CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità dell'imputato per mancanza della prova in ordine alla sussistenza del reato, è pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello ed è già stato adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (si veda pag. 4); inoltre, la doglianza proposta è finalizzate a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è volto a censurare le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, il quale, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente