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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05515/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27792/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

La Corte di appello ha considerato, sviluppando sul punto una compiuta argomentazione (pp.2-3), che la applicazione della recidiva (reiterata per entrambi e per Rotunno anche quinquennale) da parte del Giudice di primo grado risulta fondata e ben motivata, e ha rilevato che l'art. 69, comma 4, cod. pen. inibisce un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27792/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. La Corte di appello ha considerato, sviluppando sul punto una compiuta argomentazione (pp.2-3), che la applicazione della recidiva (reiterata per entrambi e per Rotunno anche quinquennale) da parte del Giudice di primo grado risulta fondata e ben motivata, e ha rilevato che l'art. 69, comma 4, cod. pen. inibisce un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris