CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 30873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma primo, n.2 cod. pen., e ha dichiarato non doversi procedere quanto al delitto di furto dei beni di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza della condizione di procedibilità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicamente corretta, completa, lineare e priva di aporie argomentative, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il/proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere est sore [OSCURATO:PERSONA]