare la posizione dei ricorrenti rispetto alla successionetestamentaria di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto del testamento olografodella stessa, ai fini della corretta individuazione della quota della loropartecipazione al rimborso del prezzo dei beni venduti, al rimborso delleindennità dei beni espropriati e alla corresponsione dei frutti in relazionead immobili ricompresi tra i beni dismessi da [OSCURATO:PERSONA] senior.Tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata rimangono ferme, adeccezione di quelle relative alla pronuncia sulle spese processuali, dariesaminare all’esito del giudizio, siccome la verifica dei presupposti per larichiesta pronuncia ex art.96 c.p.c.-.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche in ordine alle spese processualidel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026 P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri due; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo erinvia alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione, dovràdecidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 febbraio 2026, e in sede di riconvocazione in data14.7.2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Isa edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAlessandro [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2176/2019depositata il 18/04/2019.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 e insede di riconvocazione, via teams, in data 14.7.2026 dal ConsigliereTiziana Maccarrone.Come emerge dalla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e dellosvolgimento dei precedenti gradi di giudizio svolta nella sentenza dellaCorte d’Appello di Napoli impugnata, la presente controversia ha avutoorigine nel 1985 quando [OSCURATO:PERSONA] chiese e ottenneil sequestro giudiziario di tutti i beni morendo dismessi da TommasoMaisto senior, deceduto ab intestato in data 1.7.1948, del quale affermavadi essere figlia; dopo l’entrata in vigore della l. n.151/1975, l’attrice avevainfatti proposto azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, all’esitodella quale era stata definitivamente riconosciuta come figlia del defuntoTommaso [OSCURATO:PERSONA] senior dopo la pronuncia della Corte di Cassazionen.194/1985.Alla fase cautelare aveva fatto seguito, nel 1986, l’introduzione dellacausa di petizione di eredità nei confronti dei fratelli -Pasquale, Teresa,Mariano e [OSCURATO:PERSONA]- e della madre -[OSCURATO:PERSONA]- deldefunto, morto senza altri legittimari apparenti, e dei loro eredi -Mariano eClementina [OSCURATO:PERSONA] erano già deceduti; [OSCURATO:PERSONA] e Pasquale eTeresa [OSCURATO:PERSONA] sarebbero deceduti in corso di causa-: Maria AntoniettaMaisto Tringali aveva affermato di essere unica erede del defuntoTommaso [OSCURATO:PERSONA] senior, con richiesta delle pronunce conseguenti quantoall’attribuzione a sé del patrimonio del defunto.La causa di petizione di eredità, nel cui ambito si erano costituiti iconvenuti svolgendo diverse eccezioni e difese, ha avuto un andamentocomplesso. Per quanto ancora qui interessa, con sentenza del 30.7.1998 ilTribunale di Napoli -dopo aver dato atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] edella chiamata in causa da parte dell’attrice dei suoi eredi e dellacostituzione in giudizio, anche quali eredi della defunta, dei soli Carolina eNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026Luigi Izzo- aveva respinto le domande dell’attrice. Proposto appello daMaria [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli lo avevadichiarato inammissibile, con pronuncia cassata con rinvio. Nel giudizio dirinvio la Corte d’Appello di Napoli aveva pronunciato sia sentenza nondefinitiva, sia infine sentenza definitiva del 12.6.2012: la Corte di meritoaveva applicato la disposizione dell’art.575 c.c. vigente all’epocadell’apertura della successione, senza considerare l’intervento correttivodella Corte Costituzionale operato con sentenza n. 82 del 1974, e avevariconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata erededi [OSCURATO:PERSONA], ai due terzi del patrimonio dismesso dal padre, senzaprocedere allo scioglimento della costituita comunione ereditaria perchénon richiesto. L’ulteriore ricorso per cassazione si era concluso con lasentenza n.2287/2017 che aveva cassato con rinvio la sentenza nondefinitiva accogliendo i primi tre motivi di ricorso proposti e dichiarandoassorbiti i rimanenti.Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAntonia, Michele e [OSCURATO:PERSONA], che si erano costituiti, diTommaso e [OSCURATO:PERSONA] e Luigi e [OSCURATO:PERSONA], rimasti invececontumaci, al suo esito la Corte d’Appello di Napoli, quale giudice delrinvio:-aveva dichiarato cessata la materia del contendere, per intervenutetransazioni, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e CarolinaMaisto e tra la stessa attrice in riassunzione e Luigi e [OSCURATO:PERSONA];-aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] titolare esclusiva delpatrimonio dismesso da [OSCURATO:PERSONA] senior, del quale venivadichiarata unica erede;-aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], Michele e [OSCURATO:PERSONA] arestituire tutti i beni facenti parte del compendio ereditario di TommasoMaisto senior alla sua erede e a versare ognuno l’importo di € 61.643,02,composto da varie voci, quali quota prezzo dei beni dell’asse ereditarioNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026venduti, indennizzo dei beni espropriati e quantificazione dei fruttimaturati sui beni da restituire.La Corte di Napoli aveva quantificato il dovuto da parte di MariaGabriella, Michele e [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto delle transazioniintervenuta, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], deceduta senza figli, avevalasciato la sua eredità ai sette nipoti e tenendo conto che gli odierniappellati sono quindi eredi, ciascuno per un quinto, della quota ereditaria,un quarto, di [OSCURATO:PERSONA] , loro padre e uno dei fratelli di TommasoMaisto senior (gli altri due eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] junior eCarolina [OSCURATO:PERSONA], avevano trovato un accordo con [OSCURATO:PERSONA] MaistoTringali); Antonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano da considerare,appunto, eredi anche di [OSCURATO:PERSONA] (titolare a sua volta di unquarto), ciascuno per un settimo della quota di un quarto spettante aquest’ultima sull’eredità del fratello [OSCURATO:PERSONA]. La quota ideale lorospettante è quindi pari a 6/70 .Le spese di tutti i giudizi erano state poste integralmente a carico deiricorrenti costituiti, sul presupposto della qualità di parte totalmentevittoriosa dell’originaria attrice, senza nulla specificare sulla domanda exart.96 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Antonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è ammissibile, essendo infondati i rilievi dellacontroricorrente di mancato rispetto del disposto dell’art.366 c.p.c.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026La giurisprudenza di questa Corte ha, ancora di recente, ribadito -cfr.,in particolare, Cass. n.1352/2024; Cass. n.16618/2025; Cass.n.19811/2025; Cass. n.28508/2025- come il disposto dell'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c., che richiede l’ esposizione sommaria dei fattidella causa , non risponde a un'esigenza di mero formalismo ma è inrapporto di stretta complementarità con il requisito di cui al n.4, e cioèl’ esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione ;l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale -oltre che processuale- èinfatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, mediante unasintesi dei fatti -di esclusiva pertinenza della parte ricorrente-, che si fondisulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili, i motivi diricorso formulati a seguire, così consentendo al Giudice di legittimità diprocedere al loro scrutinio munito delle conoscenze necessarie pervalutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr., in tal senso, Cass.n.16618/2025-. Anche la specifica indicazione dei documenti e degli attiprocessuali sui quali il ricorso si fonda, enucleabile dall’art.366 co 1 n.6c.p.c., non richiede necessariamente l’integrale trascrizione degli attie documenti posti a fondamento del ricorso, purché sia specificamenteindividuata e segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito,messi a disposizione di quello dei legittimità (cfr. Cass. a SUn.8950/2022).Nel caso di specie le indicazioni emergenti dall’art.366 c.p.c. appaionoessere state sufficientemente rispettate, essendo chiaramente individuabilile parti della sentenza della Corte d’Appello di Napoli sottoposte a censura,le ragioni delle critiche proposte e i riferimenti agli atti e documenti -anchematerialmente allegati quanto al testamento di [OSCURATO:PERSONA] e agli attidifensivi dei ricorrente nel giudizio di rinvio- sui quali esse sono statefondate, in modo da permettere una conoscenza adeguata perconcretamente procedere all’esame del ricorso proposto.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/20261. Il primo motivo di ricorso è formulato in via principale conriferimento all’art.360 n.3 c.p.c. in violazione degli art.112, 113 e 115c.p.c. ed art.457, 533, 535, 588, 671, 752, 754 e 756 c.c. ; in viasubordinata come ipotesi rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360n.5 c.p.c. in violazione degli art.112, 113 e 115 c.p.c. ed art.457, 533,535, 588, 671, 752, 754 e 756 c.c. .I ricorrenti rilevano che l’unico profilo ancora in contestazione riguardoal merito della controversia concerne l’imputazione, a loro carico, dellaquota di 6/70 sulle somme liquidate in riferimento al prezzo ottenuto per ibeni alienati già appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] senior, alle indennità perquelli espropriati e alla quantificazione dei frutti civili maturati.vennero assegnati i beni come da quota (D) dell’atto di scioglimento dellacomunione dei beni derivante dall’eredità di [OSCURATO:PERSONA] senior,intervenuto nel 1982, si sarebbe dovuto tenere conto che il 25.8.1986 erastato pubblicato il testamento di [OSCURATO:PERSONA]; in questo testamento,molto articolato, gli attuali ricorrenti sarebbero stati nominati legatari, noneredi; a conferma di ciò starebbe anche il contenuto della transazioneintervenuta il 7.9.1993 tra l’appellante controricorrente e Carolina e LuigiIzzo, poiché questi ultimi avrebbero dichiarato di essere eredi per la quotadi tre quarti (quindi delle quote di Clementina, Mariano e [OSCURATO:PERSONA]: laquarta quota sarebbe stata quella di [OSCURATO:PERSONA], padre -anche- deiricorrenti) della nonna [OSCURATO:PERSONA] e di essere eredi testamentari diMariano, Clementina e [OSCURATO:PERSONA].Da ciò ne sarebbe conseguito che i ricorrenti dovrebbero risponderesolo della quota di 1/20, ovvero di un quinto di un quarto, non della quotaindividuata dalla Corte di merito.Rilevano ancora i ricorrenti che per verificare se l’attribuzione di benideterminati integri legato o istituzione di erede ex re certa avrebbe dovutoessere condotta un’indagine sia oggettiva che soggettiva sul testamento,Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026propria al Giudice di merito, che nel caso di specie sarebbe mancata.Pertanto, la ripartizione delle quote operata dalla Corte di merito sidovrebbe considerare errata per l’omessa verifica del contenuto deltestamento di [OSCURATO:PERSONA] e quindi della posizione successoria neiconfronti della stessa dei ricorrenti, legatari o, al più erede ex re certa,con le conseguenze di cui agli art.752 e 754 c.c. ai fini dellaquantificazione delle quote.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Si premette che è chiaro che l’unico motivo di critica rivolto allasentenza della Corte d’Appello di Napoli riguarda l’attribuzione ai ricorrentidella qualità di eredi non solo di [OSCURATO:PERSONA] -rispetto al quale la loroposizione successoria è pacifica- ma anche di [OSCURATO:PERSONA], effettuata aisoli fini della determinazione delle quote degli importi da rimborsare aMaria [OSCURATO:PERSONA], da quantificarsi a loro carico: l’attribuzione airicorrenti della qualità di coeredi anche di [OSCURATO:PERSONA], in parti ugualicon [OSCURATO:PERSONA] junior, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hainfatti inciso sulla determinazione della quota da restituire/rimborsare lororispettivamente imputata.La controricorrente richiama, pur se in modo non chiarissimo, unaaffermata formazione di giudicato interno, che però non appareriscontrabile quanto alla verifica incidentale della posizione successoria deiricorrenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA], perché non vi è traccia in atti di unriconoscimento espresso in tal senso o di una pronuncia al riguardo; anzil’ordinanza della Corte di Cassazione n.2287/2017, in esito alla quale si èsvolto il giudizio di rinvio concluso con la sentenza della Corte d’Appello diNapoli oggetto di ricorso in questa sede, riconoscendo i diritti ereditari diMaria [OSCURATO:PERSONA] sull’eredità paterna, ha assorbito le altrecensure svolte in ordine alla ritenuta consistenza delle quoteereditarie , che era rimasta di conseguenza questione aperta da trattarein sede di rinvio.