CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 10342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dom.to ope legis in Roma c/o la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata pressolostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 53, giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1322/2018della Corte di Appello di Bari deposi tata il 1 8 .06.2018 N.R.G. 2703/2013. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 13 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI