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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06496/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7103/2020R.G. proposto da Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, e ilPrefetto di Napoli, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sonoope legis domiciliat i -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale delle Milizie, 9 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5737 /20 19 , depositata il 26 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21febbraio 2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:pubblica amministrazione - arricchimento senza causa [OSCURATO:PERSONA]: -il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Napoli, quale Presidente della Commissione straordinaria istituita ex d.l. 31 gennaio 1994, n. 77, e d.l. 23 maggio 1994, n. 310, propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 26 novembre 2019, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato il predetto Ministero al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro122.040,98, oltre interessi legali, a titolo di ingiustificato arricchimento derivante dall’esecuzione di lavori di recupero urbanoin Pozzuoli; - la Corte di appello, r itenuta valida la contestata notifica dell’impugnazione, ha disatteso il gravame evidenziando la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero, la tempestiva interruzione dell’eccepito termine prescrizionale e la presenza degli elementi della fattispecie dell’azione di ingiustificato arricchimento, avuto riguardo alla esecuzione delle opere di sistemazione e di abbellimento della strada pubblica, in assenza della previa stipula di un contratto scritto, e al loro collaudo da un funzionario delle [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto anche alla quantificazione del relativo corrispettivo; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - con atto depositato l’8 maggio 2020 il difensore di parte ricorrente presenta istanza di rimessione in termini riferendo che l’atto notificato alla controparteriguardava, per errore, una impugnazione relativ a a unasentenza pronunciata in altro giudizio pendente con altro soggetto e che, accortosi del fatto , aveva provveduto alla notifica de ll’atto pertinenteil giorno successivo; -la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disposto che non vi è necessità di provvedere sull’istanza di rimessione in termini di parte ricorrente, in quanto la stessa, dopo essersi resa conto dell’errore,ha provveduto alla notifica dell’impugnazionein modo rituale e tempestivo; - ciò posto, c on il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 1, d.l. n. 310 del 1994, 4 l. 25 marzo 1958, n. 260,e 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la difesa erariale non potesse far valere il difetto della legittimazione passiva del Ministero dell’Interno in quanto non eccepita entro la prima udienza del giudizio di primo grado; -evidenziano, inoltre, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva omesso di rilevare l’insussistenza della sua legittimazione passiva, sottolineando che in relazione alla realizzazione degli interventi urbanistici in esame veniva in rilievo unicamente la competenza del Prefetto di Napoli, il quale aveva agito in forza dei poteri speciali ed eccezionali conferitigli dal d.l. n. 310 del 1994 , tale per cui costituiva un organo speciale della Protezione civile e non già un organo del Ministero dell’Interno; -aggiungono, infine, che l’abrogazione dei d.l. nn. 77 e 310 del 1 99 4 non aveva fatto venir meno la validità e l’efficacia degli atti posti in essere in esecuzione delle relative disposizioni, con conseguente responsabilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], nella riferita qualità; -il motivo è infondato; - l’art. 4 l.n. 260 del 1958 stabi lisce che « L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.L'eccezione rimette in termini la parte»;- la riferita disposizione va interpretata nel senso che intende disciplinare più che l'erronea identificazione della persona fisica titolare dell'organo della Amministrazione dello Stato da evocare in giudizio proprio l'erronea indicazione dell'organo legittimato, intendendosi cioè per «persona» il soggetto (e cioè la specifica articolazione dell'organizzazione dello Stato) fornito di legittimazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2018, n. 20649; Cass., Sez.

Un., 14 febbraio 2006, n. 3117); -da ciò consegue che il rapporto intercorrente tra le due articolazioni del Governo della Repubblica (ovvero la autonoma legittimazione sostanziale dei suddetti due organi dello Stato in relazione alle rispettive competenze) non impediscel'applicazione dell'art. 4 l.n. 260 del 1958, che anzi proprio in questi casi svolge la sua funzione essenziale; - pertanto, nei casi regolati da tale norma speciale la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto ingiudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancatainstaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficioin ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione dell'organo legittimato e in difetto di tale eccezione resta preclusa la possibilità di farvalere in seguito l'irrituale costituzione del rapporto processuale, salva naturalmente la facoltà per l'organolegittimato di intervenire in giudizio; - correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto discendere dall’assenza di una tempestiva eccezione della difesa erariale la definitiva costituzione del rapporto processuale tra l’attore e l’amministrazione statale evocata; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 310 del 1994 e 1219, 2943 e 2946 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la lettera di costituzione in mora del 13 giugno 2005 fosse idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale, benché priva di una precisa e chiara indicazione del soggetto obbligato; -il motivo è inammissibile; -il giudice di appello ha ritenuto che la lettera del 13 giugno 2005 fosse idonea a costituire in mora il debitore sia sotto il profilo formale, in quanto contenente una chiara indicazione del soggetto – il Prefetto di Napoli – nei cui confronti la pretesa creditoria era azionata , sia sotto quello sostanziale, in quanto contenente una sufficiente indicazione del diritto fattovalere e la manifestazione inequivocabile della volontà del titolare del credito di fare valere tale diritto; - come noto, l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nél'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio dirittoe il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservato all'apprezzamento del giudice di merito(cfr. Cass. 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2481); -non concludente è, poi, l’argomentazione relativa alla estraneità del Prefetto, in quanto tale, all’obbligazione debitoria ivi fatta valere, trattandosi di profilo che non attiene alla necessaria chiara indicazione del soggetto costituito in mora, quanto all’accertamento della responsabilità di quest’ultimo; - con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto fondata l’azione di arricchimento ingiustificato pur in assenza del requisito della sussidiarietà per mancato esperimento dell’azione di nullità contrattualee dell’elemento dell’utilitas per il Ministero, atteso che gli unici percettori dell’arricchimento sarebbero stati la Regione Campania e il Comune di Napoli; -il motivo è infondato; - in ordine al primo profilo, si osserva che ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cuiall’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove ladiversa azione si riveli, come nel caso in esame, carente ab origine del titolo giustificativo , avuto riguardo alla nullità del titolo contrattuale, astrattamente ipotizzabile , in ragione della mancanza della forma scritta, accertata, come riferito dalla sentenza impugnata,dal Tribunale di Napoli con sentenza emessa in un precedente giudizio instaurato dalla curatela(cfr., in tema, Cass., Sez.

Un., 5 dicembre 2023, n. 33954); - in ordine al secondo profilo, si rileva che le opere in oggetto sono state realizzate nell’ambito degli interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, finanziati dallo Stato in vista dello svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, il cui onere era posto a carico della P refettura di Napoli (cfr. art. 1 d.l. n. 77 del 1994e 1 d.l. n. 310 del 1994, conv. con modif. nella l. 27 giugno 1994, n. 426); -da tali disposizioni normative si evince che correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’arricchimento dell’amministrazione statale, avuto riguardo sia al risparmio di spesa, sia all’acquisizione dell’utilità derivante dalla realizzazione delle opere; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7103/2020R.G. proposto da Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, e ilPrefetto di Napoli, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sonoope legis domiciliat i -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale delle Milizie, 9 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5737 /20 19 , depositata il 26 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21febbraio 2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:pubblica amministrazione - arricchimento senza causa [OSCURATO:PERSONA]: -il Ministero dell’Interno e il Prefetto di Napoli, quale Presidente della Commissione straordinaria istituita ex d.l. 31 gennaio 1994, n. 77, e d.l. 23 maggio 1994, n. 310, propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 26 novembre 2019, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato il predetto Ministero al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro122.040,98, oltre interessi legali, a titolo di ingiustificato arricchimento derivante dall’esecuzione di lavori di recupero urbanoin Pozzuoli; - la Corte di appello, r itenuta valida la contestata notifica dell’impugnazione, ha disatteso il gravame evidenziando la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero, la tempestiva interruzione dell’eccepito termine prescrizionale e la presenza degli elementi della fattispecie dell’azione di ingiustificato arricchimento, avuto riguardo alla esecuzione delle opere di sistemazione e di abbellimento della strada pubblica, in assenza della previa stipula di un contratto scritto, e al loro collaudo da un funzionario delle [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto anche alla quantificazione del relativo corrispettivo; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - con atto depositato l’8 maggio 2020 il difensore di parte ricorrente presenta istanza di rimessione in termini riferendo che l’atto notificato alla controparteriguardava, per errore, una impugnazione relativ a a unasentenza pronunciata in altro giudizio pendente con altro soggetto e che, accortosi del fatto , aveva provveduto alla notifica de ll’atto pertinenteil giorno successivo; -la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente disposto che non vi è necessità di provvedere sull’istanza di rimessione in termini di parte ricorrente, in quanto la stessa, dopo essersi resa conto dell’errore,ha provveduto alla notifica dell’impugnazionein modo rituale e tempestivo; - ciò posto, c on il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 1, d.l. n. 310 del 1994, 4 l. 25 marzo 1958, n. 260,e 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la difesa erariale non potesse far valere il difetto della legittimazione passiva del Ministero dell’Interno in quanto non eccepita entro la prima udienza del giudizio di primo grado; -evidenziano, inoltre, l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva omesso di rilevare l’insussistenza della sua legittimazione passiva, sottolineando che in relazione alla realizzazione degli interventi urbanistici in esame veniva in rilievo unicamente la competenza del Prefetto di Napoli, il quale aveva agito in forza dei poteri speciali ed eccezionali conferitigli dal d.l. n. 310 del 1994 , tale per cui costituiva un organo speciale della Protezione civile e non già un organo del Ministero dell’Interno; -aggiungono, infine, che l’abrogazione dei d.l. nn. 77 e 310 del 1 99 4 non aveva fatto venir meno la validità e l’efficacia degli atti posti in essere in esecuzione delle relative disposizioni, con conseguente responsabilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], nella riferita qualità; -il motivo è infondato; - l’art. 4 l.n. 260 del 1958 stabi lisce che « L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.L'eccezione rimette in termini la parte»;- la riferita disposizione va interpretata nel senso che intende disciplinare più che l'erronea identificazione della persona fisica titolare dell'organo della Amministrazione dello Stato da evocare in giudizio proprio l'erronea indicazione dell'organo legittimato, intendendosi cioè per «persona» il soggetto (e cioè la specifica articolazione dell'organizzazione dello Stato) fornito di legittimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2018, n. 20649; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2006, n. 3117); -da ciò consegue che il rapporto intercorrente tra le due articolazioni del Governo della Repubblica (ovvero la autonoma legittimazione sostanziale dei suddetti due organi dello Stato in relazione alle rispettive competenze) non impediscel'applicazione dell'art. 4 l.n. 260 del 1958, che anzi proprio in questi casi svolge la sua funzione essenziale; - pertanto, nei casi regolati da tale norma speciale la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto ingiudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancatainstaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficioin ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione dell'organo legittimato e in difetto di tale eccezione resta preclusa la possibilità di farvalere in seguito l'irrituale costituzione del rapporto processuale, salva naturalmente la facoltà per l'organolegittimato di intervenire in giudizio; - correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto discendere dall’assenza di una tempestiva eccezione della difesa erariale la definitiva costituzione del rapporto processuale tra l’attore e l’amministrazione statale evocata; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 310 del 1994 e 1219, 2943 e 2946 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la lettera di costituzione in mora del 13 giugno 2005 fosse idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale, benché priva di una precisa e chiara indicazione del soggetto obbligato; -il motivo è inammissibile; -il giudice di appello ha ritenuto che la lettera del 13 giugno 2005 fosse idonea a costituire in mora il debitore sia sotto il profilo formale, in quanto contenente una chiara indicazione del soggetto – il Prefetto di Napoli – nei cui confronti la pretesa creditoria era azionata , sia sotto quello sostanziale, in quanto contenente una sufficiente indicazione del diritto fattovalere e la manifestazione inequivocabile della volontà del titolare del credito di fare valere tale diritto; - come noto, l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nél'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio dirittoe il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservato all'apprezzamento del giudice di merito(cfr. Cass. 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2481); -non concludente è, poi, l’argomentazione relativa alla estraneità del Prefetto, in quanto tale, all’obbligazione debitoria ivi fatta valere, trattandosi di profilo che non attiene alla necessaria chiara indicazione del soggetto costituito in mora, quanto all’accertamento della responsabilità di quest’ultimo; - con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto fondata l’azione di arricchimento ingiustificato pur in assenza del requisito della sussidiarietà per mancato esperimento dell’azione di nullità contrattualee dell’elemento dell’utilitas per il Ministero, atteso che gli unici percettori dell’arricchimento sarebbero stati la Regione Campania e il Comune di Napoli; -il motivo è infondato; - in ordine al primo profilo, si osserva che ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cuiall’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove ladiversa azione si riveli, come nel caso in esame, carente ab origine del titolo giustificativo , avuto riguardo alla nullità del titolo contrattuale, astrattamente ipotizzabile , in ragione della mancanza della forma scritta, accertata, come riferito dalla sentenza impugnata,dal Tribunale di Napoli con sentenza emessa in un precedente giudizio instaurato dalla curatela(cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954); - in ordine al secondo profilo, si rileva che le opere in oggetto sono state realizzate nell’ambito degli interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, finanziati dallo Stato in vista dello svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, il cui onere era posto a carico della P refettura di Napoli (cfr. art. 1 d.l. n. 77 del 1994e 1 d.l. n. 310 del 1994, conv. con modif. nella l. 27 giugno 1994, n. 426); -da tali disposizioni normative si evince che correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’arricchimento dell’amministrazione statale, avuto riguardo sia al risparmio di spesa, sia all’acquisizione dell’utilità derivante dalla realizzazione delle opere; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettari
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