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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16905/2026

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orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge nonché vizio di motivazione evidenziandone l’apparenza o l’omissione con riferimentoal mancato riconoscimento della causa di non punibilità dello stato di necessità di cui all’art.54 cod. pen. per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. non è consentito in sede di legittimitàperché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto non è consentito in sede di legittimità inquanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello sul punto (si vedano in particolare le pagg. 6 e 7), che hachiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravitàdella condotta posta in essere e al danno arrecato, con conseguente impossibilità di ritenerericorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso [OSCURATO:PERSONA];rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge nonché vizio di motivazione evidenziandone l’apparenza o l’omissione con riferimentoal mancato riconoscimento della causa di non punibilità dello stato di necessità di cui all’art.54 cod. pen. per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. non è consentito in sede di legittimitàperché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto non è consentito in sede di legittimità inquanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello sul punto (si vedano in particolare le pagg. 6 e 7), che hachiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravitàdella condotta posta in essere e al danno arrecato, con conseguente impossibilità di ritenerericorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16905/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris