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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26564/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, primo comma, n. 2 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambe le dichiarazioni di impugnazione, presentate dallo stesso avvocato per i due coimputati, con cui si censura l'insussistenza del dolo di furto, sul presupposto che i coimputati si sarebbero appropriati per errore delle cose altrui, essendo stati autorizzati a prelevare materiale ferroso dal legittimo proprietario di un fondo limitrofo, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, si sostanzia in una doglianza di mero fatto, volta ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; a ben guardare, il giudice del provvedimento impugnato esprime un ragionamento lineare e conforme con i dati probatori, nella misura in cui fonda la ricostruzione dei fatti sulla testimonianza diretta di chi ha visto il furgone degli odierni ricorrenti in sosta nei pressi dell'abitazione oggetto di effrazione e sul narrato della persona offesa, che ha riconosciuti come propri gli oggetti rinvenuti nel suddetto autoveicolo e non identificabili affatto in materiali ferrosi abbandonati alla rinfusa; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile; i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, primo comma, n. 2 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambe le dichiarazioni di impugnazione, presentate dallo stesso avvocato per i due coimputati, con cui si censura l'insussistenza del dolo di furto, sul presupposto che i coimputati si sarebbero appropriati per errore delle cose altrui, essendo stati autorizzati a prelevare materiale ferroso dal legittimo proprietario di un fondo limitrofo, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, si sostanzia in una doglianza di mero fatto, volta ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; a ben guardare, il giudice del provvedimento impugnato esprime un ragionamento lineare e conforme con i dati probatori, nella misura in cui fonda la ricostruzione dei fatti sulla testimonianza diretta di chi ha visto il furgone degli odierni ricorrenti in sosta nei pressi dell'abitazione oggetto di effrazione e sul narrato della persona offesa, che ha riconosciuti come propri gli oggetti rinvenuti nel suddetto autoveicolo e non identificabili affatto in materiali ferrosi abbandonati alla rinfusa; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile; i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris