CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità della ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, avuto riguardo alla ampia motivazione resa dalla sentenza impugnata in punto di attendibilità della persona offesa, giudizio di merito non rivedibile in questa sede (cfr. fgg. 6-8); considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che la Corte, ha motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto per la pluralità delle condotte illecite, elementi con i quali la ricorrente non si confronta; che la Corte ha motivato anche la rilevata assenza del medesimo disegno criminoso con i fatti di resistenza, differenziando temporalmente gli eventi con motivazione tratta da dati di fatto non rivedibili in questa sede; che le deduzioni sulla recidiva sono generiche a fronte della motivazione offerta dalla sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C