Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:28
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]325/03 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Ricorso di annullamento — Irricevibilità per mancato rispetto dei termini — Ricorso manifestamente infondato»
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 18 gennaio 2005 ?
Massime dell’ordinanza
1.
Procedimento — Termini di ricorso — Ricorso presentato mediante telecopia — Termine per depositare l’originale firmato — Decorrenza
— Data di ricezione della telecopia e non quella di scadenza del termine di ricorso
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 6, e 102, n. 2; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 5]
2.
Procedimento — Termini di ricorso — Decadenza — Forza maggiore — Nozione — Limiti — Caso di specie
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45)
1. Dalla formulazione dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che la data in cui una copia dell’originale
firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia è presa in considerazione ai fini
dell’osservanza dei termini processuali solo se l’originale firmato dell’atto sia depositato presso questa cancelleria entro
i dieci giorni successivi alla ricezione della telecopia.
Pertanto, trattandosi di un ricorso presentato contro la decisione di una commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il detto termine di dieci giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione
della telecopia e non dalla data di scadenza del termine di due mesi e dieci giorni che risulta dal combinato disposto degli
artt. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
In particolare, quando la telecopia viene ricevuta più di dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per presentare
un ricorso dinanzi al Tribunale, le disposizioni dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale non hanno
per effetto di prorogare tale termine.
(v. punti 17-18)
2. La nozione di «forza maggiore», ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia relativo ai termini di ricorso,
comporta, oltre ad un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo
costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate
senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura
in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti. Pertanto, la nozione di forza maggiore
non si applica ad una situazione in cui una persona diligente ed accorta sarebbe oggettivamente stata in grado di evitare
la scadenza di un termine di ricorso.
Tale è il caso allorché un ricorrente ha accresciuto il rischio che il suo ricorso pervenisse fuori dai termini al giudice
comunitario avendo lasciato trascorrere diversi giorni dopo l’invio mediante telecopia di una copia dell’originale firmato
del ricorso prima di affidare tale originale non direttamente al servizio postale, ma ad un’impresa intermediaria, la quale
ha essa stessa tardato dieci giorni prima di inviare questo documento con lettera raccomandata alla cancelleria del detto
giudice.
(v. punti 25-26)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 gennaio 2005
(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Ricorso di annullamento – Irricevibilità per mancato rispetto dei termini – Ricorso manifestamente infondato»
Nel procedimento C‑325/03 P,
avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 21 luglio 2003,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), rappresentato dai sigg. J. A. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
, rappresentato dai sigg. O. Montalto e I. de [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] SA (BBVA)
, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dal sig. J. de [OSCURATO:PERSONA] de Espinosa, abogado,
parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente in sede d'impugnazione,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. N. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee 28 aprile 2003, causa T-15/03, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – BBVA ([OSCURATO:PERSONA]) (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo:
l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso mirante all’annullamento della decisione della
seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo:
l’«UAMI») del 24 ottobre 2002 (caso R 918/2001-2) (in prosieguo: la «decisione controversa»), con cui è stata respinta l’opposizione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla registrazione del marchio verbale [OSCURATO:PERSONA] chiesta dal [OSCURATO:PERSONA]
SA (in prosieguo: il «BBVA»).
Antefatti della controversia, procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
2
Poiché il BBVA aveva presentato all’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio verbale [OSCURATO:PERSONA], il
sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), facendo valere un rischio di confusione con il marchio
verbale nazionale [OSCURATO:PERSONA], di cui è titolare.
3
Dopo essere stata accolta dalla divisione delle opposizioni dell’UAMI, la detta opposizione è stata poi respinta con la decisione
controversa, notificata al sig. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata con avviso di ricezione ricevuta il 4 novembre 2002.
4
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale mirante all’annullamento della decisione controversa.
Una copia del ricorso è pervenuta alla cancelleria di quest’ultimo mediante telecopia il 3 gennaio 2003, mentre l’originale
è stato ricevuto il 15 gennaio 2003.
5
Il Tribunale ha innanzi tutto constatato, ai punti 8‑11 dell’ordinanza impugnata, che il termine per il ricorso di cui disponeva
il ricorrente, in applicazione degli artt. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 e 102, n. 2, del regolamento di procedura del
Tribunale, era scaduto il 14 gennaio 2003.
6
Esso ha poi rilevato, al punto 12 dell’ordinanza impugnata, che, anche se il ricorso era stato certo depositato nella cancelleria
del Tribunale mediante telecopia il 3 gennaio 2003, prima della scadenza del termine per il ricorso, per contro, l’originale
del ricorso era pervenuto nella detta cancelleria solo il 15 gennaio 2003, ossia oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 43,
n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, di modo che solo la data del deposito dell’originale doveva essere presa
in considerazione e il ricorso era quindi stato presentato oltre i termini.
7
Infine, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, esso ha sottolineato che il ricorrente non aveva dimostrato e neanche fatto
valere l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi sulla base
dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
8
Pertanto, esso ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.
L’impugnazione
9
Nel suo ricorso, a sostegno del quale esso deduce cinque motivi, il ricorrente conclude che la Corte voglia annullare l’ordinanza
impugnata e rimettere la causa dinanzi al Tribunale.
10
L’UAMI ha rinunciato a depositare una comparsa di risposta.
11
Il BBVA conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese.
12
Ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente
irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere
in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo
13
Col suo secondo, terzo, quarto e quinto motivo, che occorre esaminare congiuntamente, il ricorrente addebita al Tribunale
di aver violato, rispettivamente, gli artt. 102 del regolamento di procedura del Tribunale e 81, n. 2, del regolamento di
procedura della Corte, gli artt. 103 del regolamento di procedura del Tribunale e 82 del regolamento di procedura della Corte,
nonché l’art. 43, nn. 3 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
14
Egli sostiene in sostanza che queste disposizioni costituiscono espressione del principio di proporzionalità e di una «tolleranza
legale» in materia di proroga dei termini procedurali, di modo che il termine di dieci giorni stabilito per depositare l’originale
del ricorso, previsto all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, comincia a decorrere non dalla data di
ricezione della telecopia, ma dalla data di scadenza del termine di due mesi e dieci giorni che risulta dal combinato disposto
degli artt. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 e 102, n. 2, del detto regolamento di procedura.
15
Pertanto, nella fattispecie, il termine stabilito per depositare l’originale del ricorso non sarebbe scaduto il 14 gennaio
2003, ma il 24 gennaio seguente e, pertanto, il suo ricorso non avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.
16
A tal riguardo, secondo una costante giurisprudenza, si può derogare all’applicazione delle discipline comunitarie in tema
di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45,
secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza
di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione
della giustizia (v., in particolare, ordinanze 7 maggio 1998, causa C‑239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑2655, punto 7,
e 19 febbraio 2004, causa C‑369/03 P, Forum des migrants de l’Union européenne/Commissione, Racc. pag. I‑1981, punto 16).
17
Ai sensi dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, la data in cui una copia dell’originale firmato di
un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia è presa in considerazione ai fini dell’osservanza
dei termini processuali solo se l’originale firmato dell’atto sia depositato presso questa cancelleria entro i dieci giorni
successivi alla ricezione della telecopia.
18
Pertanto, l’interpretazione secondo cui il detto termine comincerebbe a decorrere dalla data di scadenza del termine di due
mesi e dieci giorni che risulta dal combinato disposto degli artt. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 e 102, n. 2, del regolamento
di procedura del Tribunale, indipendentemente dalla data di ricezione della telecopia, non può essere ammessa. Occorre in
particolare sottolineare che, quando, come nella fattispecie, la telecopia viene ricevuta più di dieci giorni prima della
scadenza del termine stabilito per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, le disposizioni dell’art. 43, n. 6, del regolamento
di procedura del Tribunale non hanno per effetto di prorogare tale termine.
19
Nella fattispecie, poiché il ricorrente ha trasmesso il suo ricorso con una telecopia pervenuta il 3 gennaio 2003, l’originale
del ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del Tribunale entro il 13 gennaio 2003 affinché si tenesse
conto di tale telecopia. Poiché l’originale del ricorso è pervenuto solo il 15 gennaio seguente, il Tribunale ha giustamente
constatato che solo questa data doveva essere presa in considerazione per valutare il rispetto dei termini di ricorso.
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Occorre quindi escludere il secondo, terzo, quarto e quinto motivo in quanto manifestamente infondati.
Sul primo motivo
21
Col primo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato l’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia non
constatando l’esistenza di un caso di forza maggiore ai sensi di tale articolo.
22
Il ricorrente fa presente che ha affidato l’originale del suo ricorso alla società [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») il 7 gennaio 2003, ossia sette giorni prima della scadenza del termine di ricorso, al fine della sua consegna al
servizio postale spagnolo. Pertanto il ritardo con il quale questa lettera è pervenuta nella cancelleria del Tribunale sarebbe
stato imprevedibile. Egli ritiene che non gli si possa addebitare di non aver fatto ricorso ad uno strumento di spedizione
più rapido (servizio privato di trasporti), poiché il servizio postale è lo strumento più sicuro e più efficace esistente
in Spagna.
23
Egli aggiunge che, quando una parte ha fatto tutto il possibile per affidare ad un servizio amministrativo ordinario la lettera
di conferma, il principio di proporzionalità obbliga il Tribunale ad affievolire i termini.
24
In via preliminare, occorre constatare che il Tribunale, che ha statuito con ordinanza sulla base dell’art. 111 del suo regolamento
di procedura, non ha comunicato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di respingere il ricorso in quanto presentato
oltre i termini e non l’ha invitato a giustificare il ritardo con il quale l’originale del ricorso è pervenuto in cancelleria.
Pertanto, non si può addebitare al ricorrente di far valere per la prima volta nella fase dell’impugnazione l’esistenza di
un caso di forza maggiore.
25
La nozione di «forza maggiore», ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia, comporta, oltre ad un elemento
oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo costituito dall’obbligo
dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in
sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente,
dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione,
Racc. pag. I‑5619, punto 32). Pertanto, la nozione di forza maggiore non si applica ad una situazione in cui una persona diligente
ed accorta sarebbe obbiettivamente stata in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (sentenza della Corte 12
luglio 1984, causa 209/83, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. 3089, punto 22).
26
Nella fattispecie, dal ricorso risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato trascorrere quattro giorni dopo l’invio della
telecopia prima di affidare – soltanto sette giorni prima della scadenza del termine di ricorso – l’originale del ricorso
non direttamente al servizio postale, ma a [OSCURATO:PERSONA], la quale ha essa stessa tardato dieci giorni prima di inviare
questo documento con lettera raccomandata alla cancelleria del Tribunale. Ne deriva che, col suo comportamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha accresciuto il rischio che il suo ricorso pervenisse fuori dai termini al Tribunale e non ha pertanto dato prova
della diligenza richiesta da una persona normalmente accorta al fine di rispettare i termini.
27
Una tale mancanza di diligenza esclude l’esistenza di un caso di forza maggiore e occorre quindi respingere il primo motivo
in quanto manifestamente infondato.
28
Il ricorso va quindi respinto in quanto manifestamente infondato.
Sulle spese
29
L’art. 69 del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 dello
stesso regolamento, stabilisce, al n. 1, che si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa
e, al n. 2, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il BBVA ne ha fatto domanda,
il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’interveniente.
Per contro, l’UAMI, non avendo concluso per la condanna del ricorrente alle spese, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) ordina:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] SA.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.
Firme
1
–
Lingua processuale: lo spagnolo.