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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 ottobre 1976

Cassazione n. 17691/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il 04/10/1976 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 6 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], decreto penale con il quale il medesimo è stato condannato alla pena di euro 4.600 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies C.d.S. (guida in stato di ebbrezza).

2. Contro il decreto indicato, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione in data 1.12.2023, chiedendo che si procedesse al giudizio immediato tftQpi~.

Per affermato incolpevole difetto di coordinamento con il difensore, l'imputato, in data 18 dicembre 2023, pagava la somma di euro 3680, ossia la somma base ridotta di un quintojdel decreto penale di condanna.

Con provvedimento in data 22 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato non luogo a provvedere relativamente alla opposizione, risultando eseguito il pagamento dell'ammenda comminata cori il decreto penale in oggetto.

3. Contro il provvedimento indicato ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunziando la violazione degli artt. 460 e ss. cod.proc.pen., perché il GIP avrebbe dovuto comunque disporre il giudizio.

4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

5. Con atto depositato in data 18 marzo 2024, l'imputato, attraverso il suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

6. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende (non trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7- 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il 04/10/1976 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, con le quali è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 6 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], decreto penale con il quale il medesimo è stato condannato alla pena di euro 4.600 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies C.d.S. (guida in stato di ebbrezza). 2. Contro il decreto indicato, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione in data 1.12.2023, chiedendo che si procedesse al giudizio immediato tftQpi~. Per affermato incolpevole difetto di coordinamento con il difensore, l'imputato, in data 18 dicembre 2023, pagava la somma di euro 3680, ossia la somma base ridotta di un quintojdel decreto penale di condanna. Con provvedimento in data 22 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato non luogo a provvedere relativamente alla opposizione, risultando eseguito il pagamento dell'ammenda comminata cori il decreto penale in oggetto. 3. Contro il provvedimento indicato ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunziando la violazione degli artt. 460 e ss. cod.proc.pen., perché il GIP avrebbe dovuto comunque disporre il giudizio. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per ulteriore corso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con atto depositato in data 18 marzo 2024, l'imputato, attraverso il suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. 6. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende (non trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7- 13 giugno 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata Così deciso in Roma, il
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