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026Nella sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pronunciata in sede dirinvio e oggetto di ricorso per cassazione non vi è alcuna motivazionevolta a giustificare l’attribuzione della qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] aisette nipoti in parti uguali, né quanto alla fonte della vicenda successoria,né quanto all’identificazione dei successori e delle rispettive quote.I ricorrenti affermano che la successione di [OSCURATO:PERSONA] ètestamentaria ed anzi escludono la loro qualità di eredi, perché eredi dellade cuius sarebbero solo Carolina e [OSCURATO:PERSONA] (del resto, Antonia, Michele eMaria [OSCURATO:PERSONA] -pur citati anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] partecipato al giudizio in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],svolgendo le loro difese solo in tale veste -cfr. la comparsa di costituzionee risposta e nella replica a comparsa conclusionale del giudizio di rinvio-).Le parti fanno questione a riguardo dell’intervenuta rituale produzionein giudizio del testamento di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare i ricorrenti, oltread affermare di aver proceduto alla produzione del testamento di TeresaMaisto con la comparsa di costituzione e risposta in sede di rinvio nel proc.n.2247/2017 come all.4 (ma il testamento allegato sub 4 alla comparsarichiamata risulta essere quello di [OSCURATO:PERSONA], non quello di TeresaMaisto), lo indicano come prodotto con la comparsa di costituzione nelgiudizio di primo grado da Luigi e [OSCURATO:PERSONA], che si erano costituitianche in qualità di eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA] e che, dopo ilraggiungimento dell’accordo transattivo con [OSCURATO:PERSONA] MaistoTringali, non hanno più partecipato attivamente al giudizio.Si osserva in proposito che l’esistenza del testamento olografo diTeresa [OSCURATO:PERSONA] -datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]-, la sua allegazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in sede di costituzione in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e lasua effettiva produzione nel giudizio risulta dagli atti di causa: inparticolare, lo attesta la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 26/6-19/9.2002, che proprio per una questione di notificazioni relative alladisposta integrazione del contraddittorio nei confronti degli attualiNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026ricorrenti, pur già costituti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredidi [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inammissibile l’appello (ne era seguito ilprimo ricorso per cassazione e poi il primo giudizio di rinvio). Si legge,infatti, a pag.5 della sentenza nella parte finale dello svolgimento delprocesso: la Corte -in funzione delle preliminari verifiche inerentiall’integrità del contraddittorio ed alla rituale instaurazione del rapportoprocessuale- invitava le parti a rendere chiarimenti in ordine ai soggettiindicati quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in base al testamento olografo del 25agosto 1983, di cui era stata fatta riserva di esibizione ; era seguita la produzione del verbale di pubblicazione del predetto testamento .Ne consegue che l’esistenza del testamento di [OSCURATO:PERSONA] e la suarituale introduzione agli atti del giudizio fa parte del corredo documentaledi causa a decorrere quantomeno dal primo giudizio di appello.Come si è detto, l’individuazione degli obblighi restitutori in capo airicorrenti -quanto alla parte del prezzo delle vendite di beni già diTommaso [OSCURATO:PERSONA] senior, delle indennità per gli espropri di beni già di suaappartenenza e dei frutti maturati- è correlata alla loro posizionesuccessoria rispetto ai fratelli di [OSCURATO:PERSONA] senior, il patrimoniodismesso dal quale è stato oggetto dell’azione di petizione di eredità svoltada [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], per affermare la loro qualità di eredi anche di TeresaMaisto -o comunque identificare la loro posizione successoria nei confrontidella stessa, se rilevante ai fini indicati- non si può prescindere dallavalutazione del contenuto del suo testamento.Nella sentenza impugnata è omesso qualsiasi riferimento all’esistenza,prima ancora che alla valutazione di rilevanza e all’interpretazione, deltestamento di [OSCURATO:PERSONA], testamento che quindi appare non esserestato considerato, pur trattandosi di elemento avente certamente idoneitàNumero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026ad incidere sulla decisione quanto alla determinazione delle quote degliimporti da corrispondere da parte dei ricorrenti alla controricorrente.Il motivo di ricorso in esame si accoglie nell’ambito dell’art.360 co 1n.5 c.p.c., per omesso esame di un fatto, che è l’esistenza del testamentodi [OSCURATO:PERSONA], acquisito come documento agli atti del processo ediscusso, decisivo per l’identificazione formale degli eredi della de cuius aifini della legittimazione passiva.[OSCURATO:PERSONA] (già la sentenza della Corte partenopea n. 2776/2002 avevaevidenziato la sostanziale contestazione di una tale qualità), occorreràincidentalmente verificare, nell’ambito e nei limiti della sua rilevanzarispetto alle domande svolte dalla controricorrente, il titolo successorio deiricorrenti in relazione al patrimonio lasciato da [OSCURATO:PERSONA]. Punto,questo, avente natura decisiva perché idoneo a modificare l’esito delladecisione della controversia a cagione della sua diretta incidenzasull’individuazione delle quote di restituzione/rimborso di spettanza deiricorrenti.2. Con il secondo motivo di critica i ricorrenti contestano la sentenzaimpugnata ex art.360, comma I n.3 c.p.c., in violazione degli art.91 e92, comma II c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”. Insubordine, il presente motivo può essere inquadrato anche nell’alveodell’art.360 comma I n.5 c.p.c., in violazione degli art.91 e 29 comma II edell’art.132 comma 2 n.4 c.p.c. .I ricorrenti rilevano che l’attribuzione a favore di Maria AntoniettaMaisto delle spese processuali di tutti i gradi sarebbe stata fondata su unpresupposto erroneo, e cioè la qualità della stessa di parte totalmentevittoriosa; la Corte non avrebbe tenuto conto che l’originaria attrice si èvista respingere quattro domande e ridimensionare significativamente ledomande di ripetizione di somme accolte.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/20263. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ex at.360 comma In.4 c.p.c., in violazione degli art.88, 92, 96 e 112 c.p.c. ed art.2043c.c. , l’omissione di pronuncia da parte della Corte d’Appello sullarichiesta di condanna della controparte ex art.96 c.p.c.Il secondo e il terzo motivo non possono essere esaminati: lapronuncia sulle spese cade, ai sensi dell’art.336 c.p.c., trattandosi dipronuncia dipendente dall’esito complessivo del processo e quindi -anche-dalla pronuncia oggetto del primo motivo di ricorso, accolto; pure lasussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art.96 c.p.c. non puòprescindere dall’esito complessivo del giudizio, essendo legata allasoccombenza.Ne consegue che le questioni relative alle spese di tutti i gradi digiudizio e alla sussistenza o meno dei presupposti per la richiestapronuncia ex art.96 c.p.c. restano assorbite e dovranno essere valutateall’esito del giudizio di rinvio.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso conassorbimento degli altri due e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione,dovrà rivalutare la posizione dei ricorrenti rispetto alla successionetestamentaria di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto del testamento olografodella stessa, ai fini della corretta individuazione della quota della loropartecipazione al rimborso del prezzo dei beni venduti, al rimborso delleindennità dei beni espropriati e alla corresponsione dei frutti in relazionead immobili ricompresi tra i beni dismessi da [OSCURATO:PERSONA] senior.Tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata rimangono ferme, adeccezione di quelle relative alla pronuncia sulle spese processuali, dariesaminare all’esito del giudizio, siccome la verifica dei presupposti per larichiesta pronuncia ex art.96 c.p.c.-.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche in ordine alle spese processualidel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 7627/2020Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 23518/2026Data pubblicazione 19/07/2026 P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri due; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo erinvia alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione, dovràdecidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 11 febbraio 2026, e in sede di riconvocazione in data14.7.2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 23518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris